Supplenze brevi: quando si può accettare un incarico più lungo?
Chiarimenti sulle possibilità di lasciare una supplenza breve per accettarne una di maggiore durata senza incorrere in sanzioni. È importante verificare la tipologia del contratto e le condizioni previste dalla normativa vigente.
📌 Fonte: Orizzonte Scuola
Supplenze brevi docenti 2026: quando è possibile accettare un incarico più lungo senza sanzioni?
È possibile abbandonare un contratto di supplenza breve già firmato se nel frattempo si riceve una proposta di lavoro più lunga, ad esempio per una maternità o fino al termine delle lezioni? La risposta non è un semplice “sì” o “no”, poiché la normativa scolastica distingue le tipologie di contratto e i casi in cui è consentito il cambio senza rischiare penalizzazioni. Rispondiamo al dubbio di una docente partendo dall’analisi del testo dell’OM n. 27/2026.
Una docente ci scrive: “Buongiorno, ho accetto una supplenza breve alla scuola secondaria per infortunio del titolare. Dalla segreteria e i colleghi stessi mi hanno già detto che la collega rientrerà dopo i 20 giorni di malattia che ha preso. Se in questo arco di tempo ricevo una supplenza più lunga, come ad esempio una maternità o un incarico fino alla fine delle lezioni, posso rifiutare questa supplenza per cui ho già firmato ieri la presa di servizio? Non vorrei che accettando mi fossi limitata tanto altre possibilità”.
Per rispondere al quesito della docente, occorre chiarire subito che non tutte le supplenze “più lunghe” consentono di abbandonare l’incarico in corso, ma solo quelle annuali fino al 31 agosto o fino al termine delle attività didattiche fino al 30 giugno.

La normativa di riferimento
L’articolo 15, comma 3, dell’Ordinanza Ministeriale n. 27 del 16 febbraio 2026 stabilisce espressamente:
“Il personale in servizio su una supplenza di cui all’articolo 2, comma 6, lettera c), ha facoltà di lasciare tale supplenza per accettare una supplenza ai sensi dell’articolo 2, comma 6, lettere a) e b). Gli effetti sanzionatori di cui al comma 1 non si producono per il personale che non eserciti detta facoltà, mantenendo l’incarico precedentemente conferito”.
Per comprendere quanto indicato articolo, occorre richiamare la classificazione dei contratti di cui all’articolo 2, comma 6 dell’OM 27/2026:
- Lettera a): supplenze annuali fino al 31 agosto (su posti vacanti e disponibili);
- Lettera b): supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche fino al 30 giugno (su posti non vacanti ma di fatto disponibili);
- Lettera c): supplenze temporanee per ogni altra necessità (ossia le cosiddette supplenze brevi e saltuarie o per sostituzione del titolare).
Chiarimenti sul caso specifico della docente
Analizzando il quesito alla luce della norma, la risposta per la docente varia a seconda del tipo di contratto che le viene successivamente proposto:
1. È consentito il cambio solo verso contratti al 30 giugno o al 31 agosto: l’unico caso in cui è legittimo lasciare una supplenza breve (rientrante nella lettera c) senza incorrere in sanzioni è quando si riceve una proposta di supplenza fino al 30 giugno (al termine delle attività didattiche, lettera b) oppure fino al 31 agosto (annuale, lettera a). In questo caso, la docente ha la facoltà (non l’obbligo) di lasciare l’incarico breve per accettare quello di lunga durata;
2. non è consentito il passaggio per supplenze per maternità o fino al termine delle lezioni: come specificato dall’applicazione della norma, non è possibile lasciare una supplenza temporanea per un’altra supplenza temporanea, anche se quest’ultima è di durata maggiore o presenta un numero superiore di ore. Nello specifico:
- supplenza per maternità: si configura come una supplenza temporanea (lettera c). Di conseguenza, non è possibile abbandonare la supplenza breve di 20 giorni per accettare una maternità;
- supplenza fino al termine delle lezioni (es. inizio giugno): anche questa tipologia rientra tra le supplenze temporanee (lettera c) e non va confusa con la supplenza “fino al termine delle attività didattiche” (che scade invece il 30 giugno). Pertanto, non è consentito lasciare l’incarico in corso per una supplenza che termina con la fine delle lezioni.



