Quarantena Covid, i chiarimenti del ministero

Le FAQ pubblicate sul sito del ministero della pubblica istruzione chiariscono alcuni punti non chiari relativamente alla gestione delle positività al Covid a scuola (tutte le domande e risposte potete trovarle qui).

La durata di cinque giorni della quarantena per contatto stretto si applica anche a coloro per i quali è in corso la durata della quarantena di dieci giorni?

Sì. Il periodo di quarantena di cinque giorni si applica anche ai soggetti che, alla data di entrata in vigore del decreto-legge 4 febbraio 2022, n. 5, ossia alla data del 5 febbraio 2022, siano già sottoposti a tale misura senza che questa sia ancora cessata ovvero che si trovino in quarantena da almeno cinque giorni. Resta fermo, in ogni caso, che la cessazione della misura è condizionata all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare eseguito alla scadenza di detto periodo.

Le disposizioni assunte dalla scuola a seguito di casi di positività accertati in ambito scolastico, che continuano ad avere effetti dopo il 5 febbraio 2022, devono essere modificate alla luce della nuova normativa ?

Sì, le misure già disposte dalla scuola ai sensi della previgente normativa sono ridefinite in relazione a quanto previsto dalla nuova norma.

A seguito di due casi di positività in una classe di scuola primaria è stata già disposta la misura della didattica a distanza per dieci giorni. Alla luce delle nuove disposizioni cambia qualcosa?

Sì, le misure già disposte dalla scuola ai sensi della previgente normativa sono ridefinite in relazione a quanto previsto dalla nuova norma. Pertanto, in questo caso, l’attività didattica riprende in presenza a partire da lunedì 7 febbraio con l’utilizzo delle mascherine FFP2, considerato che nella scuola primaria fino a quattro casi di positività nella classe le attività continuano in presenza con l’utilizzo della mascherina FFP2 per 10 giorni a partire dall’ultimo caso accertato”

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