Green pass: per le violazioni all’obbligo previste multe per i dirigenti (e forse non solo per loro)

L’articolo 1 del decreto legge 111 del 6 agosto introduce, come abbiamo già avuto modo di scrivere, l’obbligo del green pass per tutto il personale scolastico e lo fa utilizzando un meccanismo normativo piuttosto complesso che è bene chiarire.
Va detto innanzitutto che il comma 6 dell’articolo modifica un precedente provvedimento di legge, precisamente il decreto legge 52 del 2021, inserendovi un nuovo articolo, il 9 ter che contiene a sua volta 5 commi.
Nei primi 3 commi si stabiliscono appunto le regole per l’obbligo di green pass per il personale delle scuole e delle università (compresa quella relativa alla assenza ingiustificata per chi non è in grado di esibire la certificazione).

Il quarto comma stabilisce che nelle scuole del sistema scolastico nazionale spetterà al dirigente scolastico verificare il rispetto di quanto indicato nei commi precedenti.

Nel quinto e ultimo comma si dice infine che “la violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 4 è sanzionata ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35”.
Sulla esatta interpretazione di questo ultimo punto sarà tuttavia opportuno aspettare il DPCM applicativo perché alcuni aspetti non sono del tutto chiari.
Intanto va osservato che l’entità della multa dovrebbe essere compresa fra i 400 e i 1000 euro (il DL 19/2020 parlava di 3000 euro ma in sede di conversione in legge l’importo massimo è stato abbassato a 1000); in caso di reiterazione della violazione, la multa potrebbe essere raddoppiata secondo quanto previsto dal 5° comma dell’articolo 4 del DL 19.
Per la verità l’articolo, al comma 2, parla anche della pena accessoria di sospensione delle attività da 5 a 30 giorni: stando quindi alla lettera del testo sembrerebbe che in caso di violazioni delle norme sull’obbligo di green pass, il Prefetto territorialmente competente potrebbe stabilire la sospensione della attività.
Infine sarà necessario che il DPCM chiarisca se la multa riguarda solo i dirigenti o anche tutti coloro che non rispettano le norme contenute nei commi 1, 2 e 3; dalla lettura del testo sembra che l’intenzione del legislatore sia esattamente questa in quanto si parla proprio delle violazioni dei commi 1,2,3 e 4.

Come si può comprendere la materia è complicatissima e “scivolosa” e quindi, prima di pronunciarsi in modo definitivo sulla questione, è davvero indispensabile attendere l’emanazione dei provvedimenti attuativi.

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