Percorsi abilitanti da 60, 30 e 36 CFU, come capire quale scegliere: la guida

 

Martedì 23 aprile sono stati pubblicati i decreti attuativi dei percorsi abilitanti, tanto attesi dagli aspiranti docenti.

Per aiutare i lettori a fare chiarezza, il nostro esperto di normativa scolastica, il prof Lucio Ficara, ha spiegato punto dopo punto l’art 2 del DM 621 riguardante l’offerta formativa e i requisiti di ammissione, precisando soprattutto la differenza tra 60, 30 e 36 CFU.

1 – L’offerta formativa dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale e di abilitazione dei docenti erogata dalle università e dalle istituzioni AFAM è articolata come segue:

a) Percorso universitario o accademico abilitante di formazione iniziale di 60 CFU/CFA ai sensi dell’art. 2-bis del decreto legislativo n. 59 del 2017 e all’art. 7, comma 2 del DPCM 4 agosto 2023;

Il percorso a) è destinato a tutti coloro che quando sarà terminata la fase di transizione vorranno partecipare al concorso a cattedra. A tal proposito si ricorda che a partire dal 1° gennaio 2025 ai concorsi a cattedra per docenti si partecipa con il titolo di abilitazione e chi non lo ha dovrà acquisire 60 CFU/CFA con questi specifici percorsi.

  • Percorso abilitante 30 CFU art. 13 DPCM 4 Agosto 2023

b) Percorso universitario o accademico abilitante di formazione iniziale di 30 CFU/CFA ai sensi dell’art. 2-ter, comma 4-bis e dell’art. 13, comma 2, del decreto legislativo n. 59 del 2017 e dell’art. 7, comma 6, del DPCM 4 agosto 2023;

Il percorso b) è destinato a chi ha svolto servizio presso le istituzioni scolastiche statali o presso le scuole paritarie per almeno tre anni, anche non continuativi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso per la quale scelgono di conseguire l’abilitazione, nei cinque anni precedenti, nonché chi ha sostenuto le prove del concorso straordinario bis.

c) Percorso universitario o accademico di formazione iniziale di 30 CFU/CFA ai sensi dell’art. 18-bis, comma 3, primo periodo del decreto legislativo n. 59 del 2017 e dell’art. 14, comma 2, del DPCM 4 agosto 2023;

Il percorso c) è riservato a chi dovrà fare, essendo solo in possesso della laurea, il secondo o terzo concorso PNRR e quindi vi accede acquisendo i primi 30 CFU con tale percorso e tale percorso non è abilitante.

d) percorso universitario o accademico abilitante di formazione iniziale di 30 CFU/CFA ai sensi dell’art. 18-bis, comma 3, secondo periodo del decreto legislativo n. 59 del 2017 e dell’art. 14, comma 3, del DPCM 4 agosto 2023;

Il percorso d) è il percorso che risulta essere la continuazione e il completamento di chi aveva acquisito i primi 30 CFU per partecipare al concorso e avendolo vinto completa con altri 30 CFU.

e) percorso universitario o accademico abilitante di formazione iniziale di 36 CFU/CFA ai sensi dell’art. 18-bis, comma 4, del decreto legislativo n. 59 del 2017 e dell’art. 14, comma 4, del DPCM 4 agosto 2023.

Il percorso e) è riservato ai vincitori del concorso PNRR che ha presentato domanda in possesso di laurea+ 24 CFU e quindi una volta inserito in ruolo a tempo determinato svolge il percorso abilitante di 36 CFU

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