DL 170: genitori a lezione d’italiano

di Antonio Ciccia Messina Italia Oggi

Il decreto-legge impone ai genitori stranieri di imparare l’italiano per partecipare alla vita scolastica. Chi non rispetta l’obbligo rischia sanzioni pecuniarie, mentre le scuole devono segnalare i casi critici ai servizi sociali.

 

I genitori stranieri devono imparare l’italiano per poter partecipare alla vita scolastica e, così, aiutare i figli a integrarsi. Per loro corsi gratuiti. Ma chi, senza giustificazione, ha una condotta ostruzionista si espone a una sanzione pecuniaria.

Obblighi di segnalazione e ruolo delle scuole

È quanto prevede il d-l, approvato dal consiglio dei ministri del 24 settembre 2026, che assegna compiti specifici alle amministrazioni scolastiche e ai servizi sociali.

Un primo compito attribuito alle scuole (ad eccezione delle scuole straniere in Italia e di quelle europee) consiste in uno specifico obbligo di segnalazione di casi critici ai servizi sociali.

Tale obbligo scatta in presenza di una serie di presupposti:
1) i genitori stranieri risentono di barriere linguistiche persistenti;
2) tali barriere ostacolano l’integrazione scolastica e lo sviluppo del percorso educativo e formativo;
3) oppure, in alternativa, tali barriere incidono sul comportamento del minore nel contesto scolastico o sull’osservanza degli impegni assunti dalle famiglie con il Patto di corresponsabilità educativa.
L’adempimento della segnalazione deve essere attuato tempestivamente.

Per attuare la disposizione, occorre chiarire:
1) cosa si intende per barriera linguistica e come deve essere accertata (ad esempio se è sufficiente un accertamento empirico o se deve essere comprovata con test);
2) quali sono i fatti che dimostrano il nesso di causa di causa tra barriera linguistica (da un lato) e integrazione scolastica o il percorso educativo e formativo (dall’altro lato);
3) come collegare, secondo un plausibile rapporto causale, i comportamenti dei minori o le inosservanze del patto di corresponsabilità alle barriere linguistiche dei genitori.

Tutti questi profili, che sono caratterizzati da ampi margini di apprezzamento discrezionale, devono essere descritti con completezza ed esaustività, poiché sono alla base di procedimenti anche sanzionatori e le sanzioni devono sempre essere congruamente motivate.

Da un punto di vista “privacy” la segnalazione – dalla scuola ai servizi sociali – è una comunicazione di dati personali: ciò implica un aggiornamento del registro dei trattamenti della scuola e dell’informativa alle famiglie (facendo attenzione al fatto che tali informative devono essere comprensibili).

Alla segnalazione segue la presa in carico da parte del servizio sociale, finalizzata a indirizzare i genitori a un CPIA (Centro provinciale per l’istruzione degli adulti), così da far seguire corsi gratuiti di italiano e anche, se possibile, percorsi formativi di sostegno alla corresponsabilità educativa, realizzati anche in collaborazione con la scuola. Tale forma di eventuale cooperazione, nella predisposizione di percorsi formativi per i genitori, rappresenta un secondo filone di adempimenti a carico della scuola.

Va evidenziato che, in ogni caso, la segnalazione della scuola innesca il progetto dei servizi sociali e che tale progetto crea a carico dei genitori un obbligo sanzionato in caso di inosservanza. Proprio per questo i servizi sociali devono essere particolarmente puntuali e scrupolosi nella stesura del progetto personalizzato di sostegno alla genitorialità e nell’individuazione all’interno di esso di un preciso percorso formativo. La precisione è necessaria per consentire di accertare se tale percorso sia stato svolto oppure no.

In effetti, salvo l’impossibilità a seguire i corsi per limitazioni dell’apprendimento (derivanti da età, patologie, disabilità attestate con certificato medico) e limitazioni derivanti da funzioni esercitate, i genitori hanno l’obbligo di seguire i corsi.

Sanzioni amministrative e ruolo del CPIA

A proposito delle elencate cause di esonero, va sottolineato che manca di definizione cosa rientri nelle «motivate esigenze connesse alla particolare natura delle funzioni esercitate»: la formula è in bianco e si presta a amplissima discrezionalità. Sul punto, i servizi sociali devono sempre ricordare che devono bilanciare l’interesse degli adulti con l’interesse importantissimo del minore a integrarsi e a sviluppare il percorso educativo/formativo. È opportuno che, prima che lo facciano i giudici nei singoli casi, le amministrazioni scolastiche e i servizi sociali diano orientamenti precisi rispettivamente sui presupposti della segnalazione e sulle cause di esonero dall’obbligo di seguire i corsi.

Se la segnalazione della scuola è infondata, tutto ciò che ne segue è annullabile per invalidità derivata; se la segnalazione della scuola è fondata, ma la determinazione dell’obbligo di seguire i corsi è illegittima, è altrettanto illegittima la successiva sanzione per la assenza dai corsi. Allo stesso modo se l’individuazione delle modalità di erogazione dei corsi non è chiara, ciò aumenta i margini di contestazione della sanzione inflitta per il mancato svolgimento.

Al riguardo il decreto-legge punisce con la sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a mille euro il persistente e ingiustificato mancato svolgimento, a seguito di diffida del CPIA, del percorso gratuito di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana.

Per mancato svolgimento deve intendersi il mancato perfezionamento del percorso formativo. Anche questi procedimenti del CPIA e, in particolare, i procedimenti di istruttoria di eventuali violazioni amministrative hanno un impatto privacy, con necessità di aggiornare i documenti “privacy” dei centri, con riferimento anche ai dati sensibili che verranno trattati (ad esempio giustificazione dell’assenza con motivi di salute).

Sempre a proposito delle sanzioni, il d-l attribuisce espressamente ai CPIA il potere-dovere di accertare la violazione ai sensi della legge 689/1981. Al riguardo, per evitare errori di forma e di procedura, che invaliderebbero la sanzione, è necessario dare ai CPIA un vademecum sui passaggi da seguire, meglio se con con un prontuario, completo di fac simile della formale diffida ad adempiere, dell’atto di accertamento e relativa notificazione e degli ulteriori profili oggetto dell’istruttoria. Il CPIA dovrà, infatti, mandare un rapporto al Prefetto, autorità individuate come competente all’irrogazione della sanzione.

Va rimarcato, infine, che, in caso di inadempimento dei genitori, la norma non prevede espressamente cosa fare per raggiungere lo scopo principale e cioè integrare i minori, lasciando questo essenziale profilo all’autonomia delle singole scuole. (riproduzione riservata)

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