Incarico ad interim per i DSGA su posto vacante non deve essere pagato dalle scuole

DSGA

Nel corso dell’incontro tra il MIM e le organizzazioni sindacali del 21 maggio 2026, dedicato all’applicazione del contratto relativo al FMOF e all’attribuzione dei compensi accessori al personale amministrativo coinvolto nelle pratiche pensionistiche, è arrivato un chiarimento atteso da tempo sul tema delle indennità per i DSGA ad interim.

La Direzione del Bilancio del Ministero dell’Istruzione e del Merito ha infatti confermato che, nel caso in cui un funzionario EQ con incarico di DSGA assuma temporaneamente la gestione di un’altra istituzione scolastica con posto vacante e disponibile, il compenso annuo previsto di 2.500 euro sarà erogato direttamente dalle Ragionerie Territoriali dello Stato (RTS). La spesa, dunque, non ricadrà né sulle singole scuole né sul Fondo per il Miglioramento dell’Offerta Formativa (FMOF).

Si tratta di un passaggio significativo che contribuisce a fare chiarezza su una questione interpretativa che, negli ultimi anni, aveva generato incertezze operative e ritardi nei pagamenti.

Soddisfazione è stata espressa dalla FLC CGIL, che da tempo sosteneva questa impostazione. Il sindacato ha ribadito come, in presenza di posti vacanti, le indennità – sia nella componente fissa sia in quella variabile – spettanti al DSGA, al suo sostituto o al titolare di incarico ad interim debbano essere finanziate attraverso i capitoli ordinari del bilancio dello Stato, senza incidere sulle risorse destinate all’autonomia scolastica.

Proprio per evitare applicazioni difformi sul territorio e garantire uniformità nella gestione amministrativa, la FLC CGIL ha inoltre sollecitato il Ministero a emanare tempestivamente una circolare esplicativa rivolta a tutte le istituzioni scolastiche.

 

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