Concorsi ordinari, chi non lo supera non può ripeterlo: non è così per tutti

Concorsi ordinari, comma 13 dell’articolo 59 del decreto Sostegni Bis: non sarà possibile ricandidarsi a quello successivo?

Concorsi ordinari, uno dei punti più contestati della normativa riguardante la scuola, inclusi nel decreto Sostegni Bis, è, senza dubbio, il comma 13 dell’articolo 59: in particolare si parla delle successive partecipazioni ai concorsi per chi non è riuscito a superare una prova concorsuale.

Concorsi ordinari, non sarà possibile ricandidarsi a quello successivo?

In particolare, si legge: ‘I candidati che partecipano ad una procedura concorsuale e non superano le relative prove non possono presentare domanda di partecipazione alla procedura concorsuale successiva per la medesima classe di concorso o tipologia di posto per la quale non hanno superato le prove.’

Preparati per superare il concorso

I nostri corsi sono strutturati per accompagnare i corsisti nella preparazione delle prove previste dal bando e dai rispettivi allegati e di fornire una preparazione valida spendibile  nel contesto scolastico.

La scheda Uil dedicata al decreto Sostegni Bis

A questo proposito, in una scheda dedicata al decreto Sostegni Bis, Uil Scuola ribadisce come ‘i candidati che non superano le prove non possono presentare domanda di partecipazione alla procedura concorsuale successiva per la medesima classe di concorso o tipologia di posto per la quale non hanno superato le prove, ad esclusione delle classi di concorso delle materie matematico-scientifiche (STEM) per le quali sarà invece possibile partecipare anche ai successivi concorsi ordinari.’

Il sindacato ha commentato, così, tale normativa: ‘Solo una politica che è legata al potere fine a sé stesso poteva immaginare una norma punitiva come questa. È incostituzionale ed inapplicabile.’

Differenza con concorsi STEM

Infatti, come viene ben spiegato, ‘a differenza delle altre classi di concorso, per chi partecipa al concorso ordinario per le materie matematico-scientifiche (STEM) e non dovesse superarlo, potrà partecipare ai successivi concorsi anche per le stesse classi di concorso. Pertanto, i candidati che partecipano a tale procedura conservano comunque il diritto di concorrere secondo le regole ordinarie alle procedure per cui hanno fatto domanda.’

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