Assegnazioni provvisorie 2026/27, le nuove regole

di Lucio Ficara, La Tecnica della scuola

Assegnazioni provvisorie 2026/2027, in dirittura d’arrivo.
Il modulo per dichiarare le esigenze di famiglia. Precedenza per figli di età inferiore ai 6 anni.

 

Da quanto trapela da indiscrezioni sindacali, a quanto pare siamo in dirittura d’arrivo per le nuove regole riferite alle domande di assegnazione provvisoria 2026/2027. I docenti sotto vincolo triennale di mobilità potranno fare domanda in caso abbiano genitori over 65-enni o anche se hanno figli di età inferiore ai 14 anni, oltre ovviamente a tutte le altre deroghe previste dall’art.1, comma 17 del nuovo CCNI della mobilità annuale 2026/2027 e 2027/2028.

Modulo per le esigenze di famiglia

Come disposto dall’art.7, comma 1 del CCNI della mobilità annuale, l’assegnazione provvisoria può essere richiesta dai docenti di ogni ordine e grado, purché ricorra uno dei seguenti motivi:

  • ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario;
  • ricongiungimento al coniuge o alla parte dell’unione civile o al convivente, ivi compresi parenti o affini, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;
  • ricongiungimento per l’assistenza a soggetto con disabilità in situazione di gravità ai sensi dell’art. 33, commi 3, 5 e 7 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, anche se non convivente, a condizione che i docenti abbiano prodotto la documentazione attestante il diritto a fruire, nell’anno scolastico in cui si presenta la domanda di assegnazione provvisoria, dei giorni di permesso retribuito mensile per l’assistenza di cui all’art. 33, comma 3, della L. 104/1992 ovvero del congedo straordinario ai sensi dell’art. 42, comma 5 del decreto legislativo 151/2001;
  • gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da idonea certificazione sanitaria;
  • ricongiungimento al genitore.

Quindi per il ricongiungimento ai figli, al coniuge ovvero alla parte dell’unione civile o ai genitori spettano 6 punti (si è liberi di scegliere a chi ricongiungersi tra figli, coniuge o genitori). Bisogna specificare che nel caso di ricongiungimento al genitore che non abbia più di 65 anni, non spetta alcun punteggio.

Per i figli di età inferiore ai 6 anni spettano 5 punti (punteggio che spetta anche se il figlio ha compiuto i 6 anni nell’anno solare in cui si svolge il movimento), mentre per ogni figlio di età compresa tra i 6 e i 18 anni spettano 4 punti (punteggio che spetta anche se il figlio ha compiuto i 18 anni nell’anno solare in cui si svolge il movimento).

Per la cura e l’assistenza di figli minorati fisici, psichici o sensoriali, tossicodipendenti, ovvero del coniuge o del genitore totalmente e permanentemente inabili al lavoro che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto spettano altri 6 punti.

Precedenza per figli di età inferiore ai 6 anni

Per le assegnazioni provvisorie provinciali e interprovinciali c’è la precedenza per i genitori con figli di età inferiore ai 6 anni o che hanno compiuto già i 6 anni nell’anno solare in cui viene presentata la domanda. Tale precedenza si applica anche ai figli adottivi, in tal caso i sei anni si intendono dall’ingresso del minore in famiglia.

Mentre per le assegnazioni provvisorie interprovinciali esiste anche la precedenza per chi è genitore di figli di età compresa tra i 6 e i 14 anni e in caso di adozioni e di affidi, i sedici anni si intendono dall’ingresso del minore in famiglia e comunque non oltre il compimento del diciottesimo anno di età

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