Mobilità 2022/23: vincolo triennale previsto per tutti i docenti che otterranno trasferimento NOVITÀ

Mobilità docenti 2022/23: falsa partenza oggi per la trattativa sul CCNI che regolerà la mobilità del personale docente, ATA ed educativo del prossimo triennio. Presente solo il sindacato Cisl Scuola, FLCGIL Snals Uil Gilda hanno interrotto le relazioni sindacali.

Questi ultimi hanno infatti richiesto risorse per il rinnovo del contratto da inserire nella Legge di Bilancio e interventi normativi destinati al personale, eliminazione di vincoli e strettoie burocratiche e chiedono di proseguire il confronto sul Patto per la scuola sottoscritto a maggio 2021.

Torniamo al tema mobilità del personale docente di ruolo e DSGA, di stretta attualità in relazione ai numerosi vincoli che “legano” i docenti al posto di assunzione a tempo indeterminato.

Vincolo mobilità: CCNL 2019/22

Il CCNI concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A triennio 2019/22, recependo quanto pattuito nel CCNL 2016/18, ha previsto un vincolo di permanenza nella scuola in cui si è trasferiti per tre anni scolastici.

Il succitato vincolo:

  • è stato applicato ai docenti:

– soddisfatti tramite preferenza analitica, ossia su una delle scuole espresse;

– trasferiti nell’ambito del comune di titolarità;

  • non è stato applicato ai docenti:

– trasferiti tramite preferenza sintetica (comune o distretto);

– beneficiari di una delle precedenze di cui all’articolo 13, comma 1, del citato CCNI, se soddisfatti in un comune diverso da quello in cui opera la precedenza;

– trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata.

Decreto sostegni-bis

Sulla citata disposizione è intervenuto il DL n. 73/2021 (decreto sostegni-bis, convertito in legge n. 106/2021) che ha lasciato immutato il periodo di permanenza nella scuola in cui si è trasferiti, modificandone però le condizioni e rendendo il vincolo più “stringente”. Così leggiamo nell’articolo 58, comma 2 – lettera f (secondo periodo), del predetto DL:

[…] Al fine di tutelare l’interesse degli studenti alla continuità didattica, i docenti possono presentare istanza volontaria di mobilità non prima di tre anni dalla precedente, qualora in tale occasione abbiano ottenuto la titolarità in una qualunque sede della provincia chiesta. Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano a decorrere dalle operazioni di mobilità relative all’anno scolastico 2022/2023. 

Alla luce della nuova disposizione normativa, il vincolo di permanenza nella scuola in cui si è traferiti:

  • è di tre anni scolastici;
  • si applica a tutti i docenti trasferiti, a prescindere dalla preferenza in relazione alla quale si è stati soddisfatti [quindi mentre prima operava per le sole preferenze analitiche (scuole) e nel comune di titolarità, adesso anche per quelle sintetiche (comuni e distretti)];
  • non si applica ai docenti soprannumerari che non presentano domanda volontaria ma condizionata (infatti nel testo di parla solo di mobilità volontaria; questo aspetto comunque andrà chiarito nel prossimo CCNI sulla mobilità).

Evidenziamo che, stando al tenore letterale del testo, il vincolo di permanenza si applica anche ai beneficiari delle precedenze di cui all’articolo 13, comma 1, del CCNL 2019/22 (emodializzati e non vedenti, personale con disabilità, personale che assiste soggetti con disabilità …).

Considerate le necessità del predetto personale, molto probabilmente in fase di stesura del CCNI i sindacati chiederanno un apposito intervento.

Decorrenza

La nuova disciplina si applica a decorrere dalle operazioni di mobilità a.s 2022/23. Ciò vuol dire che i docenti trasferiti per il 2022/23, saranno soggetti al succitato vincolo e quindi l’applicazione parte con le prossime domande di mobilità. E, secondo le notizie a nostra disposizione, è stato recepito nel testo messo a punto dal Ministero.

Assegnazioni e utilizzazioni provvisorie

N.B. Il vincolo triennale su scuola ottenuta con il trasferimento dal 2022/23 riguarda la sola mobilità, ossia i trasferimenti e i passaggi di ruolo/cattedra, ma non le assegnazioni provvisorie e le utilizzazione che non vengono citate nel testo del DL.

N.B. Naturalmente tutto il discorso relativo ai vincoli previsti dalla normativa è agli esordi, bisognerà attendere gli esiti della contrattazione al Ministero.

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