Supplenze docenti e normativa maternità, la risposta dell’Avvocato Maria Rosaria Altieri

L’Avvocato Maria Rosaria Altieri ha risposto al quesito sopra esposto: ‘Preliminarmente – esordisce l’Avvocato Altieri – occorre precisare che i diritti riconosciuti alla lavoratrice madre si applicano indistintamente sia se il rapporto di lavoro è a tempo indeterminato, sia se è a tempo determinato e, ancora, che la disciplina normativa non differisce se il supplente ha un contratto di supplenza breve o al 30 giugno.
Il Testo normativo di riferimento è il D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, ossia Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità.

Permessi e congedo maternità

L’art. 14 del citato TU, in particolare, prevede che “1. Le lavoratrici gestanti hanno diritto a permessi retribuiti per l’effettuazione di esami prenatali, accertamenti clinici ovvero visite mediche specialistiche, nel caso in cui questi debbono essere eseguiti durante l’orario di lavoro”, presentando apposita istanza alla scuola di servizio e con diritto all’integrale retribuzione e all’attribuzione dell’intero punteggio.

Il successivo art. 16 – spiega l’Avvocato – garantisce il diritto all’astensione obbligatoria, ossia il diritto della lavoratrice (di ruolo e precaria) di astenersi dal lavoro due mesi prima della data presunta del parto e tre mesi dopo il parto effettivo. L’astensione dura anche nel periodo eventualmente compreso tra la data presunta e quella effettiva del parto e, nel caso di parto prematuro, tra la data effettiva del parto e quella presunta.
La lavoratrice può optare per una diversa modulazione del periodo di congedo: un mese prima della data presunta del parto e quattro mesi dopo, sempre che via sia idonea certificazione medica dalla quale risulti che tale diversa articolazione non sia pregiudizievole per la gravidanza e il nascituro.

La lavoratrice dovrà inoltrare alla scuola di servizio il certificato medico attestante la data presunta del parto e il certificato di nascita del bambino.

Trattamento stipendiale

Quanto al trattamento retributivo bisogna distinguere:

– il caso della lavoratrice madre il cui periodo di astensione inizi e si concluda durante la supplenza;

– il caso in cui la docente entri in congedo di maternità in costanza di rapporto di lavoro e vi si trovi ancora al momento della scadenza del contratto di lavoro, oppure entri in maternità entro 60 giorni dalla conclusione della supplenza.

Nel primo caso alla docente supplente spetta la retribuzione al 100% (art. 22 TU) e la valutazione del servizio ai fini dell’attribuzione dell’intero punteggio.

Nel secondo caso, invece, per il periodo non coperto da nomina, la lavoratrice ha diritto a percepire l’indennità di maternità fuori nomina, pari al l”80% dell’ultima retribuzione(art. 24 TU), ma non ha diritto all’attribuzione del punteggio.

Vale la pena ricordare – conclude l’Avvocato Maria Rosaria Altieri – che nel caso in cui una docente in congedo per maternità, utilmente collocata in graduatoria, risulti destinataria di supplenza, il rapporto di lavoro si instaura comunque, senza la necessità di assumere servizio e sulla base della sola sottoscrizione del contratto di lavoro da entrambe le parti. In tale caso alla docente supplente spetta l’intera retribuzione e il punteggio per tutta la durata della supplenza.

da scuolainforma

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