SCUOLA – DIRITTO AL SOSTEGNO

La Tecnica della Scuola segnala una sentenza del TAR Lazio sul diritto degli alunni con disabilità all’assegnazione di un numero adeguato di ore di sostegno.

Sostegno scolastico, 18 ore assegnate a fronte di 28 ore di frequenza: il TAR condanna il Ministero al risarcimento per danno esistenziale

Il diritto all’istruzione degli alunni con disabilità grave prevale sulle esigenze di bilancio e sulle interpretazioni restrittive dell’organizzazione scolastica. È quanto ha riaffermato con forza la Sezione Quarta Bis del TAR Lazio nella sentenza n. 13960/2026, pubblicata il 31 luglio 2026. I giudici amministrativi hanno accolto il ricorso presentato dai genitori di un minore affetto da grave disabilità, annullando gli atti scolastici che avevano ridotto le ore di sostegno e condannando in solido il Ministero dell’Istruzione e del Merito e l’Istituto Comprensivo al risarcimento dei danni.

18 ore assegnate a fronte di 28 ore di frequenza

La vicenda riguarda uno studente iscritto al terzo anno della scuola secondaria di primo grado, frequentante le lezioni per 28 ore settimanali effettive (su un totale di 30 ore, delle quali due destinate a terapie esterne). Nonostante una condizione di disabilità grave riconosciuta ai sensi dell’art. 3, comma 3 della Legge 104/1992, l’Istituto scolastico, tramite il Piano Educativo Individualizzato (PEI) e il Verbale GLO per l’anno scolastico 2025/2026, aveva assegnato all’alunno soltanto 18 ore settimanali di sostegno, suddivise tra due docenti specializzati.

L’Amministrazione scolastica ha cercato di giustificare l’operato sostenendo che il rapporto 1:1 nella scuola secondaria di primo grado dovesse coincidere con l’orario di cattedra previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL), fissato appunto in 18 ore settimanali.

I giudici del TAR hanno respinto categoricamente tale tesi, definendola un «equivoco interpretativo». Come chiarito nella sentenza, la copertura delle ore deve adattarsi alle effettive esigenze educative dell’alunno e non all’orario contrattuale del singolo insegnante.

Il quadro normativo: la riforma del 2024 e i principi costituzionali

Nella motivazione redatta dal giudice relatore, la decisione ripercorre la recente evoluzione legislativa, richiamando il D.Lgs. 3 maggio 2024 n. 62, che ha novellato l’art. 3 della Legge 104/1992 introducendo i concetti di «sostegni» e «sostegno intensivo». Per le condizioni di compromissione grave ed elevata, la legge impone interventi assistenziali permanenti e continui.

 

La sentenza richiama inoltre la giurisprudenza della Corte Costituzionale (tra cui le storiche pronunce n. 80/2010 e n. 275/2016):

  • Rapporto non condizionato dal bilancio: il diritto all’insegnante di sostegno è un diritto fondamentale non condizionato dalle risorse finanziarie disponibili; è la garanzia dei diritti inalienabili a dover incidere sul bilancio pubblico, e non viceversa.
  • Deroga agli organici: i dirigenti scolastici hanno il dovere di censire i fabbisogni reali prima dell’inizio delle lezioni e richiedere i posti in deroga necessari a garantire la copertura totale.
  • Obbligo di copertura finanziaria: citando la sentenza della Consulta n. 121/2025, il TAR ha ricordato che il vincolo di bilancio dell’art. 81 della Costituzione si rivolge al legislatore nell’impostazione delle leggi di spesa, non al giudice chiamato a tutelare i diritti fondamentali.

La condanna al risarcimento del danno esistenziale

Oltre all’annullamento dei provvedimenti illegittimi, il TAR Lazio ha riconosciuto la sussistenza della responsabilità aquiliana della Pubblica Amministrazione ex art. 2043 c.c., condannandola al risarcimento del danno esistenziale subito dal minore.

Dalla documentazione sanitaria e psicodiagnostica agli atti è emerso che la mancanza della copertura integrale del sostegno ha provocato una significativa regressione nelle competenze adattive e comunicative dell’alunno, oltre a una lesione del suo percorso di integrazione nel gruppo classe.

Valutando il pregiudizio in via equitativa ai sensi dell’art. 1226 c.c., il Tribunale ha liquidato in favore della famiglia la somma di 2.500 euro (oltre a rivalutazione e interessi legali), ponendo a carico del Ministero e dell’Istituto anche le spese di lite, liquidate in 2.000 euro.

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