Pensioni docenti e ATA 2022: domande entro 31 ottobre, scadenza per dirigenti scolastici 28 febbraio. DECRETO e Circolare

Cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1° settembre 2022. Trattamento di quiescenza e di previdenza. Indicazioni operative. Pubblicata la circolare e il decreto del ministero dell’istruzione

Il Decreto fissa, all’articolo 1, il termine finale del 31 ottobre 2021 per la presentazione, da parte di tutto il personale del comparto scuola, delle domande di cessazione per dimissioni volontarie dal servizio o delle istanze di permanenza in servizio ai sensi dell’articolo 1, comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e successive modifiche e integrazioni, ovvero per raggiugere il minimo contributivo.

Tutte le predette domande valgono, per gli effetti, dal 1° settembre 2022.

Sempre entro la data di cui sopra gli interessati hanno la facoltà di revocare le suddette istanze, ritirando, tramite POLIS, la domanda di cessazione precedentemente inoltrata.

Il termine del 31 ottobre 2021 deve essere osservato anche da coloro che, avendo i requisiti per la pensione anticipata (41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini) e non avendo ancora compiuto il 65° anno di età, chiedono la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico, purché ricorrano le condizioni previste dal decreto 29 luglio 1997, n. 331 del Ministro per la Funzione Pubblica.

Il termine per la presentazione della domanda di cessazione dal servizio dei dirigenti scolastici è fissato invece al 28 febbraio 2022.

DECRETO E CIRCOLARE

La richiesta potrà essere formulata avvalendosi di due istanze Polis che saranno attive contemporaneamente: la prima conterrà le tipologie con le domande di cessazione ordinarie:

– Domanda di cessazione con riconoscimento dei requisiti maturati entro il 31 dicembre 2020 (art.16 Decreto-Legge 28 gennaio 2019 n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26 – art. 1 comma 336 Legge 30 dicembre 2020 n. 178) (opzione donna);

– Domanda di cessazione con riconoscimento dei requisiti maturati entro il 31 dicembre 2022 (Art. 24, commi 6, 7 e 10 del D.L. 6 dicembre 2011, n.201, convertito in L. 22 dicembre 2011, n.214 – Art.15, D.L. 28 gennaio 2019, n.4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n.26 – Art.1 commi da 147 a 153 della L. 27 dicembre 2017 n. 205);

– Domanda di cessazione dal servizio in assenza delle condizioni per la maturazione del diritto a pensione;

– Domanda di cessazione dal servizio del personale già trattenuto in servizio negli anni precedenti;

La seconda conterrà:

– Domanda di cessazione dal servizio per raggiungimento dei requisiti previsti dall’art. 14, D.L. 28 gennaio 2019, n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n.26 (quota 100).

In presenza di istanze di dimissioni volontarie finalizzate sia alla pensione anticipata che alla pensione quota cento, quest’ultima verrà considerata in subordine alla prima istanza.

Come presentare domanda

Le domande di cessazione dal servizio e le revoche delle stesse devono essere presentate con le seguenti modalità:

– I Dirigenti Scolastici, il personale docente, educativo ed A.T.A. di ruolo, ivi compresi gli insegnanti di religione cattolica utilizzano, esclusivamente, la procedura web POLIS “istanze on line”, relativa alle domande di cessazione, disponibile sul sito internet del Ministero. Al personale in servizio all’estero è consentito presentare l’istanza all’Ufficio territorialmente competente in formato analogico o digitale, al di fuori della piattaforma POLIS.

– Il personale delle province di Trento, Bolzano ed Aosta, presenta le domande direttamente alla sede scolastica di servizio/titolarità, che provvederà ad inoltrarle ai competenti Uffici territoriali.

Le domande di trattenimento in servizio ai sensi dell’articolo 1, comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 modificato dall’art. 1 comma 630 della legge 27.12. 2017 n. 205, ovvero per raggiungere il minimo contributivo dovranno essere presentate all’Ufficio territorialmente competente in formato analogico o digitale, al di fuori della piattaforma POLIS, entro il termine del 31 ottobre 2021.

Il ministero chiarisce che la presentazione dell’istanza nei termini e nelle modalità sopra descritte è propedeutica al collocamento a riposo, pertanto non potranno essere disposte cessazioni dal servizio per le domande presentate  successivamente al 31 ottobre 2021.

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