Cosa stabilisce la normativa
Ogni anno, con la fine delle lezioni e dopo aver svolto gli scrutini, i docenti non impegnati negli Esami di Stato conclusivi della scuola secondaria di I e II grado, sperano di non dover continuare ad andare tutti i giorni a scuola (ricordiamo che per gli insegnanti della scuola dell’infanzia l’attività didattica si conclude il 30 giugno). Cosa stabilisce la normativa in merito?
Occorre fare riferimento agli artt. 28 e 29 del CCNL 2006-09, che stabiliscono le attività di insegnamento e funzionali ad esso. I suddetti articoli precisano che l’attività di insegnamento si attua “nell’ambito del calendario scolastico delle lezioni definito a livello regionale”, e che ad apertura di anno scolastico il collegio dei docenti fissa le attività collegiali e funzionali (il piano ovviamente può subire delle modifiche, sempre attuate dallo stesso organo collegiale, nel corso dell’anno scolastico, per far fronte a nuove esigenze). Quando si interrompono le lezioni, i docenti non hanno nessun obbligo di rimanere a scuola per l’orario di cattedra: devono essere presenti solo alle attività programmate per tempo nel Piano delle Attività annuale. Inoltre, nel periodo che intercorre tra la fine delle lezioni e il 30 giugno non hanno nessun obbligo di recarsi a scuola giornalmente per firmare.
Possibili impegni dei docenti dopo la fine delle lezioni
Dopo la fine delle lezioni, quindi, il possibile impegno dei docenti è legato alle attività funzionali o aggiuntive deliberate e previste dal Piano delle Attività redatto da ciascuna scuola inizialmente ad inizio anno scolastico. Ad esempio, dopo aver concluso tutte le operazioni legate agli scrutini finali, gli insegnanti non impegnati con gli esami possono recarsi a scuola per:
- eventuali consigli di classe, per un impegno complessivo fino a 40 ore annue;
- riunioni del collegio dei docenti, attività di programmazione e verifica fino a 40 ore annue, (le ore eccedenti eventualmente svolte vanno retribuite con il fondo di istituto);
- eventuali attività di aggiornamento, da svolgere su base volontaria e comunque stabilite e approvate per tempo in sede collegiale;
- attività aggiuntive e progettuali (anche queste da svolgere su base volontaria) previste nel PTOF o deliberate dal collegio dei docenti, per cui si ha diritto al compenso orario o forfettario.