Precari, fase transitoria sino al 2024 per chi possiede già il titolo di accesso

Fase transitoria sino al 2024 per chi possiede già il titolo di accesso, cosa prevede la riforma reclutamento docenti (BOZZA Decreto).

Riforma reclutamento docenti, Uil Scuola ha preparato una scheda di approfondimento sui nuovi percorsi previsti dal Ministero dell’Istruzione nell’ambito della riforma inclusa nel Decreto PNRR 2. Vediamo, in particolare, il percorso transitorio (fino al 2024) che riguarda chi è in già in possesso del titolo di studio per l’accesso.

Fase transitoria sino al 2024, cosa prevede la riforma reclutamento docenti

Il percorso transitorio, da attuarsi sino al 31 dicembre 2024, riguarda tutti coloro che sono già in possesso del titolo di studio di accesso. Si articolerà in quattro step principali:

  • Percorso universitario di formazione iniziale con almeno 30 crediti formativi;
  • Partecipazione ad un concorso pubblico nazionale, indetto su base regionale o interregionale;
  • Contratto a tempo determinato e acquisizione degli ulteriori 30 crediti formativi con una prova finale abilitante;
  • Periodo di prova di un anno il cui positivo superamento determina l’effettiva immissione in ruolo.

Percorso universitario di formazione iniziale per il conseguimento di almeno 30 crediti formativi

Come si legge nella scheda di approfondimento della Uil Scuola, gli aspiranti in possesso della laurea magistrale o magistrale a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso, partecipano al percorso universitario di formazione iniziale per il conseguimento di almeno 30 crediti formativi, a condizione che parte dei crediti formativi universitari o accademici siano di tirocinio diretto.

Tipologia: Aggiornamento professionale Modalità: Webinar Durata: dalle ore 10.00 alle ore 13.00 Data: sabato 7 maggio 2022 Relatore: Prof.ssa Diana Penso Destinatari: Educatrici e insegnanti 0-6 anni

Per una scuola dell’accoglienza e dell’inclusione di piccoli profughi provenienti da zone di guerra

Partecipazione al concorso pubblico

Gli aspiranti docenti partecipano al concorso essendo in possesso dei seguenti requisiti:

  • titolo di accesso;
  • possesso dei 30 crediti formativi.

Contratto a tempo determinato, 30 CFU e acquisizione dell’abilitazione

La procedura è la stessa che è stata disposta per gli aspiranti docenti ammessi direttamente alle prove, con l’unica differenza riguardante la preselezione. I vincitori del concorso, che non abbiano ancora conseguito l’abilitazione all’insegnamento, sottoscrivono un contratto annuale a tempo determinato (a richiesta part time) e acquisiscono 30 CFU/CFA del percorso universitario di formazione iniziale al termine del quale conseguono l’abilitazione all’insegnamento nelle scuole secondarie di primo e secondo grado.

La prova finale del percorso universitario e accademico prevede una prova scritta e una lezione simulata. Contenuti del percorso e della prova finale e la composizione della commissione giudicatrice saranno stabiliti con successivo decreto.

Anno di prova e valutazione finale

Conseguita l’abilitazione all’insegnamento, gli aspiranti alla cattedra sono sottoposti a un periodo annuale di prova in servizio, il cui positivo superamento determina l’effettiva immissione in ruolo. Il superamento del periodo annuale di prova in servizio è subordinato allo svolgimento del servizio effettivamente prestato per almeno 180 giorni, dei quali almeno 120 per le attività didattiche.

Il personale docente in periodo di prova è sottoposto a un test finale e ad una valutazione da parte del dirigente scolastico, sentito il comitato per la valutazione. In caso di mancato superamento del test finale o di valutazione negativa del periodo di prova in servizio, il personale docente è sottoposto ad un secondo periodo di prova in servizio, non rinnovabile.

Giova ricordare, comunque, che la suddetta procedura potrebbe essere ancora soggetta a modifiche durante l’iter parlamentare, prima della sua pubblicazione definitiva e la conversione in legge.

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