Green pass scuola, cosa cambia dopo la Legge 133/2021

Nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, del 1° ottobre 2021 è stata pubblicata la legge 24 settembre 2021, n. 133, che, abrogando il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 122, converte con modificazioni il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111 e disciplina in maniera unitaria l’impiego della certificazione verde COVID-19 in ambito scolastico.

Con nota 1534 del 15/10/2021 il MI illustra le principali novità previste dalla nuova legge.
Obbligo certificazione verde per il personale scolastico

La legge di conversione n. 133/2021 conferma l’obbligo di possesso e il dovere di esibizione della certificazione verde COVID-19 per tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e per quello dei servizi educativi per l’infanzia, dei centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), dei percorsi di istruzione e formazione professionale (leFP), dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) e degli istituti tecnici superiori (IT5).
Sospensione dal rapporto di lavoro

La nuova formulazione del comma 2, articolo 9-ter del D.L. 52/2021 prevede che l’inadempimento degli obblighi relativi alla certificazione verde COVIO-19 «è considerato assenza ingiustificata e non sono corrisposti lo retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato. A decorrere dal quinto giorno di assenza ingiustificata il rapporto di lavoro è sospeso. La sospensione del rapporto di lavoro è disposta dai dirigenti scolastici e dai responsabili delle istituzioni di cui ai commi 1 e l-bis e mantiene efficacia fino al conseguimento della condizione di cui al comma 1 e alla scadenza del contratto attribuito per lo sostituzione che non supera i quindici giorni». L’assenza dal servizio conseguente al mancato possesso della certificazione verde continua, dunque, ad essere qualificata come «assenza ingiustificata» e a determinare l’immediata sospensione della retribuzione e di ogni altro compenso o emolumento.

In sostanza, viene confermata la decorrenza dal quinto giorno di assenza ingiustificata; il termine di efficacia della sospensione è ora specificato dalla norma in ragione del concorso di due condizioni: conseguimento della certificazione verde da parte del “sospeso” e scadenza del contratto di supplenza stipulato con il sostituto. La stessa norma, infatti, al fine di garantire diritto allo studio e continuità del servizio prevede, per la sostituzione del personale assente, la stipulazione di un contratto di supplenza di durata non superiore ai quindici giorni. Ovvero il rientro del “sospeso” potrà avvenire con certificazione verde valida e alla conclusione della supplenza conferita per sostituirlo.
Sanzioni amministrative

Non vengono confermate, al comma 5, articolo 9-ter, le sanzioni amministrative a carico del personale scolastico. Ovvero, non sono più previste sanzioni amministrative a carico del persona le scolastico sprovvisto di certificazione verde.
Obblighi e conseguenze per soggetti diversi dal personale scolastico

La legge n. 133/2021 – comma 1, art. 9-ter.1, decreto-legge 52/2021 – conferma l’obbligo del possesso e il dovere di esibizione della certificazione verde COVID-19 per chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative, compresi i familiari degli alunni. Viene anche confermata l’esclusione dell’obbligo per bambini, alunni e studenti, compresi i frequentanti i sistemi regionali di formazione, nonché per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale.

La violazione di tali obblighi da parte di soggetti diversi dal personale scolastico comporta l’irrogazione della sanzione amministrativa da 400 a 1000 euro.

Qualora l’accesso alla struttura scolastica risulti motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la nuova formulazione della norma – comma 4, art. 9-ter.1, decreto-legge n. 52/2021 – prevede che la sanzione amministrativa si applichi “con esclusivo riferimento al datore di lavoro” e non,
dunque, nei confronti del lavoratore. Ovvero, qualora acceda nell’istituzione scolastica lavoratore esterno privo di valida certificazione verde, la sanzione amministrativa pecuniaria sarà comminata solo al suo datore di lavoro.

L’accertamento della violazione è di competenza del dirigente scolastico e dei responsabili delle istituzioni scolastiche, educative e formative; l’irrogazione della sanzione è di competenza del Prefetto.
Mancata generazione del Green pass

Il Legislatore, in sede di conversione, ha disciplinato l’ipotesi in cui la certificazione verde non sia stata generata e rilasciata all’avente diritto, in formato cartaceo o digitale. In tal caso le disposizioni in materia di certificazione «si intendono comunque rispettate a seguito della presentazione da parte dell’interessato di un certificato rilasciato dalla struttura sanitaria ovvero dall’esercente lo professione sanitaria che ha effettuato la vaccinazione o dal medico di medicina generale dell’interessato, che attesta che il soggetto soddisfa una delle condizioni di cui al citato articolo 9, comma 2».
Sanzioni per eventuale omesso controllo

Il dirigente scolastico e i loro delegati che omettano di effettuare le verifiche prescritte sono sottoposti all’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria di una somma di denaro da euro 400 a euro 1000.

L’accertamento della violazione del dovere di verifica da parte dei dirigenti scolastici e dei responsabili delle scuole paritarie spetta ai Direttori generali degli uffici scolastici regionali territorialmente competenti. L’accertamento della violazione da parte del perso nale delegato alla verifica spetta al dirigente scolastico.
Accertamento delle violazioni e documentazione da produrre

Per disporre la sospensione dal servizio del personale scolastico, il MI ha fornito, con nota 1353 del 16/09/2021, un possibile modello di provvedimento da adottare.

Se perà la la violazione dei medesimi obblighi riguarda soggetti diversi dal personale scolastico, nonché in tutti i casi di omissione del dovere di controllo, il titolare del dovere di verifica procederà alla contestazione della violazione mediante la redazione di un verbale di accertamento da rilasciarsi in copia al trasgressore. Nel verbale dovranno risultare puntualmente indicati l’obbligo violato (mancato possesso e/o esibizione della certificazione od omesso controllo) e ogni altra informazione utile a rappresentare le circostanze e i fatti oggetto di accertamento.

Il verbale sarà quindi trasmesso al Prefetto territorialmente competente per l’irrogazione della sanzione ai sensi della nuova formulazione dell’art. 9 ter, comma 5 e dell’art. 9 ter.1, comma 4, del decreto-legge 52/2021.

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