Aspettativa per svolgere altra attività lavorativa o per attività professionale o imprenditoriale

da sinergie di scuola

Quanto durano? Chi può richiederle? Sono retribuite?

Aspettativa
Ci sono due tipologie di aspettativa spesso richieste dal personale della scuola: l’aspettativa per svolgere altra attività lavorativa o per attività professionale o imprenditoriale.

Entrambe le aspettative sono ampiamente illustrate nella monografia Le assenze del personale docente e ATA: malattie, permessi, ferie e altre necessità personali, aggiornati al CCNL 2019-2021 e alla più recente normativa (Legge di bilancio 2026).

Si segnala anche il pacchetto modelli Assenze – Motivi personali: una raccolta di 33 file su aspettative, congedi e ferie del personale scolastico.

Abbonamenti e Ordini

Di seguito riportiamo sinteticamente le principali caratteristiche.

Aspettativa per altra attività lavorativa
Può essere richiesta da personale a tempo indeterminato (anche senza aver superato il periodo di prova).

Ha durata massima di un anno scolastico e, in genere, è fruibile una sola volta nella carriera.

Può essere interrotta se cessano i motivi che l’hanno giustificata.

Non è retribuita e comporta:

interruzione dell’anzianità di servizio,
nessuna progressione di carriera,
nessuna maturazione di ferie, tredicesima o contributi (salvo riscatto).
Non vale ai fini del periodo di prova, formazione o punteggi per mobilità.

È compatibile con altre aspettative e può essere richiesta senza rientrare in servizio.

Va richiesta per iscritto al dirigente, con documentazione sull’attività da svolgere.

Aspettativa per attività professionale o imprenditoriale
Può durare fino a 12 mesi complessivi nella vita lavorativa.

È concessa senza retribuzione e senza anzianità di servizio.

Serve per avviare attività autonome (non lavoro subordinato).

È distinta e aggiuntiva rispetto alla precedente.

Può essere interrotta se vengono meno i presupposti (es. mancato avvio dell’attività).

Non dà punteggio ai fini di graduatorie o mobilità (oltre certi limiti).

È cumulabile con altre aspettative e non soggetta alle normali incompatibilità del pubblico impiego.

La concessione dipende anche dalle esigenze organizzative dell’amministrazione.

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