Orario scolastico settimanale 2026/2027: chi decide e quali criteri seguire
Di Eduardo Cantone, Scuola Informa
Orario scolastico settimanale: le competenze di Collegio docenti, Consiglio d’istituto e dirigente scolastico secondo normativa e CCNL
Con l’avvio dell’anno scolastico 2026/2027 ormai alle porte, uno degli argomenti che animerà i primi Collegi docenti riguarda proprio la formulazione dell’orario scolastico settimanale. Si tratta di un tema che intreccia competenze diverse, da quelle del Collegio docenti a quelle del Consiglio di istituto fino a quelle del dirigente scolastico, ciascuna regolata da norme precise che è utile conoscere fin dall’inizio dell’anno. Capire chi decide cosa, e sulla base di quali criteri, aiuta a evitare incomprensioni e a costruire un orario più funzionale sia per la didattica sia per l’organizzazione della scuola.
Orario scolastico: i ruoli di Collegio docenti e Consiglio di istituto
Il Collegio dei docenti ha il compito di proporre i criteri di natura didattica per la formulazione dell’orario delle lezioni, applicando quanto previsto dall’articolo 7, comma 2, lettera b) del D.lgs. 297/94, che regola proprio la definizione dell’orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche, sempre tenendo conto dei criteri generali indicati dal consiglio di circolo o d’istituto.
Il Consiglio di istituto, invece, ha potere deliberante su alcuni aspetti non didattici, ma di natura più strutturale. Rientra in questo ambito, ad esempio, la scelta della cosiddetta settimana corta, ossia la decisione di distribuire le lezioni su cinque giorni anziché su sei. Allo stesso modo, spetta al Consiglio di istituto stabilire l’orario di inizio e fine delle lezioni, decidendo per esempio se la giornata scolastica debba iniziare alle 8:20 e concludersi alle 13:20, oppure iniziare alle 7:50 e terminare alle 12:50. È importante ricordare che queste delibere devono essere motivate, riportate in un apposito verbale e pubblicate all’albo, come previsto dall’articolo 43 del D.lgs. 297/94.
Orario settimanale per i docenti di potenziamento e limiti previsti dal CCNL
Un aspetto spesso poco chiaro riguarda l’orario dei docenti impegnati su posti di potenziamento, sia interamente sia in forma mista con l’orario di lezione tradizionale. Gli obblighi di servizio degli insegnanti sono regolati dagli articoli 43 e 44 del CCNL 2019-2021, e l’articolo 43 si applica espressamente anche a queste tipologie di posti. Questo significa che anche i docenti di potenziamento dovrebbero avere diritto alla stessa trasparenza sull’orario di servizio prevista per gli altri insegnanti, compresa la sua pubblicazione.
- Il comma 4 dell’articolo 43 chiarisce che gli obblighi di lavoro dei docenti si articolano in attività di insegnamento e attività funzionali alla prestazione didattica, e che il dirigente scolastico predispone, prima dell’inizio delle lezioni, il piano annuale delle attività, sulla base delle eventuali proposte degli organi collegiali. Questo piano viene poi deliberato dal Collegio dei docenti e può essere modificato durante l’anno per far fronte a nuove esigenze;
- Il comma 5 dello stesso articolo stabilisce invece la durata dell’orario di insegnamento: 25 ore settimanali nella scuola dell’infanzia, 22 ore nella scuola primaria e 18 ore nelle scuole secondarie, distribuite su non meno di cinque giornate. Il comma 9 introduce inoltre un margine di flessibilità: l’orario può essere organizzato su base plurisettimanale, con variazioni di norma non superiori a quattro ore. Questo significa che, in una singola settimana, l’orario di un docente della scuola secondaria può oscillare tra le 14 e le 22 ore (cioè 18 ore meno o più 4).
Chi decide davvero l’orario scolastico: il ruolo del dirigente
Va precisato che l’orario di servizio settimanale degli insegnanti è una competenza specifica del dirigente scolastico, come stabilito dagli articoli 5, comma 2, e 40, comma 1, del D.lgs. 165/2001, nel rispetto del principio di pari opportunità e della corretta organizzazione degli uffici. Proprio per questo motivo, non sarebbe opportuno remunerare con il Fondo di Istituto una commissione incaricata di svolgere un compito che rientra, per legge, nell’esclusiva responsabilità dirigenziale. Il dirigente scolastico ha quindi la responsabilità di elaborare l’orario scolastico tenendo conto dei criteri didattici generali deliberati dal Collegio docenti, pur mantenendo la titolarità della decisione finale. Il D.lgs. 165/2001, infatti, esclude in parte dalla contrattazione collettiva le materie legate all’organizzazione degli uffici, che restano di competenza del datore di lavoro. Il dirigente, però, deve comunque rispettare rigorosamente quanto previsto dal CCNL scuola 2019-2021, in particolare dall’articolo 43, comma 5.
In sintesi, la normativa disegna un sistema di competenze condivise: la parte strutturale dell’orario è definita dal contratto collettivo nazionale, mentre gli aspetti organizzativi e didattici restano affidati al dirigente scolastico e agli organi collegiali. È lui, dunque, a formulare concretamente l’orario scolastico, ma nel rispetto delle prerogative del CCNL, dei principi di pari opportunità e trasparenza previsti dalla normativa, e tenendo sempre conto delle delibere e dei pareri espressi nelle sedute collegiali.



