Docenti over 67 senza pensione: possono restare nelle GPS fino a 70 anni?

Il Ministero dovrà reinserire il docente nelle GPS fino al raggiungimento dei venti anni di contribuzione e comunque entro il limite dei 70 anni di età.

Un docente precario che ha superato i 67 anni, ma non ha ancora maturato i contributi necessari per andare in pensione, non può essere escluso dalle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) solo per ragioni anagrafiche. Lo ha stabilito il Tribunale del Lavoro di Pescara con un’ordinanza destinata ad avere un impatto significativo sul mondo della scuola e sui lavoratori precari prossimi all’età pensionabile. Il giudice, dott. Andrea Pulini ha accolto il ricorso presentato da un insegnante di Pescara, con il patrocinio dell’Avv. Marcello Angelo Di Iorio del foro di Pescara, ordinando al Ministero dell’Istruzione e del Merito il suo reinserimento nelle GPS e riconoscendogli il diritto a concorrere per gli incarichi di supplenza fino al raggiungimento del requisito contributivo minimo per la pensione e, comunque, non oltre il compimento dei 70 anni.

Over 67 senza pensione: possono restare nelle GPS?

Il ricorrente aveva compiuto 67 anni nel settembre 2025, raggiungendo così il limite di età previsto dall’Ordinanza ministeriale n. 27 del 2026 per l’accesso alle graduatorie provinciali. Tuttavia, non aveva ancora maturato i 20 anni di contribuzione necessari per ottenere la pensione di vecchiaia. L’esclusione dalle GPS gli avrebbe impedito di ottenere ulteriori incarichi di supplenza e, di conseguenza, di versare i contributi indispensabili per accedere a qualsiasi trattamento pensionistico, lasciandolo privo sia di stipendio sia di pensione.

La decisione del Tribunale

Il giudice, accogliendo integralmente la tesi difensiva dell’Avv. Di Iorio, ha stabilito che il limite anagrafico previsto dall’ordinanza ministeriale deve essere disapplicato quando determina una situazione di evidente ingiustizia.

L’ordinanza richiama infatti l’articolo 509 del Testo Unico della Scuola, che consente al personale di ruolo di permanere in servizio fino a 70 anni al fine di raggiungere il minimo contributivo necessario per la pensione. Tale principio, osserva il Tribunale, deve essere esteso anche ai docenti precari, in virtù delle norme che prevedono l’applicazione, ove compatibili, della disciplina del personale di ruolo anche a quello non di ruolo. Una diversa interpretazione, evidenzia il giudice, determinerebbe una discriminazione tra lavoratori a tempo indeterminato e lavoratori precari, in contrasto sia con l’articolo 3 della Costituzione sia con la direttiva europea 1999/70/CE sul lavoro a tempo determinato.

Il precedente importante e le conseguenze

Nella motivazione vengono richiamate anche diverse pronunce favorevoli emesse negli ultimi anni dai Tribunali di Trapani, Velletri, Salerno e Siena, consolidando un orientamento giurisprudenziale sempre più favorevole ai docenti precari che rischiano di rimanere senza reddito e senza pensione.

Per il Tribunale di Pescara il diritto alla tutela previdenziale, garantito dall’articolo 38 della Costituzione, prevale sull’applicazione rigida del limite anagrafico previsto dall’ordinanza ministeriale.

Con il provvedimento cautelare il Ministero dovrà reinserire il docente nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze della provincia di Pescara, consentendogli di partecipare all’assegnazione degli incarichi fino al raggiungimento dei venti anni di contribuzione e comunque entro il limite dei 70 anni di età.

Quali effetti a livello nazionale?

L’ordinanza potrebbe rappresentare un precedente rilevante per numerosi insegnanti precari italiani che, pur avendo superato i 67 anni, non hanno ancora maturato il diritto alla pensione. Se tale orientamento dovesse consolidarsi anche in altri tribunali, il limite anagrafico previsto dall’attuale ordinanza ministeriale potrebbe essere progressivamente superato nei casi in cui l’esclusione dalle graduatorie impedisca ai docenti di completare il requisito contributivo minimo necessario per accedere alla pensione.

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