Ferie insegnanti in gravidanza e malattia

di Lucio Ficara e Francesco Di Palma, La Tecnica della scuola

Ferie docenti, in gravidanza a rischio, possono essere fruite al termine della maternità anche nell’anno scolastico successivo. Si maturano anche durante la malattia.

Con l’avvicinarsi della pausa estiva molti docenti si interrogano sulla maturazione delle ferie docenti e sugli effetti che eventuali periodi di malattia possono avere sul diritto ai giorni di riposo spettanti.
Si tratta di un tema particolarmente rilevante soprattutto per chi, nel corso dell’anno scolastico, ha usufruito di lunghi periodi di assenza e vuole sapere se tali periodi incidano o meno sulla possibilità di fruire delle ferie maturate.

Ferie docenti, cosa prevede la normativa

Il personale docente, ad eccezione di quello impegnato nelle commissioni degli esami di maturità, può usufruire delle ferie durante i mesi di luglio e agosto, periodo nel quale sono sospese le attività didattiche. I docenti con anzianità di servizio fino a tre anni hanno diritto a 30 giorni di ferie per anno scolastico, mentre dal quarto anno in poi i giorni spettanti diventano 32.
Le ferie rappresentano un diritto irrinunciabile riconosciuto dall’articolo 36 della Costituzione e sono finalizzate al recupero delle energie psicofisiche impiegate durante l’attività lavorativa. Per il personale docente tale diritto può essere esercitato esclusivamente nei periodi di sospensione delle attività didattiche.

Come vengono regolamentate le ferie

Il CCNL Scuola prevede che per ogni anno di servizio il personale abbia diritto a un periodo di ferie durante il quale spetta la normale retribuzione. Restano escluse le indennità legate a prestazioni aggiuntive o straordinarie e quelle non corrisposte per dodici mensilità.
La disciplina contrattuale tutela quindi il diritto alle ferie del lavoratore, garantendo la conservazione del trattamento economico ordinario. Le ferie costituiscono infatti una componente essenziale del rapporto di lavoro e non possono essere sostituite da altre forme di assenza.

Interruzione delle ferie e sospensione per malattia

Ritenuto che il diritto alle ferie costituisce, per principio costituzionale, un diritto irrinunciabile per il lavoratore, qualora il lavoratore non abbia fruito delle ferie maturate per una causa indipendente dalla sua volontà, le stesse potranno essere fruite anche al di là dei limiti stabiliti dall’art. 13, comma 10 del CCNL scuola 2006/2009.

Il diritto alle ferie è un principio fondamentale sancito dall’articolo 36 della Costituzione italiana, che garantisce a ogni lavoratore il diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite. Questo diritto è irrinunciabile, in quanto concepito primariamente per tutelare la salute psico-fisica della persona.

In ragione di quanto suddetto, possiamo specificare che, anche se l’art.13, comma 10 del CCNL scuola 2006/2009 pone il limite temporale di aprile per la fruizione delle ferie del personale ata, per i docenti si considera la possibilità della fruizione nell’intero anno scolastico successivo. Possiamo affermare, anche per chiari orientamenti ARAN, che sia ata che docenti possono fruirle nei periodi di sospensione delle attività didattiche dell’intero anno successivo.

In presenza di particolari esigenze di servizio, di motivate esigenze personali o di malattia che impediscano il godimento delle ferie, il personale docente a tempo indeterminato può recuperare i giorni non fruiti entro l’anno scolastico successivo, sempre nei periodi di sospensione delle attività didattiche.
Qualora la malattia intervenga durante le ferie e comporti un’interruzione superiore a tre giorni, il docente mantiene il diritto al recupero dei giorni non goduti. Tale principio è stato confermato nel tempo da diverse pronunce della Corte di Cassazione e del Consiglio di Stato. La malattia, infatti, impedisce alle ferie di svolgere la loro funzione di recupero delle energie psicofisiche del lavoratore.

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La malattia fa perdere le ferie docenti?

Il docente che durante l’anno scolastico usufruisce di periodi di malattia non perde il diritto alle ferie docenti maturate. Le assenze per malattia non determinano una riduzione del periodo di ferie spettante, neppure nel caso in cui si protraggano per l’intero anno scolastico.
Di conseguenza, il diritto alle ferie continua a maturare anche durante i periodi di assenza per malattia. Il personale conserva quindi integralmente il diritto a usufruire dei giorni di ferie previsti dalla normativa contrattuale.

come devo procedere per non perdere i giorni di ferie che mi spettano, considerando che rientrerò dalla maternità, se tutto va bene, a febbraio 2027? Il dirigente scolastico può negare la fruzione dei giorni di ferie maturate nel 2025/2026 al rientro in servizio dalla maternità?“.

Ferie non fruite per gravidanza a rischio

La docente che si trova in gravidanza a rischio nei mesi di giugno, luglio e agosto del 2025/2026 e anche nel mese di settembre 2026/2027 e che poi entra in astensione obbligatoria fino a febbraio 2027, potrà tranquillamente fruire del suo diritto irrinunciabile di godere delle ferie maturate nell’anno scolastico 2025/2026. Tali gironate di ferie potranno essere fruite dal momento del rientro in servizio e fino al 31 agosto 2027 nelle giornate di sospensione delle attività didattiche e comunque entro l’anno scoalstico 2026/2027. La docente quindi potrà fare il conteggio delle ferie dovute per l’anno 2025/2026 e presentare un’istanza al dirigente scolastico dell’impossibilità della fruizione delle ferie nell’anno scolastico corrente, specificando che andrà a fruire, ai sensi dell’art.13, comma 10 del CCNL scuola 2006/2009, nei periodi di sospensione delle attività didattiche dell’anno scolastico successivo, ma ovviamente successivi al rientro in servizio dalla maternità obbligatoria,

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