Permessi per il diritto allo studio 2027: domande entro novembre

 

Fonte: Orizzonte Scuola

I docenti e il personale ATA possono presentare domanda per i permessi retribuiti destinati al diritto allo studio nell’anno solare 2027. Il contingente e le modalità di accesso dipendono dagli accordi regionali e dalle disposizioni dei singoli Ambiti territoriali. La scadenza ordinaria indicata è il 15 novembre 2026, ma è importante controllare l’avviso provinciale, perché possono essere previste indicazioni operative specifiche.

Che cosa sono i permessi per diritto allo studio

Il personale docente e ATA può usufruire di appositi permessi per diritto allo studio per percorsi e corsi finalizzati all’autoformazione o al completamento della formazione professionale.

Gli Uffici Scolastici pubblicano il contingente previsto, per ogni ordine di scuola, che possa fruire dei permessi per diritto allo studio per l’anno solare 2027.

In ogni provincia il personale avente diritto alla fruizione dei permessi studio non può superare complessivamente (tra tutti coloro che presentano la domanda) il 3% del personale in servizio all’inizio dell’anno scolastico (l’arrotondamento è previsto all’unità superiore). Gli uffici scolastici pubblicano il numero massimo di permessi concedibili per ogni profilo e ordine di scuola. Qualora rimangono posti scoperti in un ordine di scuola i posti assegnati possono passare ad un altro. La pubblicazione del numero dei posti garantisce la trasparenza dell’operazione.

Il personale presenta la domanda nell’istituzione scolastica in cui è in servizio entro il 15 novembre o altra data fissata a livello regionale.

I permessi straordinari retribuiti possono essere concessi nella misura massima di 150 ore annue individuali (questa è la misura massima, da rapportare al numero di ore di servizio e in caso alla tipologia di contratto, se ad es. termina il 30 giugno).

 

Chi può presentare domanda

  • Personale docente ed educativo;
    personale ATA;
  • personale con contratto d’incarico annuale per l’insegnamento della religione cattolica

Il personale può essere assunto sia a tempo indeterminato (con intero orario di cattedra o part time) che determinato (con contratto annuale o fino al termine delle attività didattiche, con orario intero o parziale)

Nel caso di orario parziale o part time i permessi sono concessi in proporzione alla durata dell’incarico e delle ore di servizio.

Per docenti con contratto di supplenza temporanea, bisogna fare riferimento alle indicazioni contenute nei singoli Contratti Integrativi regionali.

 

Per quali percorsi possono essere richiesti i permessi. Anche corsi online?

  • Frequenza* di corsi finalizzati al conseguimento del titolo di studio proprio della qualifica di appartenenza;
  • Frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di qualificazione professionale (compresi i corsi di abilitazione e di specializzazione per l’insegnamento su posti di sostegno, corsi di riconversione professionale e quelli comunque riconosciuti nell’ambito dell’ordinamento pubblico);
  • Frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di un diploma di laurea (o titolo equipollente) o di istruzione secondaria;
  • Frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di un titolo di studio post-universitario.

In base dell’art. 14 del D.P.R. n. 275/99, rientra nella competenza esclusiva dei Dirigenti Scolastici la verifica dei presupposti circa la sussistenza del diritto per i singoli richiedenti e di conseguenza la concessione dei permessi o il diniego.

È possibile usufruire dei permessi per corsi da svolgersi in modalità on line?

La Funzione Pubblica è intervenuta sulla questione, chiarendo che il permesso può essere concesso per la fruizione di un corso on line solo a condizione che sia possibile:

  • presentare la documentazione relativa all’iscrizione e agli esami sostenuti

l’attestazione della partecipazione alle lezioni, certificando l’avvenuto collegamento alle università telematiche durante l’orario di lavoro.

La circolare 12/11 della Funzione Pubblica

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