PART TIME

la scadenza, fissata per il 15 marzo di ogni anno, entro la quale il personale docente e ATA (escluso il Dsga) interessato può inoltrare apposita istanza, indirizzata, per il tramite del Dirigente scolastico della scuola di servizio, all’Ambito Territoriale competente per richiedere il part-time (o il ritorno al tempo pieno).

Quanto dura?

Il part-time dura due anni scolastici. Al termine dei due anni non è necessaria alcuna richiesta di proroga se si decide di proseguire il contratto a tempo parziale. Deve invece essere esplicitamente richiesto il rientro al tempo pieno.

Come può essere articolato per i docenti?

Per i docenti, l’art. 39 del CCNL Scuola prevede che la durata minima delle prestazioni lavorative deve essere di norma pari al 50% di quella a tempo pieno.

Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve risultare da contratto scritto e deve contenere l’indicazione della durata della prestazione lavorativa.

Il tempo parziale può essere realizzato:

  • a) con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (tempo parziale orizzontale);
  • b) con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana del mese, o di determinati periodi dell’anno (tempo parziale verticale);
  • c) con articolazione della prestazione risultante dalla combinazione delle due modalità indicate alle lettere a e b (tempo parziale misto).

E per gli ATA?

Per il personale ATA, l’art. 58 del CCNL Scuola prevede che il dipendente a tempo parziale copra una frazione di posto di organico corrispondente alla durata della prestazione lavorativa che non può essere inferiore al 50% di quella a tempo pieno. In ogni caso, la somma delle frazioni di posto a tempo parziale non può superare il numero complessivo dei posti di organico a tempo pieno trasformati in tempo parziale.

Anche in questo caso, il rapporto di lavoro a tempo parziale deve risultare da contratto scritto e deve contenere l’indicazione della durata della prestazione lavorativa.

Il tempo parziale può essere realizzato:

  • a) con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (tempo parziale orizzontale);
  • b) con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana, del mese, o di determinati periodi dell’anno (tempo parziale verticale), in misura tale da rispettare la media della durata del lavoro settimanale prevista per il tempo parziale nell’arco temporale preso in considerazione (settimana, mese o anno);
  • c) con articolazione della prestazione risultante dalla combinazione delle due modalità indicate alle lettere a e b (tempo parziale misto).

Si possono svolgere altre attività?

Al personale in part-time è consentito, previa autorizzazione del dirigente scolastico, l’esercizio di altre prestazioni di lavoro che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano incompatibili con le attività d’istituto della stessa Amministrazione. L’assunzione di altro lavoro, o la variazione della seconda attività da parte del dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale, deve essere comunicata al dirigente scolastico entro 15 giorni.

Modello di domanda

Si consiglia di consultare il sito dell’USR di riferimento o dell’Ambito Territoriale, per verificare la pubblicazione di eventuali note con modelli allegati.

In proposito, ad esempio, l’USR Liguria ha pubblicato tre modelli utili:

CORSI SPECIFICI PER MIGLIORARE IL PUNTEGGIO

ESTRATTI DI NORME RIGUARDANTI L’INCOMPATIBILITA’….

Art. 508 – Incompatibilità Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297

10. Il personale di cui al presente titolo non può esercitare attività commerciale, industriale e professionale, ne può assumere o mantenere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società od enti per i quali la nomina è riservata allo Stato e sia intervenuta l’autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione.

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15. Al personale docente è consentito, previa autorizzazione del direttore didattico o del preside, l’esercizio di libere professioni che non siano di pregiudizio all’assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente e siano compatibili con l’orario di insegnamento e di servizio.

D.Lgs. 30-3-2001 n. 165

Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

Articolo 53

Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi

6. I commi da 7 a 13 del presente articolo si applicano ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, compresi quelli di cui all’articolo 3, con esclusione dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno, dei docenti universitari a tempo definito e delle altre categorie di dipendenti pubblici ai quali è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attività libero-professionali. Gli incarichi retribuiti, di cui ai commi seguenti, sono tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso. Sono esclusi i compensi derivanti:

ART.39 – RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO PARZIALE CCNL 2007-2009

9. Al personale interessato è consentito, previa motivata autorizzazione del dirigente scolastico, l’esercizio di altre prestazioni di lavoro che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano incompatibili con le attività d’istituto.

PART TIME ED ESAMI DI STATO   (normativa riguardante solo i

docenti di ruolo)

O.M. n.446, del 22 luglio – disposizioni riguardanti il rapporto di lavoro a tempo parziale del personale della scuola

Art. 12
Esami di maturità

  1. I docenti con rapporto di      lavoro a tempo parziale possono essere designati a svolgere la funzione di      membro interno nelle commissioni degli esami di maturità. In relazione      all’effettivo impegno derivante dall’espletamento di tale incarico,      eventualmente comprensivo dell’ulteriore nomina in qualità di docente      aggregato, la prestazione lavorativa deve essere svolta secondo l’orario e      le modalità previste per il rapporto a tempo pieno.
  2. I docenti con rapporto di      lavoro a tempo parziale possono, altresì, essere nominati, a domanda,      componenti nelle commissioni degli esami di maturità. Per tutto il periodo      relativo alla nomina in questione, i predetti sono tenuti a prestare      servizio secondo l’orario previsto per il rapporto di lavoro a tempo      pieno.
  3. Ai docenti di cui al      presente articolo vengono corrisposti, per il periodo della effettiva      partecipazione agli esami di maturità, la stessa retribuzione e lo stesso      trattamento economico che percepirebbero senza la riduzione dell’attività      lavorativa.