Ore di Organico e Attività Funzionali (40+40)
In vista della gestione dei calendari e delle attività di avvio anno scolastico, vengono ribadite le indicazioni sulla distinzione tra ore di insegnamento effettivo e monte ore destinate al collegio e ai consigli di classe. I dettagli sull’applicazione del CCNL e le indicazioni della giurisprudenza lavoristica sono consultabili su ItaliaOggi
40+40, non un assegno in bianco
Le ore di cattedra e di insegnamento effettivo con gli studenti decorrono esclusivamente a partire dal primo giorno di scuola stabilito ufficialmente dalla Regione per l’anno scolastico in corso, tutte le ore svolte prima rientrano perciò nel monte ore delle 40 + 40
di di Laura Razzano
Quali impegni possono essere richiesti ai docenti prima dell’inizio delle lezioni? La risposta non è affidata a prassi locali, consuetudini d’istituto o interpretazioni estensive, ma a un perimetro preciso: il Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Istruzione e Ricerca e le norme di legge che regolano il rapporto di lavoro pubblico. È dentro questo quadro che vanno lette circolari, convocazioni, corsi di formazione, riunioni varie e ogni ordine di servizio.
Il punto centrale è semplice: nessun atto gestionale può trasformarsi in un obbligo se non trova fondamento espresso nella legge o nel contratto.
I principi fondamentali dell’avvio dell’anno scolastico
L’avvio dell’anno scolastico non autorizza scorciatoie organizzative, né convocazioni arbitrarie. Al contrario, impone il rispetto di tre principi fondamentali: la tassatività degli obblighi orari, la competenza degli organi collegiali nella programmazione e il divieto di imporre attività non retribuite fuori dal piano annuale deliberato. L’insegnamento frontale, che, ai sensi dell’articolo 43, comma 5, del CCNL Istruzione e Ricerca, si articola in 18 ore settimanali per la scuola secondaria, 22 ore più 2 di programmazione per la scuola primaria, e 25 ore per la scuola dell’infanzia, parte ufficialmente con l’inizio delle lezioni stabilito dal calendario scolastico regionale di riferimento o dagli eventuali aggiustamenti delle scuole. La distinzione temporale e funzionale da considerare è netta.
Dal 1° settembre il personale docente è in servizio per lo svolgimento delle attività funzionali all’insegnamento e degli impegni collegiali programmati, ma non deve assicurare altra presenza a scuola per attività non programmate e, spesso, non didattiche. Le ore di cattedra e di insegnamento effettivo con gli studenti decorrono esclusivamente a partire dal primo giorno di scuola stabilito ufficialmente dalla Regione per l’anno scolastico in corso, tutte le ore svolte a settembre rientrano perciò nel monte ore delle 40 + 40, così come quelle programmate dopo la fine delle lezioni a giugno. L’articolo 43 del CCNL vigente è il primo riferimento. Il comma 4 stabilisce che, prima dell’inizio delle lezioni, il dirigente scolastico predisponga il piano annuale delle attività sulla base delle proposte degli organi collegiali.
Attività funzionali e adempimenti individuali dei docenti
Non si tratta evidentemente di un potere libero e illimitato, ma di un atto di programmazione che deve rispettare i tetti e le procedure fissati dalla contrattazione nazionale. L’articolo 44 del CCNL, dedicato alle attività funzionali all’insegnamento, al comma 1 enuncia la cornice generale: rientrano nella funzione docente le attività di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali, la partecipazione alle riunioni e l’attuazione delle delibere adottate. Il comma 2 riguarda invece gli adempimenti individuali, come la preparazione delle lezioni e delle esercitazioni, la correzione degli elaborati e i rapporti individuali con le singole famiglie. Questi adempimenti individuali non sono quantificati in ore: appartengono alla responsabilità professionale del docente e sono gestiti in autonomia nell’ambito della prestazione lavorativa.
I limiti delle 40 + 40 ore annue
Diversa è la natura delle attività collegiali, che dipendono da convocazioni formali e da un’organizzazione predisposta dall’amministrazione. È qui che entrano in gioco i limiti noti come 40 + 40 ore: fino a 40 ore annue per le riunioni del Collegio dei docenti e fino a 40 ore annue per consigli di classe, interclasse o intersezione, oltre agli scrutini e agli esami. La formula “fino a 40 ore annue” è decisiva. Non indica un minimo da raggiungere, ma un massimo da non superare. Non è dunque corretto sostenere che il Collegio debba necessariamente votare ottanta ore complessive. Se il piano annuale deliberato prevede un impegno inferiore, il docente assolve pienamente i propri obblighi svolgendo le ore effettivamente calendarizzate.
L’amministrazione non può creare, fuori piano, ulteriori convocazioni obbligatorie che aggirino o superino quei limiti. Anche i colloqui generali con le famiglie, comunemente noti come ricevimenti generali pomeridiani o serali, rientrano a pieno titolo nell’alveo delle attività funzionali all’insegnamento perché impegnano tutti il collegio dei docenti nella medesima attività calendarizzata.
Attività nei periodi di sospensione e nei primi giorni di settembre
Particolare attenzione meritano le attività fissate nei periodi di sospensione delle lezioni o nei giorni immediatamente precedenti l’avvio dell’anno scolastico, compresi eventuali corsi di formazione o riunioni anticipate a fine agosto. Anche in questi casi l’ordine di servizio non può derogare al contratto. La giurisprudenza amministrativa e i principi generali del pubblico impiego confermano che l’obbligatorietà di un’attività deve poggiare su una previsione legittima, inserita nel piano deliberato e compatibile con i limiti contrattuali. In caso contrario, l’imposizione rischia di tradursi in una violazione dello status giuridico del lavoratore. Nei primi giorni di settembre, prima dell’ingresso degli alunni, sono certamente previste attività essenziali per l’organizzazione didattica: Collegio dei docenti, dipartimenti disciplinari, gruppi di lavoro per ambiti, analisi dei piani didattici personalizzati per alunni con bisogni educativi speciali e disturbi specifici dell’apprendimento, predisposizione delle prove d’ingresso, programmazione didattica inclusiva, riunioni per classi parallele o sezioni e definizione di criteri comuni di valutazione. Ma proprio perché si tratta di attività importanti, esse devono essere collocate dentro un piano trasparente, deliberato e comunicato secondo le regole.
Attività aggiuntive e la procedura di approvazione
Qualora l’istituzione scolastica necessitidi impegni che eccedono l’ordinario svolgimento delle attività funzionali, tali prestazioni non possono mai essere pretese d’imperio o a titolo gratuito. Esse rientrano nell’alveo delle attività aggiuntive e ore eccedenti, disciplinate dall’art. 45 del CCNL, le quali richiedono la volontarietà del docente, una specifica formale individuazione e la correlata retribuzione a carico dei fondi contrattuali dedicati, in particolare il Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa. La procedura richiamata dall’articolo 43 del CCNL prevede una sequenza precisa: elaborazione della bozza dirigenziale in coerenza con l’autonomia scolastica prevista dal DPR n. 275 del 1999, delibera del Collegio dei docenti, formalizzazione degli impegni e informazione alle organizzazioni sindacali.
Relazioni sindacali e modifiche al piano annuale
L’obbligo di informazione trova fondamento nell’articolo 43, comma 4, del CCNL e nel sistema delle relazioni sindacali disciplinato dall’articolo 5 della parte comune e dall’articolo 30 della sezione scuola. Il dettaglio non è secondario. L’articolo 5, comma 7, del CCNL Istruzione e Ricerca prevede che l’informazione sia resa in tempi congrui rispetto alle operazioni propedeutiche all’avvio dell’anno scolastico e comunque non oltre il 10 settembre di ciascun anno. La contrattazione collettiva supera così la logica della comunicazione tardiva o puramente formale e introduce un modello di confronto preventivo.
Se il dirigente adotta circolari interne, calendari di impegni preliminari, corsi di formazione o convocazioni straordinarie senza aver rispettato questi passaggi, può configurarsi una violazione delle procedure negoziali, con possibile rischio di ricorsi per comportamento antisindacale ai sensi dell’articolo 28 della legge n. 300 del 1970. Infine, occorre ribadire un principio fondamentale: qualsiasi integrazione o modifica in corso d’anno del piano annuale delle attività non può avvenire per mezzo di semplici ordini di servizio o circolari interne, ma richiede tassativamente una nuova e formale delibera collegiale adottata dal Collegio dei docenti, ai sensi del medesimo articolo 43. Per i docenti, dunque, ogni impegno passa attraverso la conoscenza puntuale delle regole. Il contratto non nega la partecipazione alla vita collegiale della scuola, semplicemente la organizza, la misura e la protegge.



