Impossibile per i Presidi sospendere i Docenti: lo conferma un’ordinanza della Cassazione Civile

L’importante decisione della Cassazione in merito alle competenze riguardo la decisione di sospendere dall’insegnamento i Docenti

l Dirigente Scolastico non può decidere in maniera autocratica di sospendere dall’insegnamento i propri docenti. La competenza spetta invece all’Ufficio per i Procedimenti Disciplinari (U.P.D.). A riportare la notizia Orizzontescuola in un suo articolo pubblicato poche ore fa.

I Presidi non possono sospendere i docenti: a sancire la decisione un’ordinanza della Cassazione Civile

A ribadirlo un’ordinanza della Cassazione Civile Ord. Sez. 6, e precisamente la Num. 23524/ 2021 del 27 agosto. Ecco dunque che viene scritta la parola fine su questo spinoso argomento.

Insomma, il Dirigente Scolastico non ha il potere di sospendere i docenti. Lo confermano i giudici della Cassazione attraverso un’altra sentenza della Corte di Cassazione (la nr. 28111 del 2019). In particolare questo dispositivo recita testualmente il seguente principio di diritto:

In tema di sanzioni disciplinari nel pubblico impiego privatizzato, al fine di stabilire la competenza dell’organo deputato a iniziare, svolgere e concludere il procedimento, occorre avere riguardo al massimo della sanzione disciplinare come stabilita in astratto, in relazione alla fattispecie legale, normativa o contrattuale che viene in rilievo, essendo necessario, in base ai principi di legalità e del giusto procedimento, che la competenza sia determinata in modo certo, anteriore al caso concreto ed oggettivo, prescindendo dal singolo procedimento disciplinare”; al principio esposto ed alle argomentazioni che lo sorreggono, condivise dal Collegio, occorre assicurare continuità in questa sede; diversamente opinando, l’individuazione dell’organo competente -da cui dipende anche la determinazione delle regole procedurali applicabili- avverrebbe sulla base di un dato meramente ipotetico, che potrebbe anche essere smentito all’esito del procedimento medesimo; il caso di specie riguarda il personale docente ed educativo della scuola; per tale categoria, a norma degli art. 492, comma 2, lett. b) e 494, comma 1, lett. a), b) e c), è prevista la fattispecie legale della sospensione dall’insegnamento o dall’ufficio nella misura minima «fino a un mese»; pertanto, ai sensi dell’art. 55-bis, comma 1, primo e secondo periodo, applicabile ratione temporis nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 75 del 2017, non trattandosi di «ìnfrazìonì di minore gravita», per le quali cioè è prevista «l’irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale ed inferiori  alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per piu’ di dieci giorni», sussiste la competenza dell’Ufficio per i Procedimenti Disciplinari (U.P.D.) e non quella del dirigente scolastico”.

Docente sospeso per tre giorni dall’insegnamento, la Cassazione conferma: la decisione sulla sanzione non spetta al DS

Ritornando al caso di specie, la Cassazione ha rigettato e annullato, ritendendolo inammissibile il ricorso del Ministero dell’Istruzione, confermando la decisione di primo grado relativo alla sospensione di tre giorni dall’insegnamento nei confronti di un docente.

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