Condotta antisindacale del Dirigente Scolastico.

di Dario Catapano, Infoscuola24

 

Condotta antisindacale del dirigente scolastico: quando scatta e cosa dicono le ultime sentenze. Informazione, confronto, contrattazione, assemblee e sciopero: i limiti ai poteri del dirigente scolastico e le recenti decisioni dei Tribunali del lavoro che tutelano le prerogative sindacali

Non ogni contrasto tra dirigente scolastico e rappresentanze dei lavoratori costituisce condotta antisindacale. Il limite viene però superato quando un atto, un’omissione o un comportamento dell’amministrazione è concretamente idoneo a impedire o limitare l’esercizio della libertà e dell’attività sindacale o del diritto di sciopero.

È questo il principio fissato dall’articolo 28 della Legge n. 300/1970, lo Statuto dei lavoratori, applicabile anche alle pubbliche amministrazioni. L’articolo 63, comma 3, del D.Lgs. 165/2001 attribuisce infatti al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le controversie relative ai comportamenti antisindacali delle amministrazioni pubbliche.

Nelle scuole il tema assume particolare rilievo perché il dirigente scolastico rappresenta la parte datoriale nella contrattazione integrativa d’istituto. Il CCNL Istruzione e Ricerca 2022-2024, sottoscritto definitivamente il 23 dicembre 2025, stabilisce che le relazioni sindacali devono essere improntate a correttezza, trasparenza, dialogo e prevenzione dei conflitti. A livello di scuola la contrattazione si svolge tra dirigente scolastico, RSU e rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL.

Informazione e confronto: il dirigente non può decidere prima e informare dopo

L’informazione sindacale deve essere preventiva, scritta e puntuale. Nelle istituzioni scolastiche deve essere fornita in tempi utili rispetto alle operazioni di avvio dell’anno scolastico e comunque entro il 10 settembre.

Ricevuta l’informativa, i soggetti sindacali possono chiedere il confronto entro cinque giorni lavorativi. Nelle scuole gli incontri devono concludersi entro dieci giorni. Tra le materie oggetto di confronto rientrano l’articolazione dell’orario di docenti e ATA, i criteri per l’assegnazione del personale alle sedi di servizio, i permessi per l’aggiornamento, il benessere organizzativo e la prevenzione dello stress lavoro-correlato, il lavoro agile e i criteri per gli incarichi ATA.

La contrattazione integrativa d’istituto riguarda invece, tra l’altro, la ripartizione delle risorse del Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa, i compensi accessori, la valorizzazione del personale, la sicurezza, il diritto alla disconnessione e alcuni aspetti organizzativi del personale ATA. La sessione negoziale deve essere avviata entro il 15 settembre e non può protrarsi oltre il 30 novembre.

Atti unilaterali: cosa prevede oggi il CCNL

Su questo punto è necessario aggiornare una regola spesso riportata facendo riferimento ai vecchi contratti.

Il CCNL vigente stabilisce che nei primi trenta giorni del negoziato le parti non possono assumere iniziative unilaterali né procedere ad azioni dirette e devono compiere ogni ragionevole sforzo per raggiungere un accordo. Analogo divieto opera durante il confronto sulle materie che ne costituiscono oggetto.

Decorso il periodo previsto dal contratto, l’atto unilaterale non diventa comunque uno strumento liberamente utilizzabile. Per determinate materie il CCNL consente all’amministrazione di intervenire provvisoriamente soltanto qualora il mancato accordo determini un oggettivo pregiudizio alla funzionalità dell’azione amministrativa, con l’obbligo di proseguire le trattative.

Assemblee sindacali: ritardi e ostacoli possono diventare antisindacali

Il personale scolastico dispone di dieci ore annue retribuite per partecipare alle assemblee sindacali durante l’orario di lavoro. La convocazione deve essere comunicata alla scuola almeno sei giorni prima e il dirigente deve provvedere alla pubblicazione della comunicazione sindacale secondo le procedure contrattuali.

Non si tratta di un semplice adempimento burocratico. Una comunicazione tardiva o incompleta può impedire concretamente ai lavoratori di partecipare e quindi comprimere l’attività sindacale.

Ed è proprio su questo terreno che stanno intervenendo diversi Tribunali.

Bari 2026: informazione negata, assemblee e atti unilaterali

Tra le decisioni più recenti c’è quella del Tribunale di Bari – Sezione Lavoro, resa nota il 20 luglio 2026 a seguito di un ricorso della UIL Scuola.

Nel caso dell’I.T. “Vito Sante Longo” di Monopoli il giudice ha riconosciuto come antisindacali diversi comportamenti attribuiti alla dirigenza: comunicazioni tardive o incomplete delle assemblee, atti unilaterali adottati in violazione delle relazioni sindacali, mancata informazione preventiva su organici, formazione delle classi e iscrizioni, omessa pubblicazione di comunicati sindacali e adozione unilaterale dei criteri relativi al progetto Erasmus+.

Un caso particolarmente significativo perché dimostra che la condotta antisindacale può derivare anche da una pluralità di comportamenti, ciascuno capace di incidere sul corretto funzionamento delle relazioni sindacali.

Catania 2026: niente informativa e niente verbali

Pochi giorni prima, il Tribunale del Lavoro di Catania, con decreto n. 19019/2026 relativo al procedimento R.G. n. 1880/2026, aveva accolto il ricorso riguardante l’I.C. “A. Malerba”.

Su ricorsola della Gilda degli insegnanti, il giudice ha riconosciuto il carattere antisindacale dell’omessa informazione relativa alla contrattazione d’istituto 2025/26 e dell’omessa verbalizzazione degli incontri sindacali, ordinando la cessazione della condotta, la rimozione degli effetti e l’astensione dalla sua reiterazione.

Siena 2026: assemblea sindacale comunicata in ritardo

Con la sentenza n. 386/2026, il Tribunale di Siena ha invece respinto l’opposizione del Ministero, confermando il precedente decreto ex articolo 28 relativo all’IIS “Tito Sarrocchi”.

La controversia riguardava la gestione tardiva e non adeguata della comunicazione di un’assemblea sindacale del 19 marzo 2026. Anche in questo caso il punto centrale è chiaro: ritardare una comunicazione sino a renderne più difficile l’effettiva partecipazione può tradursi in una lesione dell’attività sindacale.

Bologna 2026: ostacolare lo sciopero è condotta antisindacale

Ancora più delicato il caso affrontato dal Tribunale del Lavoro di Bologna relativamente all’IC 4.

La decisione ha censurato la condotta della dirigente scolastica che, in occasione dello sciopero del 3 ottobre 2025, aveva indebitamente ostacolato l’esercizio del diritto di sciopero di alcune docenti. Il giudice ha richiamato espressamente la gravità dei comportamenti contestati.

Qui entra direttamente in gioco uno dei diritti espressamente tutelati dall’articolo 28 dello Statuto dei lavoratori: il diritto di sciopero.

Grosseto: non si può intimidire chi si rivolge al sindacato

Di particolare interesse è anche il decreto depositato dal Tribunale del Lavoro di Grosseto il 23 dicembre 2025.

Una docente, componente della RSU, aveva informato il proprio sindacato di una vicenda interna alla scuola. La dirigente le aveva contestato proprio il coinvolgimento dell’organizzazione sindacale, definita come soggetto estraneo alla vicenda, attraverso un “formale richiamo”.

Il giudice ha riconosciuto la natura antisindacale del provvedimento, rilevandone anche l’effetto intimidatorio nei confronti della libertà del lavoratore e della RSU di rivolgersi all’organizzazione sindacale per ottenere tutela.

Rimini: i dati devono permettere al sindacato di esercitare il controllo

Significativa anche la sentenza del Tribunale di Rimini del 22 febbraio 2025 relativa all’ITTS “Belluzzi-Da Vinci”.

Il giudice, respingendo l’opposizione dell’amministrazione, ha confermato la natura antisindacale della condotta collegata al rifiuto di fornire alle rappresentanze sindacali dati sufficientemente dettagliati sui compensi accessori, impedendo così un controllo effettivo sulla distribuzione delle risorse.

È un principio importante: l’informativa non può ridursi a una comunicazione puramente formale. Deve fornire elementi realmente utilizzabili per l’esercizio delle prerogative sindacali, nel rispetto naturalmente delle norme sulla protezione dei dati personali.

Come interviene il giudice

Lo strumento principale è il ricorso previsto dall’articolo 28 dello Statuto dei lavoratori. Possono promuoverlo gli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che abbiano interesse alla rimozione della condotta.

Se riconosce la violazione, il giudice può ordinare all’amministrazione di cessare il comportamento antisindacale e rimuoverne gli effetti. Il provvedimento è immediatamente esecutivo.

Il singolo docente o ATA, quindi, non promuove personalmente il ricorso ex articolo 28 per la tutela dell’interesse collettivo: è l’organizzazione sindacale legittimata ad agire. Restano naturalmente ferme le azioni individuali che il lavoratore può proporre quando siano stati violati anche propri diritti soggettivi.

Il dato che emerge dalle decisioni più recenti è netto: l’autonomia dirigenziale non equivale a unilateralità. Informazione, confronto, contrattazione, assemblea e sciopero non sono concessioni della dirigenza, ma strumenti regolati dalla legge e dal contratto collettivo. Quando vengono svuotati, ritardati o ostacolati, il confine tra cattive relazioni sindacali e vera e propria condotta antisindacale può essere rapidamente superato

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