Privacy e il bullo. Il Garante respinge il ricorso

dal blog di Gianfranco Scialpi

Privacy e bullo. Il suo ricorso è respinto dal Garante. Prevale l’interesse pubblico, rispetto al diritto individuale alla riservatezza.

 

Privacy e bullo. La vicenda

Privacy e bullo. Strano Paese è il nostro dove è pervasiva la cultura dei diritti, dimenticando che esistono anche dei doveri. Una democrazia si sostiene su un bilanciamento equilibrato tra i due poli. La prevaricazione di uno dei due comporta una rottura o un’alterazione del patto sociale. I giudici o figure simili devono ben bilanciare i diritti e i doveri, valutando ogni volta quale parte deve prevalere, tenendo conto anche del diritto di informazione, quando la vicenda ricopre un interesse pubblico. In sintesi il loro lavoro è il risultato di una attenta analisi della situazione. Più aspetti sono coinvolti più impegnativa e la loro riflessione.
La conferma di questa dovuta attenzione proviene da una vicenda di uno studente che in modo pesante (bestemmie, frasi di morte) sul suo profilo di Instagram due insegnanti. Quest’ultime lo hanno denunciato e diversi anni dopo lo studente era stato condannato penalmente. Nel frattempo i due docenti hanno ritirato la querela e quindi lo studente ha presentato opposizione. Il tribunale ha chiuso la vicenda formalizzando il ritiro delle denunce.
Subito dopo una testata giornalistica ha dedicato alla vicenda un articolo, pubblicando i dati personali del bullo (nome e cognome, età e comune di residenza). Immediata la reazione dell’ex studente che ha ravvisato un eccedenza di pubblicazione di dati, rispetto al suo profilo non pubblico.

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🤓 In vista della prova preselettiva del Concorso Ordinario e della prova scritta del Concorso Riservato per Dirigente Scolastico, l’Ente di formazione Anicia organizza una giornata di simulazione con batteria di test mirati per le prove da sostenere.

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Il ricorso è stato respinto

Ovviamente siamo di fronte a un cavillo legale con riferimento alla legislazione sulla privacy (GDPR 2016/679  assimilato dal nuovo codice privacy del 2018). Pertanto è stato coinvolto il Garante. Egli ha respinto il ricorso, ritenendo corretto il comportamento della testata che ha agito all’interno del diritto di cronaca, non eccedendo nella pubblicazione dei dati personali.
Infatti si legge: “l’articolo contestato è presente solo negli archivi, cartaceo ed informatico, della testata giornalistica “XX”; l’articolo “non è mai stato pubblicato sul sito web e non è reperibile in rete né con l’utilizzo del motore di ricerca interno al sito, né con l’utilizzo dei motori di ricerca “generalisti”;al momento della pubblicazione, si “ritiene acquisita la sussistenza di un interesse pubblico attuale alla conoscenza dei fatti”, anche in ragione della formulazione della comunicazione di avvio del procedimento, posto che la notizia ha riguardato un procedimento penale da poco concluso, con la lettura, in pubblica udienza della sentenza;“il trattamento è avvenuto a fini di cronaca giornalistica ed è riferito ad una condotta penalmente rilevante (diffamazione e minacce) posta in essere da uno studente ai danni delle sue professoresse, tramite pubblicazione di un video sui social”; l’acquisizione dei dati personali del reclamante è stata conseguente alla lettura della sentenza in pubblica udienza, nonché alla natura pubblica del provvedimento giudiziale“.

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