DOCENTI – LIBERA PROFESSIONE E AUTORIZZAZIONE
Sinergie di Scuola ricorda che il docente a tempo pieno che esercita una libera professione deve ottenere preventivamente l’autorizzazione dell’amministrazione scolastica.
Docenti e libera professione, l’autorizzazione va rinnovata ogni anno scolastico
Il dirigente valuta compatibilità con funzione docente e servizio; senza il rinnovo annuale possono scattare anche conseguenze sul piano erariale.
Un docente a tempo pieno che esercita una libera professione deve ottenere preventivamente l’autorizzazione dell’amministrazione scolastica. Il via libera può riguardare l’attività professionale nel suo complesso, senza richiedere una nuova autorizzazione per ogni singolo incarico, ma la sua efficacia è circoscritta all’anno scolastico di riferimento.
È il principio affermato dalla Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d’Appello, con la sentenza n. 175/2026, pronunciata il 18 giugno e depositata il 23 luglio 2026. La decisione riguarda un docente a tempo pieno che aveva svolto attività professionale come ingegnere senza avere rinnovato negli anni l’autorizzazione dell’amministrazione scolastica.
L’autorizzazione resta necessaria
Al centro della controversia c’è il rapporto tra l’art. 508, comma 15, del D.Lgs. 297/1994, che disciplina l’esercizio delle libere professioni da parte dei docenti, e l’art. 53 del D.Lgs. 165/2001, relativo agli incarichi dei dipendenti pubblici.
La Corte d’appello non condivide la conclusione raggiunta in primo grado, secondo la quale la disciplina speciale prevista per il personale docente avrebbe escluso l’applicazione del regime generale dell’art. 53.
Per i giudici contabili, la possibilità riconosciuta ai docenti di esercitare una libera professione resta infatti subordinata a una preventiva valutazione dell’amministrazione scolastica. L’attività deve essere compatibile con l’orario di insegnamento e di servizio e non deve pregiudicare l’assolvimento delle funzioni proprie del docente.
La conseguenza è rilevante anche sul piano della responsabilità: quando la disciplina richiede un’autorizzazione preventiva, la sua omissione non assume soltanto rilievo disciplinare. La Corte riconduce il caso anche alle conseguenze previste dall’art. 53, commi 7 e 7-bis, del D.Lgs. 165/2001.
Non serve un’autorizzazione per ogni incarico
La sentenza chiarisce però un aspetto particolarmente importante per la gestione delle richieste presentate alle scuole.
Secondo la Corte dei conti, l’art. 508, comma 15, fa riferimento all’«esercizio di libere professioni». Da questa formulazione i giudici ricavano che l’autorizzazione può riguardare l’intera attività professionale che il docente intende esercitare e non necessariamente ciascuna delle singole prestazioni che saranno svolte.
In altri termini, una volta autorizzato l’esercizio di una determinata libera professione, non occorre sottoporre alla scuola, di volta in volta, ogni singolo incarico professionale.
È un passaggio che delimita anche la portata del controllo del dirigente scolastico: la valutazione riguarda la possibilità di svolgere quella libera professione insieme all’attività docente, sulla base delle condizioni richieste dalla disciplina.
Il via libera vale per un solo anno scolastico
L’autorizzazione, tuttavia, non produce effetti permanenti.
La Corte osserva che la verifica di compatibilità dipende anche da elementi che possono cambiare nel tempo, a partire dall’orario di insegnamento e di servizio. Proprio perché queste condizioni sono normalmente variabili da un anno scolastico all’altro, l’autorizzazione deve essere considerata limitata all’anno scolastico per il quale è stata richiesta.
Ne deriva una conseguenza pratica netta: il docente che intende continuare a esercitare la libera professione deve presentare una nuova richiesta per ogni anno scolastico.
Nel caso esaminato, quindi, l’autorizzazione ottenuta dal docente nel 1997 non poteva rendere automaticamente autorizzata l’attività professionale svolta negli anni successivi.
Per le scuole, il principio comporta che la verifica non può essere considerata definitivamente esaurita sulla base di un’autorizzazione rilasciata in passato: deve poter essere effettuata nuovamente alla luce dell’organizzazione del servizio e delle condizioni esistenti nell’anno scolastico interessato.
I compensi e la responsabilità erariale
La controversia nasceva dall’attività svolta, tra il 2009 e il 2018, da un docente a tempo pieno di chimica e tecnologie chimiche, iscritto all’albo degli ingegneri. La Procura regionale aveva contestato il mancato riversamento all’amministrazione di 48.379,84 euro, corrispondenti ai compensi percepiti per 31 incarichi professionali svolti senza preventiva autorizzazione.
La Corte ha riconosciuto la responsabilità per l’omesso riversamento dei proventi derivanti dall’attività professionale non autorizzata e ha ritenuto la condotta imputabile a titolo di dolo. Tra gli elementi considerati figura il fatto che il docente avesse richiesto l’autorizzazione in precedenza, circostanza ritenuta indicativa della consapevolezza della necessità di attivarsi per poter esercitare legittimamente la professione durante il rapporto di lavoro a tempo pieno.
La quantificazione finale del danno è stata però ridotta. I giudici hanno considerato sia il comportamento dell’amministrazione, che aveva a sua volta conferito alcuni incarichi professionali al docente, sia il beneficio che l’attività professionale aveva apportato alla sua qualificazione. Su questa base il danno imputabile al docente è stato determinato equitativamente in 20.000 euro.
La Corte ha quindi accolto parzialmente l’appello della Procura e, riformando la decisione di primo grado, ha condannato il docente al risarcimento di 20.000 euro nei confronti del Ministero dell’Istruzione e del Merito, oltre a 640 euro di spese processuali per i due gradi di giudizio.



