Supplenze GPS: nuove regole dell’algoritmo e reclami degli aspiranti
Fonte: Orizzonte Scuola
Un approfondimento esamina le contestazioni relative alle nomine da GPS e il funzionamento del meccanismo informatizzato per l’anno scolastico 2026/27. La testata riferisce che alcuni Uffici scolastici stanno rispondendo ai reclami e si riservano verifiche più approfondite. Gli aspiranti devono distinguere le indicazioni giornalistiche dai provvedimenti ufficiali e controllare eventuali rettifiche dei bollettini.
Algoritmo torna indietro: la novità dell’a.s. 2026/27
Superata la fase di pubblicazione del bollettino di continuità sostegno e del primo bollettino (per quest’ultimo quasi tutti gli uffici scolastici hanno fatto in tempo, in extremis, entro il 31 agosto), una riflessione è doverosa.
Il docente che non è stato nominato nel primo bollettino al quale partecipa, a differenza degli anni precedenti, non viene considerato “RINUNCIATARIO“.
L’OM n. 27 del 16 febbraio 2027 ha introdotto un nuovo meccanismo nella procedura informatizzata di attribuzione delle supplenze al 31 agosto e 30 giugno.
“Ad ogni turno, è previsto che l’algoritmo torni a considerare gli aspiranti già trattati e non soddisfatti nei turni precedenti. Quindi, le disponibilità successive che si determinano sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti docenti utilmente collocati in graduatoria che non siano risultati assegnatari di un incarico sulla base delle preferenze espresse.”
Di conseguenza, aver partecipato al primo turno (è intuibile dal punteggio) non significa necessariamente non avere altre possibilità di nomina.
Nomina attribuita a un docente con punteggio notevolmente più basso o posizione inferiore
Può essere frutto di una assegnazione a candidati che beneficiano di una precedenza di cui alla Legge n. 104/1992. Vi è poi il caso dei candidati “riservisti”, ossia beneficiari della Legge n. 68/1999, del D. L. 66/2010, del D. L. 44/2023 convertito in Legge n. 74/2023, per i quali opera la riserva nel rispetto del limite previsto dall’art. 5/1 del D. P. R. 3/1957. Si ricorda che i diritti di precedenza e riserva non possono essere diffusi nel rispetto della normativa vigente sulla privacy.
Nomina continuità sostegno: il turno è solo uno
Diverso invece il discorso per la continuità sostegno, per il quale il turno è solo uno.
Riscontro ai reclami
ABRUZZO
L’Aquila –
Chieti e Pescara – rettifica 7 settembre –
Teramo –
CAMPANIA
Avellino –
Caserta –
CALABRIA
Crotone –
LAZIO
Latina –
LOMBARDIA
Bergamo –
Como –
Cremona –
Varese – su continuità didattica – avviso 2 settembre –
Milano – avviso 3 settembre – avviso 4 settembre – turno 8 settembre –
MOLISE
SICILIA
Trapani –
TOSCANA
Grosseto –
Pistoia –
Prato –
VENETO
Treviso – avviso 9 settembre –
Venezia –



