Stipendi ottobre, aumenti col taglio del cuneo fiscale: nota INPS con chiarimenti e istruzioni

Stipendio in aumento da ottobre, per l’applicazione del bonus busta paga riconosciuto dal decreto Aiuti bis: lo sgravio fiscale sale al 2%.

Aumenti stipendi da ottobre 2022 per effetto del taglio del cuneo fiscale: l’Inps ha pubblicato un messaggio n. 3499/2022 in cui fornisce istruzioni e chiarimenti per l’applicazione dello sgravio contributivo al 2%, disposto dal Governo per il periodo che va da luglio a dicembre 2022. Lo sgravio contributivo non è un vero e proprio aumento. Si tratta di una riduzione dei contributi del lavoratore dipendente per il 2022. Ma a conti fatti, l’importo dello stipendio netto aumenta.

Taglio cuneo fiscale 2022: cos’è e importi

Una parte dei contributi dovuti dal lavoratore dipendente era stata già tagliata nei primi 6 mesi dell’anno di uno 0,8%. Con il decreto Aiuti bis (dl n. 115/2022) la percentuale è salita al 2% per il secondo semestre dell’anno. Per tutti i dettagli sugli importi potete consultare uno dei nostri precedenti articoli, che include una tabella degli importi.

Grazie a questa riduzione della quota contributi, lo stipendio netto aumenta a parità di lordo. Adesso che c’è il via libera dell’INPS, lo sgravio potrà essere applicato.

Sgravio contributivo 2%: istruzioni Inps

Nel messaggio Inps 399/2022 sono indicati tutti i chiarimenti riguardanti l’applicazione dello sgravio contributivo al 2%. Naturalmente, per i lavoratori pubblici ad occuparsi di tutto sarà NoiPA, e non è certo che abbia le stesse tempistiche. Infatti, nel dei primi sei mesi dell’anno, l’applicazione dello sgravio è avvenuta in ritardo.

Nel messaggio si rammenta che l’esonero in esame “può trovare applicazione a condizione che la retribuzione imponibile ai fini previdenziali non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima”. Inoltre è valido “per i periodi di paga dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022, compresa la tredicesima mensilità, laddove erogata integralmente in tale periodo, ovvero, limitatamente ai ratei della stessa erogati nei predetti periodi di paga”.

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