I docenti inseriti in GPS non possono presentare domanda di messa a disposizione

Molti docenti inseriti nelle GPS di prima e seconda fascia ci chiedono se, non essendo stati individuati quali destinatari di contratto a tempo determinato, possono presentare la domanda di messa a disposizione (MAD) per scuola di province diverse da dove sono in graduatoria. La risposta è negativa in riscontro a quando previsto sia dall’O.M. 112 sia dalla circolare ministeriale n° 43440.

Cosa dice l’ O.M. 112

In merito ai dubbi e alle perplessità di alcuni docenti inseriti in GPS, l’O.M. 112 del 6 maggio 2022, all’art. 3 comma 23 afferma in modo categorico: “in caso di esaurimento delle graduatorie d’istituto il dirigente scolastico conferisce la supplenza all’aspirante che ha manifestato la propria disponibilità e che non sia inserito in alcuna graduatoria della stessa o di altra provincia”.

Cosa dice il C.M. 43440

Il divieto di produrre la domanda di messa a disposizione per il personale docente inserito nelle graduatorie GPS è ripreso dalla circolare n° 43440 del 17 luglio 2023 affermando che: “in caso di esaurimento delle graduatorie d’istituto, anche delle scuole viciniori, il dirigente scolastico conferisce la supplenza all’aspirante che ha manifestato la propria disponibilità e che non sia inserito in alcuna graduatoria della stessa o di altra provincia … “.

Contenuti della domanda

La domanda di messa disposizione va compilata in autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e deve contenere tutte le dichiarazioni necessarie affinché il dirigente possa verificarne i requisiti, compresi gli estremi del conseguimento del titolo di abilitazione e/o del titolo di specializzazione. Inoltre la domanda va completata con la dichiarazione esplicita dell’interessato di non essere inserito in alcuna graduatoria della stessa o di altra provincia.

Vincoli e criteri

contratti a tempo determinato stipulati con aspiranti che hanno prodotto la domanda di messa a disposizione sono soggetti agli stessi vincoli e criteri previsti dall’O M., ivi incluse le sanzioni previste dall’articolo 14 dell’Ordinanza ministeriale 112/2022.

Convocazione dalla MAD

Il dirigente scolastico, dopo aver accertato l’esaurimento delle graduatorie della propria istituzione e delle graduatorie delle scuole viciniori, può chiamare i docenti che hanno presentato domanda di messa a disposizione e assegnare una supplenza agli aspiranti che hanno conseguito il titolo di studio previsto o che lo stanno conseguendo.

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