Esami di Stato 2023, domande entro il 30 novembre 2022

Il M.I. ha pubblicato la nota 24344 del 23/09/2022, avente ad oggetto: “Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2022/2023 – Candidati interni ed esterni: termini e modalità di presentazione delle domande di partecipazione”. In tabella riportiamo le scadenze che è necessario rispettare.

I candidati interni devono presentare la domanda di ammissione all’esame di Stato al Dirigente scolastico/coordinatore didattico dell’Istituzione scolastica da essi frequentata.

I candidati esterni invece devono presentare la domanda di ammissione all’esame di Stato all’USR territorialmente competente, attraverso la procedura informatizzata, disponibile nell’area dedicata al servizio, predisposta nel portale del Ministero dell’Istruzione. L’accesso alla procedura informatizzata e l’abilitazione al servizio è possibile tramite utenza SPID, CIE, eIDAS. Nel caso in cui il candidato sia minorenne, l’accesso alla procedura è effettuato dal genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale.

I candidati esterni sono ripartiti tra le diverse commissioni degli Istituti statali e paritari e il loro numero non può superare il 50% dei candidati interni, fermo restando il limite numerico di 35 candidati. Gli esami preliminari, ove prescritti, sono sostenuti dai candidati esterni presso le Istituzioni scolastiche loro assegnate come sede di esame. I candidati visualizzano nell’area dedicata l’esito della verifica e, in caso positivo, la scuola di assegnazione.

LA PAGINA DEL MI DEDICATA AGLI ESAMI

Tassa per esami e contributo

Il versamento della tassa per esami da parte dei candidati interni è richiesto dalle Istituzioni scolastiche all’atto della presentazione della domanda di partecipazione all’esame di Stato. L’importo è di 12,09 euro e non è rateizzabile.

Il pagamento del medesimo importo è effettuato dai candidati esterni al momento della presentazione della domanda di partecipazione all’esame di Stato, attraverso il sistema PagoInRete, ovvero attraverso bollettino postale nei casi di impossibilità di accesso alla procedura informatizzata.

Il pagamento dell’eventuale contributo da parte dei candidati esterni è effettuato tramite bollettino postale e documentato all’istituto di assegnazione dei candidati, successivamente alla definizione della loro sede d’esame da parte del competente USR. Il versamento nella misura richiesta, regolarmente deliberata dal Consiglio d’Istituto di ogni singola Istituzione scolastica, è dovuto esclusivamente qualora essi sostengano esami con prove pratiche di laboratorio.

Il contributo è restituito, a istanza dell’interessato, ove le prove pratiche non siano state effettivamente sostenute in laboratorio.

La misura del contributo è stabilita con riferimento ai costi effettivamente sostenuti per le predette prove di laboratorio.

In caso di cambio di assegnazione d’Istituto, il contributo già versato viene trasferito, a cura del primo, al secondo Istituto, con obbligo di conguaglio ove il secondo Istituto abbia deliberato un contributo maggiore ovvero con diritto a rimborso parziale ove il contributo richiesto sia di entità inferiore.

LA PAGINA DEL MI PER I CANDIDATI ESTERNI

Esame in altro Comune della Regione

Qualora il candidato esterno, per situazioni personali, sopravvenute o già esistenti al momento della presentazione della domanda, connotate dal carattere dell’assoluta gravità ed eccezionalità, abbia necessità di sostenere l’esame di Stato in un Comune o provincia diversi da quelli della residenza anagrafica, ma della propria Regione, trasmette, attraverso la citata procedura informatizzata, all’USR apposita richiesta, con unita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, da cui risulti la situazione personale che giustifica l’eventuale deroga all’obbligo di sostenere gli esami presso Istituzioni scolastiche statali o paritarie aventi sede nel comune di residenza.

Nella richiesta sono indicati il comune e l’Istituto presso il quale il candidato chiede di sostenere l’esame (compresi gli esami preliminari) e l’indirizzo di studio prescelto.

L’USR valuta le motivazioni addotte, effettuando, se necessario, i dovuti controlli sulle certificazioni sostitutive. I candidati visualizzano nell’area dedicata l’esito della verifica e, in caso positivo, la scuola di assegnazione.

Esame in un Comune di Regione diversa

Se il candidato esterno ha invece necessità di sostenere l’esame di Stato in un Comune di Regione diversa da quella della residenza anagrafica, presenta – attraverso la citata procedura informatizzata – all’USR della propria Regione apposita richiesta con unita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, da cui risulti la situazione personale che giustifica l’eventuale deroga al superamento dell’ambito organizzativo regionale. Nella richiesta sono indicati il Comune e l’Istituto presso il quale il candidato chiede di sostenere l’esame (compresi gli esami preliminari) e l’indirizzo di studio prescelto.

L’USR valuta le motivazioni addotte, effettuando, se necessario, i dovuti controlli sulle certificazioni sostitutive. Nel caso di valutazione negativa, dà comunicazione al candidato con la precisazione dell’istituto di assegnazione. Nel caso di valutazione positiva comunica l’autorizzazione alla effettuazione dell’esame fuori Regione all’USR della Regione ove è ubicata la località indicata dal candidato, che potrà verificare lo stato della domanda nell’area dedicata. L’USR ricevente l’autorizzazione provvede all’assegnazione del candidato. L’interessato è informato dell’Istituto di assegnazione.

Adempimenti dei Dirigenti scolastici

I Dirigenti scolastici hanno il compito di controllare il possesso dei requisiti dei candidati esterni dell’Istituto sede d’esame cui essi sono stati assegnati dall’USR.

Il DS al quale è stata assegnata la domanda dei candidati ha l’obbligo di effettuare, anche a campione, idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

Lo stesso, ove necessario, invita i candidati a perfezionare l’istanza. Il predetto adempimento deve essere effettuato prima della formulazione delle proposte di configurazione delle commissioni di esame.

Il DS è tenuto a comunicare immediatamente all’USR eventuali irregolarità non sanabili riscontrate.

I coordinatori delle Istituzioni scolastiche paritarie, subito dopo il termine del 30 novembre 2022, comunicano al competente USR il numero e i relativi nominativi dei candidati interni agli esami di Stato.

Qualsiasi variazione in corso d’anno del numero o dei nominativi dei candidati deve essere adeguatamente motivata, documentandone i motivi, e tempestivamente comunicata agli Uffici regionali di competenza, acquisendo dalla scuola di provenienza o inviando alla scuola di destinazione con ogni possibile urgenza il fascicolo personale del candidato che si trasferisce.

Nel caso in cui il presidente della commissione verifichi la mancata corrispondenza tra gli elenchi comunicati al competente USR con le relative eventuali variazioni nel numero e nei nominativi, segnalerà al servizio ispettivo regionale tale accertamento, per gli eventuali approfondimenti e controlli del caso.

Tabella di sintesi

fonte: Gilda Lucca

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