Docente di sostegno, proposta una nuova denominazione: “Docente per l’Accessibilità Educativa e l’Innovazione Inclusiva”
Orizzonte Scuola,
23.6.2026.
Docente di sostegno, il CNDDU propone una nuova denominazione: “Docente per l’Accessibilità Educativa e l’Innovazione Inclusiva”
Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani propone l’avvio di una riflessione istituzionale per ridefinire la denominazione della figura professionale oggi identificata come “docente di sostegno”.
Secondo il CNDDU, il lessico utilizzato dalla scuola italiana dovrebbe evolversi in coerenza con i cambiamenti culturali, pedagogici e normativi che hanno interessato il sistema dell’istruzione negli ultimi decenni.
La proposta è quella di adottare la denominazione “Docente per l’Accessibilità Educativa e l’Innovazione Inclusiva”, ritenuta più aderente al ruolo oggi svolto dal docente specializzato.
Il Coordinamento sottolinea che le parole non sono semplici convenzioni linguistiche, ma contribuiscono a costruire la cultura di un Paese. Ogni definizione istituzionale, infatti, esprime una visione della società, dei diritti e delle responsabilità educative.
Per questo, secondo il CNDDU, il termine “sostegno”, pur avendo accompagnato una delle più importanti conquiste civili della scuola italiana, rischia oggi di non rappresentare pienamente l’identità professionale e la complessità delle funzioni attribuite al docente specializzato.

Il quadro normativo
La proposta viene collegata all’evoluzione normativa in materia di inclusione scolastica.
La Costituzione, agli articoli 3 e 34, riconosce il diritto all’uguaglianza sostanziale e all’istruzione. La legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha segnato una svolta nel riconoscimento del diritto all’inclusione degli alunni con disabilità e, all’articolo 13, comma 6, attribuisce ai docenti di sostegno la contitolarità delle classi, riconoscendoli come docenti dell’intero gruppo e non del solo alunno certificato.
Il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, modificato dal decreto legislativo 7 agosto 2019, n. 96, ha poi rafforzato il modello dell’inclusione scolastica, valorizzando il Piano educativo individualizzato, il Piano per l’inclusione, il ruolo del GLO, la corresponsabilità educativa di tutti i docenti e il principio dell’accomodamento ragionevole, in coerenza con la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dall’Italia con la legge 3 marzo 2009, n. 18.
Il Coordinamento richiama anche il decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito nella legge 29 luglio 2024, n. 106, che utilizza l’espressione “attività di sostegno didattico”, confermando come il centro dell’azione professionale sia la progettazione educativa e la qualità dell’inclusione, più che un intervento assistenziale rivolto al singolo alunno.
Dalla logica del sostegno alla cultura dell’accessibilità
Secondo il CNDDU, alla luce di questa evoluzione, il termine “sostegno” appare parziale rispetto alle responsabilità concretamente esercitate dal docente specializzato.
La sua funzione non consisterebbe nel sostenere uno studente, ma nel rendere accessibile l’intero ambiente di apprendimento, collaborando con il consiglio di classe nella progettazione di percorsi didattici personalizzati, nella diffusione di metodologie inclusive, nell’utilizzo delle tecnologie digitali e assistive, nella promozione dell’Universal Design for Learning e nella costruzione di una comunità educante capace di valorizzare ogni differenza.
La proposta, precisa il Coordinamento, non intende modificare solo una definizione amministrativa, ma affermare un diverso paradigma culturale: passare dalla logica del sostegno alla cultura dell’accessibilità.
L’accessibilità educativa, infatti, non riguarda soltanto gli studenti con disabilità, ma rappresenta la condizione che consente a ciascun alunno, indipendentemente dalle proprie caratteristiche personali, sociali, linguistiche o culturali, di partecipare pienamente alla vita scolastica e di sviluppare il proprio progetto di vita.



