Decreto scuola: a quale classe va iscritto un alunno neo-arrivato?
di Sara De Carli, Vita.it
Nel testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale c’è una novità finora rimasta in ombra: per gli alunni stranieri neoarrivati in Italia, il collegio dei docenti potrà individuare la classe di iscrizione senza il precedente limite rispetto all’età anagrafica. Cosa significa concretamente e quali conseguenze può avere?
Criteri per la composizione delle classi in contesti multiculturali
Confermate le anticipazioni. A partire dall’anno scolastico 2027/2028, le classi iniziali della scuola primaria, della scuola secondaria di primo e di secondo grado andranno costituite «secondo criteri di equa distribuzione degli alunni e degli studenti», «al fine di garantire un’equilibrata composizione delle classi, funzionale alla qualità dell’azione educativa e didattica, alla piena fruizione del diritto allo studio e alla integrazione degli studenti stranieri».
La norma vale per tutte «le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, ad eccezione delle scuole straniere in Italia e di quelle europee».
Le classi prime saranno composte in modo che:
a) nella scuola primaria, il numero degli alunni con cittadinanza non italiana e che non sono nati in Italia o che non hanno frequentato almeno due anni di scuola dell’infanzia, non superi il 30% del totale in ciascuna classe prima;
b) nella scuola secondaria di primo e di secondo grado, il numero degli studenti con cittadinanza non italiana che non hanno frequentato con esito positivo, per almeno tre anni scolastici, il sistema nazionale di istruzione non superi il 30% del totale in ciascuna classe prima.
Il ruolo degli Uffici scolastici territoriali
E se le iscrizioni che arrivano alla scuola, in base alle libere scelte fatte dalle famiglie, non consentono l’applicazione di quanto previsto dalla nuova norma? «Gli Uffici scolastici di ambito territoriale, sentiti i dirigenti scolastici interessati, adottano le misure organizzative necessarie a garantire una presenza equilibrata di tali alunni e studenti tra le istituzioni scolastiche viciniori (più vicine, ndr)».
Le misure organizzative predisposte dagli uffici territoriali di ambito «rispettano il principio di prossimità al domicilio dell’alunno o dello studente, tenendo conto della dislocazione sul territorio dei plessi scolastici, nonché di particolari esigenze familiari connesse alla necessità di assistenza a persone con disabilità grave e di altre eccezionali e documentate esigenze, valutate dagli uffici territoriali medesimi, che rendono impossibili soluzioni alternative».
Ciascun Ufficio scolastico di ambito territoriale individua un referente per le iscrizioni, che vigilano affinché sia assicurata, in particolare agli alunni e agli studenti stranieri soggetti all’obbligo di istruzione, l’effettiva fruizione del diritto allo studio.
I fondi aggiuntivi per potenziamento delle competenze linguistiche di base
E che si fa quando i bambini non si riescono comunque a spostare e quindi restano classi che presentano un numero maggiore di bambini con una nulla o bassa conoscenza dell’italiano? È istituito un fondo per le scuole, con una dotazione di euro 3.400.000 per l’anno 2027 e di euro 14.139.760 a decorrere dall’anno 2028, per realizzare attività extracurricolari finalizzate al potenziamento delle competenze linguistiche di base nella lingua italiana.
La novità che non era trapelata. A quale classe va iscritto un alunno Nai?
C’è un punto che nella discussione dei giorni scorsi non era emerso. Il decreto legge modifica anche il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 che definiva che di norma i «minori stranieri soggetti all’obbligo scolastico vengono iscritti alla classe corrispondente all’età anagrafica», salvo che il collegio dei docenti ne deliberasse l’iscrizione ad una classe diversa, «decidendo per una classe, immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all’età anagrafica».
D’ora in poi la classe sarà invece «individuata dal collegio dei docenti»: soppresso sia il riferimento all’età anagrafica sia quello allo scarto massimo di un anno rispetto alla classe che avrebbe dovuto frequentare guardando solo all’età. Vuol dire che potremmo ritrovarci, paradossalmente, un 14enne in terza elementare? Ovvio – si spera – che i collegi docenti avranno il buon senso di non mettere un adolescente in mezzo ai bambini, ma qual è il senso della soppressione?



