Dl scuola, anche i genitori senza burqa
di Antonio Ciccia Messina, Italia Oggi
Il decreto-legge 170/2026 impone il divieto di nascondere il volto a chiunque partecipi alle attività scolastiche, inclusi genitori e personale. Il dirigente scolastico è responsabile dell’accertamento delle violazioni
A scuola il divieto di nascondere il viso si applica anche a genitori, docenti e personale amministrativo e anche a terzi partecipanti alle attività scolastiche. L’articolo 12, comma 4, del decreto-legge 170/2026 è indirizzato, dunque, non solo agli studenti, ma a chiunque entra a scuola per ragioni riguardanti le attività svolte dalle amministrazioni scolastiche.
Chi deve rispettare il divieto di coprirsi il volto
È quanto deriva dall’articolo 12 del citato decreto-legge, che impedisce la partecipazione alle attività scolastiche a tutti i partecipanti alle attività curriculari ed extracurriculari.
Pertanto, chiunque partecipi a tali attività è soggetto al potere di accertamento del dirigente scolastico e alla sanzione amministrativa pecuniaria di competenza del prefetto. Questa interpretazione è avallata dalla relazione di accompagnamento al decreto-legge, nella quale si precisa che la norma non fa distinzione in base al ruolo rivestito o alla funzione svolta dal trasgressore. Di conseguenza i soggetti tenuti a farsi riconoscere sono: gli studenti, il personale scolastico, gli esercenti la responsabilità genitoriale, soggetti esterni e, più in generale, chiunque acceda ai locali e agli spazi delle istituzioni scolastiche.
La platea è ampia, ma bisogna tenere conto del fatto che l’elemento significativo è la partecipazione ad una attività scolastica.
L’articolo 12, comma 4, citato non riguarda, dunque, chi entra a scuola per scopi estranei alla partecipazione ad attività della scuola: peraltro, sono casi, questi ultimi, in cui probabilmente il soggetto non ha nemmeno titolo per accedere ai locali scolastici e, quindi, deve essere allontanato dagli stessi.
Al contrario, la norma sul divieto di celare il volto o di renderlo non riconoscibile vuole garantire sereni rapporti interpersonali tra soggetti che hanno titolo per entrare a scuola. E per un’esatta attuazione della norma, è necessario stabilire, almeno in via esemplificativa, tenendo conto dei criteri affermati dalla relazione al d-l, la casistica delle attività comprese nell’ambito di applicazione della norma.
In ogni caso, all’interno del perimetro coperto dal comma 4 dell’articolo 12 citato scatta, ai sensi del successivo comma 6, il potere-dovere di accertamento, di cui è onerato il dirigente scolastico. In proposito, tuttavia, emergono aspetti non solo giuridici, ma anche relazionali. Bisognerà, infatti, approfondire, ad esempio, quale sia il più adeguato modo di porsi di fronte a u soggetto vulnerabile, quale è il minore, colto quale autore materiale della violazione imputabile ai suoi genitori.
Da un punto di vista giuridico, il dirigente scolastico è individuato, dal comma 6 dell’articolo 12, quale organo accertatore della violazione e ciò è da ritenersi ai sensi della legge 689/1981. Al riguardo, si dovrà chiarire se tale competenza possa essere delegata ad altro personale scolastico.
La procedura di accertamento e i dettagli del verbale
L’attività di accertamento consiste nella rilevazione del fatto, nella compilazione di un atto di accertamento e nella consegna o notificazione dello stesso ai soggetti individuati quali responsabili.
Nell’atto di accertamento si devono scrivere, in maniera precisa, gli elementi di fatto della violazione.
In particolare, vanno dettagliati i seguenti elementi: l’identità del soggetto accertatore; le circostanze di tempo e di luogo della commessa infrazione; l’identità del trasgressore e le modalità con le quali è avvenuta l’identificazione; la descrizione della trasgressione (indicare le attività curriculari od extracurriculari in corso, la qualifica del trasgressore quale partecipante a tali attività, le modalità concrete di copertura del volto o impeditive del riconoscimento del volto, il tipo di indumento, accessorio o altro mezzo utilizzato); la descrizione dell’accertamento negativo, mediante richiesta al trasgressore o altro mezzo, delle eccezioni di legge, quali le specifiche e certificate ragioni sanitarie (ad esempio, comportanti l’uso di dispositivi medici o di protezione individuale) o altre ragioni inerenti alle attività didattiche o formative (ad esempio, in relazione a laboratori di scienza, attività teatrali o sportive).
Questo è il nucleo sostanziale dell’accertamento. Peraltro, per la concreta applicabilità della sanzione ci sono altri profili che devono essere chiariti. Ad esempio, si dovranno precisare i casi e le modalità della contestazione immediata al trasgressore (ad esempio un maggiorenne presente nei locali scolastici) e quelli della notificazione (in particolare ai genitori, quando l’infrazione è rilevata a carico di uno studente minorenne).
Un altro aspetto, che rileva in sede di stesura dell’atto di accertamento, è se sia possibile per il responsabile pagare la sanzione in misura ridotta. Al riguardo, l’articolo 12 del decreto-legge rinvia a tutte le disposizioni della legge 689/1981 (legge generale sulle sanzioni amministrative) in quanto “compatibili”.
Pertanto, si tratta di verificare la compatibilità del pagamento in misura ridotta, pari a un terzo del massimo e cioè 333 euro (articolo 16 legge 689/1981) e, in caso affermativo, definire le modalità pratiche del pagamento, da specificare nell’atto di accertamento.
Sempre nell’atto di accertamento, infine, devono essere inserite anche le informazioni sui passaggi successivi di competenza del prefetto (autorità cui spetta l’irrogazione della sanzione) e sulle modalità di esercizio del diritto di difesa: in particolare, è necessario definire in maniera puntuale questo iter, chiarendo a chi e come il trasgressore possa indirizzare memorie difensive e documenti a supporto e come possa chiedere di essere sentito dal prefetto.



