Infortunio a scuola durante una gara di pallavolo

di Andrea Carlino, Orizzonte Scuola

Il Tribunale respinge la richiesta di risarcimento. Le motivazioni del giudice: la dinamica non è stata provata.

 

Una coppia di genitori ha citato in giudizio il Ministero dell’Istruzione e del Merito e la compagnia assicuratrice della scuola dopo un infortunio capitato al figlio durante l’ora di educazione fisica.

L’episodio risale al 17 aprile 2019. Il ragazzo, che all’epoca frequentava la seconda media di un istituto comprensivo in provincia di Napoli, stava giocando a pallavolo nel campo della scuola. Mentre palleggiava con un compagno, indietreggiando, è caduto violentemente con entrambi i polsi a terra. La caduta gli ha procurato la frattura metafisaria del radio a sinistra e una infrazione metafisaria del radio a destra (due tipi di lesioni alle ossa degli avambracci, tipiche dell’età evolutiva). Secondo la ricostruzione fornita dai genitori, lo scivolamento sarebbe stato causato dal brecciolino– cioè il pietrisco fine e frantumato – presente sul campo di gioco.

I genitori hanno quindi chiesto il risarcimento del danno, sostenendo che la scuola fosse responsabile per l’omessa vigilanza degli insegnanti. Hanno invocato sia la responsabilità contrattuale (articolo 1218 del codice civile, che riguarda l’inadempimento di un obbligo) sia in subordine la responsabilità extracontrattuale (articoli 2043, 2048 e 2051 del codice civile, che disciplinano rispettivamente il danno da fatto illecito, la responsabilità dei precettori e quella per il danno causato da cose in custodia).

Le motivazioni del giudice

Il giudice ha respinto la richiesta dei genitori. La prima questione affrontata riguardava un tentativo del Ministero dell’Istruzione di uscire dal processo. Il Ministero sosteneva di non poter essere chiamato in giudizio (difetto di legittimazione passiva) perché l’infortunio sarebbe stato coperto dall’assicurazione Inail, che esonera il datore di lavoro dalla responsabilità civile. Il giudice ha però chiarito che l’esonero previsto dall’articolo 10 del D.Lgs. n. 1124 del 1965 vale solo per i danni effettivamente coperti dall’Inail. Nel caso specifico, l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro non risarcisce il danno biologico (la menomazione dell’integrità psicofisica) quando questo è inferiore al 6 per cento, ed è proprio questa la situazione del minore. Quindi il Ministero resta in giudizio.

Passando al merito, il giudice ha osservato che la dinamica dell’incidente non è stata dimostrata. I genitori parlavano di brecciolino come causa della caduta. Un compagno di classe che ha assistito ai fatti ha raccontato una versione molto diversa: “mentre lui stava giocando, nel ricevere una palla, fa un passo indietro e inciampa in un sasso, cade e poggia male i polsi a terra… c’erano più pietre a terra, di grandi dimensioni, queste pietre erano sparse su tutti i lati del campo”. Lo stesso testimone ha escluso la presenza di brecciolino, aggiungendo che “il pavimento del campo è fatto di cemento rosso; ricordo che il campo di pallavolo era ben tenuto, tutto liscio a terra”.

Il giudice sottolinea che le due versioni sono incompatibili: il brecciolino è pietrisco minuto, mentre il testimone parla di pietre di grandi dimensioni. A questo punto il giudice richiama una sentenza della Corte di Cassazione (n. 33392 del 2025): “In tema di responsabilità dell’istituto scolastico per le lesioni occorse a un minore, ai fini dell’accoglimento della domanda – sia essa fondata sul titolo di responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c. ovvero extracontrattuale ex art. 2048 c.c. – non è sufficiente la prova che l’infortunio sia avvenuto durante l’orario scolastico ma è necessario dimostrare, anzitutto, le concrete modalità di accadimento del fatto materiale” .

Il giudice conclude che non esiste prova di una mancanza di sorveglianza da parte del personale scolastico. Anche accettando la versione del testimone, non si capisce come gli insegnanti avrebbero potuto evitare che il ragazzo inciampasse in un sasso.

Alla fine, il Tribunale ha respinto completamente la domanda dei genitori. Li ha condannati a rimborsare le spese legali sia al Ministero dell’Istruzione sia alla compagnia assicuratrice della scuola.

Per ciascuna di queste due parti, l’importo è di 2.540 euro per compensi professionali, oltre al 15 per cento per spese generali e gli accessori di legge. I genitori dovranno inoltre pagare le spese della consulenza tecnica d’ufficio, cioè la perizia affidata a un esperto nominato dal giudice.

Cosa cambia in concreto per i soggetti coinvolti? I genitori non ricevono alcun risarcimento per le lesioni del figlio e si trovano a dover pagare diverse migliaia di euro di spese processuali. La scuola e la sua assicurazione non devono corrispondere nulla. Occorre provare con precisione la causa della caduta e la concreta omissione della sorveglianza da parte degli insegnanti. In caso contrario, il rischio è di vedersi respingere la domanda e di dover pagare le spese legali della controparte.

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