Recupero orario ridotto primi giorni di scuola: come e quando?

Prime settimane di scuola ad orario ridotto, quando il docente è tenuto al recupero dell’orario non effettuato

Per i primi giorni di scuola, nel mese di settembre, spesso i collegi docenti o di Istituto deliberano un orario ridotto. I docenti che nelle prime settimane di scuola non effettuano l’orario intero, devono poi recuperare le ore nel corso dell’anno? Alcuni Dirigenti Scolastici pensano di sì, ma vediamo cosa dice la normativa.

Recuperare l’orario ridotto? La normativa

La normativa di riferimento nel caso di orario ridotto per delibera del Collegio è il CCNL 2006/09, art 28 c. 5, dove leggiamo:

Nell’ambito del calendario scolastico delle lezioni definito a livello regionale, l’attività di insegnamento si svolge in 25 ore settimanali nella scuola dell’infanzia, in 22 ore settimanali nella scuola elementare e in 18 ore settimanali nelle scuole e istituti d’istruzione secondaria ed artistica, distribuite in non meno di cinque giornate settimanali.

Alle 22 ore settimanali di insegnamento stabilite per gli insegnanti elementari, vanno aggiunte 2 ore da dedicare, anche in modo flessibile e su base plurisettimanale, alla programmazione didattica da attuarsi in incontri collegiali dei docenti interessati, in tempi non coincidenti con l’orario delle lezioni.

In base a quanto sopra, i docenti sono comunque tenuti a svolgere l’attività di insegnamento ad orario “completo” fin dal primo giorno di scuola.

La responsabilità è del Dirigente

E’ compito del dirigente scolastico organizzare il servizio delle prime settimane (incluse quelle in cui vige l’orario ridotto) in modo da far lavorare i docenti per tutto il loro orario settimanale previsto. Durante le prime settimane di lezione la scuola può funzionare ad un orario ridotto (es. 4 ore al giorno), rispetto al normale orario settimanale scolastico annuale. La scelta potrebbe esser fatta dal Consiglio di Istituto.

Il dirigente scolastico ha la responsabilità di organizzare il servizio della prima settimana (o comunque per il tempo in cui vige l’orario ridotto) in modo da far lavorare i docenti per tutto il loro orario settimanale previsto. Ma come prevede la normativa, l’orario di lavoro del docente è settimanale. Se il DS non prevede il recupero in settimana, la colpa non è imputabile al docente, che quindi non ha nessun dovere di recuperare le ore nelle settimane successive.

Inoltre bisogna tenere presente che:

  • non si possono scambiare attività di insegnamento e attività funzionali all’insegnamento, ai fini dell’eventuale recupero delle ore. Il docente potrà recuperare le ore solo in attività di insegnamento.
  • unica eccezione a quanto sopra, è che la contrattazione d’istituto o il Collegio docenti preveda diversamente (quindi la decisione non è del Dirigente Scolastico).

Condividi questa storia, scegli tu dove!