Normative su uscite didattiche e obbligo assicurazione del docente

di Claudia Scalia, Scuola in Forma,

Il docente è obbligato ad avere una copertura assicurativa per poter partecipare ad un viaggio di istruzione? L’avvocato risponde.

 

Quota assicurativa dei docenti e uscita didattica con gli alunni. Una lettrice ci scrive: Buongiorno, ho un quesito. La dirigente può non autorizzare la mia uscita con gli alunni perché non ho versato la quota assicurativa? Io ho un’assicurazione privata e lo avevo già comunicato ad inizio anno scolastico. Ci sono riferimenti normativi che mi impediscono di andare con i miei studenti?

Uscite didattiche e quota assicurativa: cosa prevede la normativa?

Come si è già avuto modo di chiarire – scrive l’avvocato Altieri – le uscite didattiche, le visite guidate e i viaggi d’istruzione rappresentano un momento di formazione intellettuale e personale che integra e completa la normale attività didattica, a cui, però il docente non ha l’obbligo di partecipare. La Circolare Ministeriale 14 ottobre 1992, n. 291, con oggetto “Visite guidate e viaggi d’istruzione o connessi ad attività sportive”, all’art. 10, rubricato “Assicurazione contro gli infortuni” disponeva che:

“10.1 – Tutti i partecipanti a viaggi, visite o gite di istruzione debbono essere garantiti da polizza assicurativa contro gli infortuni. Per quanto concerne gli alunni, la quota di partecipazione versata dagli stessi concorre a sostenere la spesa globale, che è comprensiva anche degli oneri dovuti per spese di assicurazione. Per quanto concerne i docenti designati come accompagnatori (nonché i capi di istituto) dovrà essere di volta in volta stipulato apposito contratto di assicurazione in loro favore ed il premio assicurativo graverà sul capitolo delle attività integrative e parascolastiche. In proposito, giova rammentare che quella degli accompagnatori, così come evidenziato al punto 8.1, IV capoverso, deve essere considerata prestazione di servizio a tutti gli effetti”.

La citata circolare non è più in vigore (come chiarito dalla nota Miur dell’11 aprile 2012 n. 2209), sicché l’obbligatorietà della copertura assicurativa da parte dell’Istituto scolastico per tutti i partecipanti ad un viaggio di istruzione richiamata nella Circolare Ministeriale MIUR n. 291 del 14/10/1992, non riveste più carattere prescrittivo. A decorrere dal 1° settembre 2000, il “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”, emanato con il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, ha configurato la completa autonomia delle scuole anche per i viaggi di istruzione. Pertanto, la previgente normativa in materia, costituisce opportuno riferimento solo per orientamenti e suggerimenti operativi.

Assicurazione INAIL

Il D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 (“Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”) all’art. 4, comma 1, estende l’assicurazione INAIL, ossia l’assicurazione obbligatoria dei lavoratori contro gli infortuni sul lavoro, a “gli insegnanti e gli alunni delle scuole o istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado, anche privati, che attendano ad esperienze tecnico-scientifiche od esercitazioni pratiche, o che svolgano esercitazioni di lavoro”.

Al riguardo, la circolare INAIL n. 28 del 31 marzo 2003, precisa che “Per quanto riguarda infine il caso dell’insegnante chiamato ad accompagnare gli alunni durante un viaggio di istruzione o di integrazione della preparazione di indirizzo, si puntualizza che per tale insegnante, la tutela assicurativa opera a condizione che il viaggio rientri fra quelli programmati nel piano di offerta formativa” e che “Si fa presente che le considerazioni sin qui svolte valgono per l’intera attività formativa offerta dai piani scolastici, senza distinzioni fra attività curriculari ed extra-curriculari, comunque svolte nel quadro delle iniziative complementari ed integrative del percorso formativo offerto agli studenti”.

L’avvocato risponde

La Corte di Cassazione, sul punto, ha chiarito che “sebbene la giurisprudenza di questa Corte abbia fatto propria, con riferimento alla posizione dei docenti, “una interpretazione estensiva e costituzionalmente orientata del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 1, n. 28 e art. 4, n. 5, in relazione agli artt. 3 e 38 Cost.”, che ha esteso la portata della norma (includendo, in particolare, tra i soggetti assicurati anche gli insegnanti delle scuole materne; cfr. da ultimo, Cass. Sez. Lav., sent. 10 aprile 2015, n. 7277, Rv. 635304-01, nello stesso senso già Cass. Sez. Lav., sent. 25 agosto 2005, n. 17334, Rv. 583163-01), presupposto per l’operatività della copertura assicurativa “de qua” resta, pur sempre, il collegamento tra le suddette “esperienze tecnico-scientifiche od esercitazioni pratiche” e le attività didattiche, richiedendosi, oltretutto, che tra le une e l’altra ricorra un “nesso di derivazione eziologica”, e non un “semplice rapporto di coincidenza cronologica e topografica”, non bastando, cioè, “che l’infortunio sia avvenuto sul luogo di lavoro e durante l’orario di lavoro”, ma occorrendo, piuttosto, “che il lavoro abbia determinato il rischio del quale l’infortunio è conseguenza” (Cass. Sez. Lav., sent. n. 17334 del 2005, cit.)” (Cassazione civile, sez. III, Sentenza 27/03/2019 n° 8449).

 

 

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