Permessi studio 2027: docenti e ATA devono presentare domanda entro il 15 novembre
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Fonte: Orizzonte Scuola
Si avvicina il termine ordinario per richiedere i permessi retribuiti per il diritto allo studio relativi al 2027. Docenti, personale educativo e ATA possono richiedere fino a 150 ore annue per frequentare percorsi universitari, corsi abilitanti, TFA sostegno e altre attività formative riconosciute. La domanda deve essere presentata alla scuola di servizio, secondo le indicazioni dell’Ufficio scolastico territoriale e del Contratto integrativo regionale; alcune province prevedono scadenze o modalità specifiche. È importante verificare anche le eventuali possibilità di presentazione con riserva per percorsi non ancora attivati.
Diritto allo studio 2027, permessi 150 ore docenti e ATA: scadenza 15 novembre. Percorsi abilitanti e terzo ciclo Indire si può presentare domanda con riserva?
Domanda per diritto allo studio anno solare 2027: la scadenza ministeriale è il 15 novembre (quest’anno è domenica), anche se qualche Ufficio Scolastico potrebbe anticipare. Chi può presentare domanda, per quante ore, per quali corsi. E’ bene comunque fare riferimento al sito dell’Ufficio Scolastico di riferimento e al relativo Contratto Integrativo regionale.
Che cosa sono i permessi per diritto allo studio
Il personale docente e ATA può usufruire di appositi permessi per diritto allo studio per percorsi e corsi finalizzati all’autoformazione o al completamento della formazione professionale.
Gli Uffici Scolastici pubblicano il contingente previsto, per ogni ordine di scuola, che possa fruire dei permessi per diritto allo studio per l’anno solare 2027.
In ogni provincia il personale avente diritto alla fruizione dei permessi studio non può superare complessivamente (tra tutti coloro che presentano la domanda) il 3% del personale in servizio all’inizio dell’anno scolastico (l’arrotondamento è previsto all’unità superiore). Gli uffici scolastici pubblicano il numero massimo di permessi concedibili per ogni profilo e ordine di scuola. Qualora rimangono posti scoperti in un ordine di scuola i posti assegnati possono passare ad un altro. La pubblicazione del numero dei posti garantisce la trasparenza dell’operazione.
Il personale presenta la domanda nell’istituzione scolastica in cui è in servizio entro il 15 novembre o altra data fissata a livello regionale.
I permessi straordinari retribuiti possono essere concessi nella misura massima di 150 ore annue individuali (questa è la misura massima, da rapportare al numero di ore di servizio e in caso alla tipologia di contratto, se ad es. termina il 30 giugno).
Chi può presentare domanda
- Personale docente ed educativo;
personale ATA; - personale con contratto d’incarico annuale per l’insegnamento della religione cattolica
Il personale può essere assunto sia a tempo indeterminato (con intero orario di cattedra o part time) che determinato (con contratto annuale o fino al termine delle attività didattiche, con orario intero o parziale)
Nel caso di orario parziale o part time i permessi sono concessi in proporzione alla durata dell’incarico e delle ore di servizio.
Per docenti con contratto di supplenza temporanea, bisogna fare riferimento alle indicazioni contenute nei singoli Contratti Integrativi regionali.
Per quali percorsi possono essere richiesti i permessi. Anche corsi online?
- Frequenza* di corsi finalizzati al conseguimento del titolo di studio proprio della qualifica di appartenenza;
- Frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di qualificazione professionale (compresi i corsi di abilitazione e di specializzazione per l’insegnamento su posti di sostegno, corsi di riconversione professionale e quelli comunque riconosciuti nell’ambito dell’ordinamento pubblico);
- Frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di un diploma di laurea (o titolo equipollente) o di istruzione secondaria;
- Frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di un titolo di studio post-universitario.
In base dell’art. 14 del D.P.R. n. 275/99, rientra nella competenza esclusiva dei Dirigenti Scolastici la verifica dei presupposti circa la sussistenza del diritto per i singoli richiedenti e di conseguenza la concessione dei permessi o il diniego.
È possibile usufruire dei permessi per corsi da svolgersi in modalità on line?
La Funzione Pubblica è intervenuta sulla questione, chiarendo che il permesso può essere concesso per la fruizione di un corso on line solo a condizione che sia possibile:
- presentare la documentazione relativa all’iscrizione e agli esami sostenuti
l’attestazione della partecipazione alle lezioni, certificando l’avvenuto collegamento alle università telematiche durante l’orario di lavoro.
La circolare 12/11 della Funzione Pubblica
È possibile usufruire dei permessi per attività di studio preparatorie agli esami?
La circolare n. 12/11 della Funzione Pubblica lo esclude, affermando: ”Giova inoltre rammentare che in base alle clausole negoziali, le ore di permesso possono essere utilizzate per la partecipazione alle attività didattiche o per sostenere gli esami che si svolgano durante l’orario di lavoro, mentre non spettano per l’attività di studio. Questo orientamento applicativo, oltre che dal tenore delle clausole, è confermato dall’orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. Lav. N. 10344/2008) e dell’ARAN”.
Esclusa la “mera attività di studio” e lezioni asincrone
“Frequenza significa partecipazione attiva”
In ogni caso controllare in quale misura i contratti regionali recepiscono questa indicazione.
*Ivi compreso il tempo necessario per raggiungere la sede di svolgimento dei corsi.
A chi presentare la domanda
Alla Segreteria scolastica della scuola di servizio (occorre il Visto del Dirigente Scolastico).
La scuola la inoltrerà al dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale.
Il personale impegnato in più scuole la presenterà alla scuola che gestisce la propria situazione amministrativa e per necessaria conoscenza all’altra o alle altre.
Domanda con riserva per corsi ancora non attivati?
Sì, nel limite di quanto indicato dai singoli Uffici Scolastici e Contratti Integrativi regionali.
Modelli di domanda a.s. 2026/27 (per provincia o regione) [IN AGGIORNAMENTO]
CAMPANIA
Avellino –
LIGURIA
Imperia –
MARCHE
Ancona –
Macerata –
PIEMONTE
Asti – ATTENZIONE alla scadenza
Biella –
Cuneo –
SARDEGNA
Sassari –
ATTENZIONE: in questi giorni alcuni Uffici Scolastici stanno concedendo altri permessi studio validi fino al 31 dicembre 2026, quindi ancora afferenti alla disponibilità 2025/26. Quella del 2026/27 è invece una domanda distinta.



