Assegnazioni provvisorie, il ricongiungimento alla famiglia

di Lucio Ficara, La Tecnica della scuola

Anche chi è coniugato può scegliere di ricongiungersi con genitori, figli e conviventi.
Requisiti. Il ricongiungimento è libero.

Mentre nella mobilità territoriale, i docenti coniugati, hanno l’obbligo del ricongiungimento al coniuge e solo se sono legalmente separati o nel caso in cui non fossero coniugati, possono ricongiungersi ai figli o ai genitori, nelle domande di assegnazione provvisoria il ricongiungimento è libero anche per i coniugati, senza obbligo di doversi ricongiungere al coniuge. Quindi nelle assegnazioni provvisorie il docente coniugato può scegliere di ricongiungersi ai genitori, figli e conviventi.

Requisiti per le assegnazioni provvisorie

L’assegnazione provvisoria può essere richiesta dai docenti di ogni ordine e gradodal personale educativo e dal personale Ata, purché ricorra uno dei seguenti motivi:

  • ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario;
  • ricongiungimento al coniuge o alla parte dell’unione civile o al convivente, ivi compresi parenti o affini, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;
  • ricongiungimento per l’assistenza a soggetto con disabilità in situazione di gravità ai sensi dell’art. 33, commi 3, 5 e 7 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, anche se non convivente, a condizione che i docenti abbiano prodotto la documentazione attestante il diritto a fruire, nell’anno scolastico in cui si presenta la domanda di assegnazione provvisoria, dei giorni di permesso retribuito mensile per l’assistenza di cui all’art. 33, comma 3, della L. 104/1992 ovvero del congedo straordinario ai sensi dell’art. 42, comma 5 del decreto legislativo 151/2001;.
  • gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da idonea certificazione sanitaria;
  • ricongiungimento al genitore.

Il ricongiungimento è libero

Come si vede nei requisiti delle assegnazioni provvisorie, ai sensi dell’art.7 del CCNI mobilità annuale del 9 luglio 2026, il primo requisito, nell’ordine indicato nella norma, è riferito al ricongiungimento ai figli e solo dopo c’è il ricongiungimento al coniuge o alla parte di uniove civile ovvero al convivente, questo significa che non esiste un ordine di priorità e che il docente che aspira all’assegnazione provvisoria è libero di decidere a chi ricnogiungersi. In buona sostanza possiamo affermare che nelle assegnazioni provvisorie è possibile chiedere indifferentemente il ricongiungimento al coniuge, ai figli o ai genitori. Non esiste un ordine di priorità imposto dal contratto per la scelta del familiare, ma è necessario indicare un solo familiare per il quale si richiede il movimento e inserire come prima preferenza il suo comune di residenza.
Nel caso dei figli nati nei tre mesi antecedenti il termine finale stabilito per la presentazione delle domande si prescinde dalla dichiarazione relativa alla pregressa iscrizione anagrafica.

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