Supplenze Graduatorie Istituto 2022/23: utilizzo delle MAD nell’attribuzione degli incarichi

Supplenze da Graduatorie di Istituto per l’anno scolastico 2022/23, quando si utilizzano le domande di messa a disposizione (MAD) e come.

Supplenze da Graduatorie di Istituto 2022/23, la circolare annuale sulle supplenze ha fornito le indicazioni riguardanti l’attribuzione degli incarichi e l’utilizzo delle varie graduatorie. Quando si utilizzano le domande di messa a disposizione (MAD) e quali sono i criteri che verranno utilizzati per il conferimento degli incarichi a tempo determinato da Graduatorie di Istituto? Vediamo in dettaglio.

Supplenze da Graduatorie di Istituto 2022/23, quando si utilizzano le MAD e come

Giova ricordare, innanzitutto, che per le supplenze annuali (sino al 31 agosto) e per le supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche su posto comune o di sostegno (ovvero sino al 30 giugno) vengono utilizzate le GaE: qualora queste siano esaurite oppure risultassero incapienti, si passerà alle GPS, partendo dalla prima fascia per poi passare alla seconda.

In caso di esaurimento delle GPS, saranno utilizzate le Graduatorie di Istituto: in particolare, potranno partecipare all’attribuzione dell’incarico di supplenza solamente gli aspiranti presenti nelle GI della scuola in cui si verifica la disponibilità.

Per quanto concerne, invece, le supplenze temporanee aventi come termine l’ultimo giorno di effettiva permanenza delle esigenze di servizio, vengono utilizzate le Graduatorie di Istituto.

Quando vengono utilizzate le domande di messa a disposizione

Le MAD vengono prese in considerazione per le supplenze attribuite dai dirigenti scolastici, qualora risultino esaurite le GI, per le supplenze temporanee (come ad esempio malattia, maternità o permessi) e per le supplenze al 30 giugno o al 31 agosto ma solamente in caso di esaurimento o incapienza delle GaE e delle GPS.

Secondo quanto disposto dall’O.M. N. 112, si prenderanno in considerazione le MAD dopo l’esaurimento della Graduatoria di Istituto della scuola dove è disponibile l’incarico di supplenza oltre all’esaurimento delle Graduatorie di Istituto delle scuole viciniori della provincia.

Pertanto, il dirigente scolastico applicherà il seguente ordine per l’attribuzione delle supplenze da GI:

  • Graduatoria di Istituto della scuola
  • Graduatorie delle altre scuole viciniori della provincia
  • domande MAD.

Chi può presentare la MAD

L’OM N. 112/2022 prevede che possano presentare le domande MAD i soli aspiranti non inseriti in alcuna graduatoria della stessa o di altra provincia. È bene ricordare che tale stringente disposizione, negli ultimi due anni, è stata poi successivamente derogata dal Ministero dell’Istruzione in ragione delle enormi difficoltà di reperimento dei docenti.

Per quanto riguarda l’attribuzione degli incarichi di supplenza tramite MAD, il DS seguirà l’ordine seguente:

  • aspiranti abilitati e specializzati (qualora si tratti di supplenza su posto di sostegno);
  • aspiranti in possesso del previsto titolo di studio;
  • aspiranti che stanno conseguendo il titolo di studio.

Negli ultimi anni, le scuole hanno dovuto ricorrere in maniera corposa alle MAD: vedremo se quest’anno, con il nuovo aggiornamento delle GPS, cambierà il rapporto tra il numero degli incarichi di supplenza da assegnare e il numero di aspiranti presenti nelle graduatorie.

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