Decreto Sostegni Bis, la Camera approva la fiducia con novità sulla scuola: subito il voto finale, il 21 tocca al Senato

Via libera dell’aula della Camera alla questione di fiducia posta dal Governo sul decreto Sostegni Bis: il voto si è concluso poco prima delle ore 13 di mercoledì 14 luglio. I deputati che si sono detti favorevoli sono stati 444, quelli contrari solo 51.

Il voto finale oggi stesso

Subito dopo è iniziata, sempre a Montecitorio, l’illustrazione dei 181 ordini del giorno. Dopo il question time alle 15, durante il quale parlerà anche il ministro della Salute Roberto Speranza rispondendo anche sullo stato delle vaccinazioni, l’aula alle pre 16 inizierà a votare gli ordini del giorno. Subito dopo seguiranno le dichiarazioni di voto e il voto finale del decreto.

A quel punto, l’esame del decreto Sostegni bis passerà a Palazzo Madama: è stato già deciso che nell’aula del Senato l’esame comincerà mercoledì 21 luglio, interrompendo di fatto la discussione generale sul disegno di legge Zan.

A deciderlo è stata la conferenza dei capigruppo di Palazzo Madama: si è stabilito, inoltre, che lo stesso giorno i presidenti dei vari gruppi parlamentari si riuniranno di nuovo per definire gli ulteriori tempi dell’iter del decreto e della proposta di legge Zan.

Le modifiche all’articolo 58

Per quel che riguarda la scuola, come abbiamo già scritto, tra i provvedimenti principali – derivanti documenti ufficiali pubblicati nel sito internet della Camera – le modifiche più importanti sono tutte quelle approvate nei giorni scorsi dalla V commissione.

Riguardano (nell’articolo 58) la questione del concorso per dirigenti tecnici che dovrebbe essere bandito, e forse avviato, entro il 31 dicembre prossimo.

Poi ci sono anche ulteriori stanziamenti per l’edilizia scolastica oltre che per consentire alle istituzioni scolastiche, comprese quelle paritarie, di affrontare in sicurezza l’avvio del prossimo anno scolastico.

Nuovi arredi e altro

È previsto anche lo stanziamento di 6 milioni di euro per le scuole «che necessitano di completare l’acquisizione degli arredi scolastici”, quindi per l’acquisto, per gli istituti che ne avessero bisogno, di ulteriori banchi utili a favorire il distanziamento.

Alcune decine di milioni, infine, verranno assegnati alle scuole per fornire loro dispositivi di protezione e per favorire il ritorno alla didattica in vista del nuovo anno scolastico.

Assunzioni dei precari

Per quel che riguarda gli emendamenti più importanti all’articolo 59, uno sicuramente riguarda il comma 4 e prevede l’attribuzione, in via straordinaria per l’a.s. 2021/2022, di contratti a tempo determinato, per la copertura di posti comuni o di sostegno, a soggetti inseriti nella prima fascia delle GPS che, all’esito di un percorso valutato positivamente, possono trasformarsi in immissioni in ruolo. Per la copertura dei posti comuni è richiesto lo svolgimento di 3 anni di servizio nelle scuole statali negli ultimi 10 anni. Per i posti di sostegno non è invece richiesta nessuna anzianità pregressa, ma è sufficiente l’iscrizione in prima fascia.

Concorso straordinario

Novità in arrivo porterà il decreto anche per la procedura concorsuale straordinaria per titoli e prova disciplinare, da svolgere entro il 31 dicembre 2021, destinata ai docenti in possesso di 3 anni di servizio negli ultimi 5, che non rientrano tra quelli di cui al comma 4.
Il comma 10-bis, introdotto nel corso dell’esame in Commissione, dispone poi che i bandi dei concorsi emanati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge prevedono – purché i posti messi a concorso per ciascuna regione, classe di concorso o tipologia di posto sia almeno pari a 4 – una riserva di posti pari al 30% per ciascuna regione, classe di concorso e tipologia di posto, a favore di coloro che hanno svolto presso le scuole statali almeno 3 anni di servizio negli ultimi 10.

Si potrà partecipare ai concorsi sempre

Viene infine cancellata la previsione in base alla quale nei concorsi ordinari i candidati che partecipano ad una procedura concorsuale e non superano le relative prove non possono presentare domanda di partecipazione alla procedura successiva concorsuale.

Articolo 58

Articolo 59

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