ARAN: ferie sospese per ricovero o malattia oltre i 3 giorni

Obiettivo scuola

Ferie: devono essere sospese nel caso di ricovero ospedaliero o malattie protratte per più di tre giorni [Orientamento ARAN]

 

L’ARAN (Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni) ha pubblicato l’orientamento CIRS119 in merito alla sospensione delle ferie nel caso di assenza per malattia.

L’art. 13 comma 13 del CCNL 2007 prevede che:

le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero o si siano protratte per più di 3 giorni. L’Amministrazione deve essere posta in grado, attraverso una tempestiva comunicazione, di compiere gli accertamenti dovuti.

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Pertanto, nel caso in cui la malattia abbia dato luogo a ricovero ospedaliero oppure si siano protratte per più di 3 giorni, le ferie devono essere sospese e l’amministrazione deve essere posta in grado di compiere gli accertamenti dovuti.

La giornata di ferie chiesta da una collaboratrice scolastica deve essere sospesa o confermata nel caso in cui la stessa dipendente ha inviato comunicazione di assenza per malattia per un periodo di 4 giorni comprendente anche il giorno di ferie chiesto?

L’art. 36 della Costituzione qualifica il diritto alle ferie come un diritto irrinunciabile per il lavoratore, volto alla salvaguardia del suo benessere psico-fisico. Per la fruizione di tale diritto tutti i contratti collettivi nazionali di lavoro del settore pubblico, prevedono la necessità di una programmazione dei periodi di ferie, ponendo precisi limiti all’eventuale rinvio nella fruizione delle medesime.

In particolare, e nel merito della problematica esposta, sulla possibilità di rinviare le ferie per malattia, l’art. 13 relativo alle ferie del personale a tempo indeterminato, al comma 13, prevede la sospensione delle ferie in caso di malattie adeguatamente e debitamente documentate che abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero o si siano protratte per più di 3 giorni. In tal caso l’Amministrazione deve essere posta in grado, attraverso una tempestiva comunicazione, di compiere gli accertamenti dovuti.

Ne consegue che, ove presenti le circostanze sopra enunciate, occorre procedere alla sospensione delle ferie.

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