Cessazioni dal servizio dal 1° settembre 2024, le domande da presentare entro il 23 ottobre
di Lara La Gatta, La Tecnica della scuola
Come compilare la domanda.
È fissato al 23 ottobre prossimo il termine ultimo di presentazione delle domande di cessazione dal servizio dal 1° settembre 2023 per il personale docente, educativo, ATA. Le domande possono essere presentare tramite Istanze on-line.
Il termine riguarda nel dettaglio le seguenti istanze:
- cessazione per dimissioni volontarie dal servizio
- permanenza
- revoca delle suddette istanze
- trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico da parte di chi ha raggiunto i requisiti per la pensione anticipata (41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini) ma non ha ancora compiuto il 65° anno di età.
Cinque istanze
La richiesta di cessazione dal servizio a decorrere dal 1° settembre 2024 dovrà essere formulata avvalendosi delle cinque istanze Polis attive contemporaneamente.
La prima conterrà le tipologie con le domande di cessazione ordinarie:
- domanda di cessazione con riconoscimento dei requisiti maturati entro il 31 dicembre 2024 (articolo 24, commi 6, 7 e 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 – Articolo 15 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 – Articolo 1, commi da 147 a 153, della legge 27 dicembre 2017, n. 205);
- domanda di cessazione dal servizio in assenza delle condizioni per la maturazione del diritto a pensione;
- domanda di cessazione dal servizio del personale già trattenuto in servizio negli anni precedenti.
La seconda, la terza, la quarta e la quinta conterranno, esclusivamente:
- domanda di cessazione dal servizio per raggiungimento dei requisiti previsti dall’articolo 14, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 (quota 100, maturata entro il 31 dicembre 2021);
- domanda di cessazione dal servizio per raggiungimento dei requisiti previsti dall’articolo 1, comma 87, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (quota 102, maturata entro il 31 dicembre 2022);
- domanda di cessazione dal servizio per raggiungimento dei requisiti previsti dall’articolo 1, comma 283, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (quota 103, da maturare entro il 31 dicembre 2023);
- domanda di cessazione con riconoscimento dei requisiti maturati entro il 31 dicembre 2021 (articolo 16, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26) – opzione donna con requisiti al 31/12/2021 – OVVERO domanda di cessazione con riconoscimento dei requisiti maturati entro il 31 dicembre 2022 (articolo 16, comma 1-bis, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 – articolo 1, comma 292, della 29 dicembre 2022, n. 197) (opzione donna con requisiti al 31/12/2022).
Istanze in subordine
In presenza di istanze di dimissioni volontarie finalizzate sia alla pensione anticipata ordinaria che alla pensione quota 100 o 102 o 103 o “opzione donna” (requisiti al 31/12/2021 o al 31/12/2022), queste ultime verranno considerate in subordine alla prima istanza.
Cosa fare se non viene concesso il part-time
Nella richiesta gli interessati devono anche esprimere l’opzione per la cessazione dal servizio, ovvero per la permanenza a tempo pieno, nel caso fossero accertate circostanze ostative alla concessione del part-time (superamento del limite percentuale stabilito o situazioni di esubero nel profilo o classe di concorso di appartenenza).