Reinserimento cautelare in GPS dopo l’esclusione per il TFA sostegno
Il Tribunale di Pavia ha disposto il reinserimento con riserva in prima fascia GPS di una docente, in relazione alla questione dei CFU richiesti per la specializzazione sul sostegno.
da scuolainforma
Reinserimento cautelare in GPS: il caso della docente esclusa per crediti mancanti al TFA sostegno
Il Tribunale di Pavia dispone il reinserimento cautelare in prima fascia GPS di una docente che ha completato dopo i CFU richiesti per il sostegno.
Il Tribunale di Pavia, con ordinanza del 24 agosto 2026, ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di reinserire con riserva una docente nella prima fascia GPS della provincia, per la classe di concorso A018 e per il sostegno nella secondaria di secondo grado (ADSS). La decisione riguarda un caso di esclusione dalle GPS legato ai crediti formativi richiesti per accedere al percorso di specializzazione, ed è la seconda pronuncia recente che tocca da vicino chi si trova in una posizione simile in vista delle graduatorie GPS 2026/2028.
Esclusione dalla prima fascia per crediti mancanti
La docente era stata esclusa perché, al momento dell’ammissione al percorso TFA sostegno, non possedeva tutti i CFU richiesti per accedere alla classe di concorso. Nel frattempo, prima di presentare la nuova domanda per le GPS 2026/2028, aveva conseguito i crediti mancanti, arrivando così ad avere sia il titolo di studio completo sia la specializzazione sul sostegno. Nonostante questo, l’amministrazione l’aveva collocata fuori dalla prima fascia.
La decisione del giudice: l’irregolarità si considera sanata
Secondo il Tribunale, l’irregolarità iniziale deve considerarsi sanata con effetto dal momento in cui i crediti mancanti sono stati acquisiti (efficacia ex nunc). Nessuna norma, spiega l’ordinanza, impone di ripetere un percorso formativo già completato quando i requisiti per l’ammissione regolare sono stati successivamente raggiunti. Per il giudice, escludere una docente ormai in possesso di tutti i titoli avrebbe creato una disparità di trattamento ingiustificata. Inoltre, avrebbe privato le scuole di una figura già qualificata. È stata riconosciuta anche l’urgenza della tutela. Restare fuori dalla prima fascia avrebbe potuto significare perdere le supplenze in arrivo, il relativo reddito e il punteggio utile per le graduatorie future.
L’avvocato Giovanni Valenti, difensore della ricorrente, sottolinea che i requisiti vanno verificati rispetto alla situazione esistente al momento della nuova domanda di inserimento. Se il docente ha colmato nel frattempo la carenza iniziale, non può essere costretto a ripetere un percorso già concluso. Non c’è una norma che lo preveda espressamente.
Il provvedimento ha carattere cautelare e il giudizio di merito è ancora pendente.
Cosa cambia per chi si trova in situazioni simili
Il principio espresso dal Tribunale di Pavia può avere un peso anche in altre vicende legate alle GPS: esclusioni per titoli non riconosciuti, collocazioni in fascia ritenute errate, o provvedimenti che rischiano di bloccare l’assegnazione delle supplenze. Ogni situazione, però, va valutata singolarmente, perché dipende dai documenti disponibili e dalla tempistica con cui i requisiti sono stati completati.



