Assegnazione docenti a classi e plessi: come avviene?

Informazioni sui criteri con cui avviene l’assegnazione docenti alle classi e agli eventuali plessi di una scuola.

Il nuovo anno scolastico 2022/23 è appena iniziato e nei primi giorni che antecedono l’avvio delle lezioni si attuano tutte le attività di programmazione, progettazione e organizzazione ‘propedeutiche’ al corretto inizio e svolgimento dell’anno. Tra le procedure più importanti che avvengono in questa primissima fase vi è l’assegnazione dei docenti alle classi e agli eventuali plessi presenti in una determinata scuola. Come avviene tale operazione? Chi attribuisce un insegnante ad una determinata classe, sezione o corso? Cerchiamo di fare chiarezza facendo riferimento alla normativa vigente.

Normativa che disciplina l’assegnazione docenti alle classi

Ad inizio anno, ogni docente aspetta di conoscere le classi in cui dovrà insegnare: in linea generale, in ogni scuola si rispetta quasi sempre il principio della continuità didattica, per cui gli insegnanti che non hanno completato il ciclo di istruzione si ritroveranno con le stesse classi dell’anno precedente. Nella maggior parte dei casi, è da stabilire solo l’attribuzione dei nuovi docenti, appena trasferiti, immessi in ruolo, assegnati o utilizzati.

L’assegnazione dei docenti alle classi avviene in base alla normativa vigente: in particolare, l’art. 10 comma 4 del decreto legislativo 297/94 stabilisce che il consiglio di circolo o di istituto “indica i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all’assegnazione ad esse dei singoli docenti”. L’art .7 lettera b) del decreto legislativo 297/94 indica che il collegio dei docenti “formula proposte al direttore didattico o al preside per la formazione, la composizione delle classi e l’assegnazione ad esse dei docenti”. L’ art. 396 del decreto legislativo 297/94 prevede che “l’assegnazione dei docenti alle classi da parte del dirigente scolastico avvenga sulla base di criteri generali stabiliti dal consiglio d’istituto e delle susseguenti proposte fatte dal collegio dei docenti” (Tribunale di Agrigento, sentenza 2778 del 3.12.2004).

Assegnazione ai plessi

Alla contrattazione integrativa spetta il compito dell’assegnazione docenti ai plessi facente parte dello stesso istituto scolastico: il Dirigente scolastico e le rappresentanze sindacali definiscono i criteri con cui attribuire gli insegnanti ai plessi o alle eventuali sezioni staccate. In linea generale, si fa sempre riferimento alla graduatoria interna di istituto, e a parità di punteggio ha la precedenza il docente con maggiore età anagrafica.

Un caso particolare è dato dalla contrazione di orario nell’organico di diritto a seguito di cui si forma una cattedra oraria esterna. In questa situazione, nel CCNI 19/22 mobilità si prevede quanto segue: “Qualora, a seguito di contrazione di ore nell’organico di diritto, si costituisca ex novo una cattedra orario con completamento esterno da assegnare ad uno dei docenti già titolari nella scuola ed in servizio su cattedra interna nel corrente anno scolastico, tale assegnazione avrà carattere annuale e dovrà avvenire tenendo conto della graduatoria interna d’istituto formulata ai sensi del successivo comma 3 dell’art. 23, aggiornata con i titoli posseduti al successivo 31 agosto e ai sensi del comma 11 dell’art. 23, riferito ai titolari trasferiti dal successivo 1° settembre e con la precisazione di cui all’art. 13, comma 3, lett. c del presente contratto.

In presenza di più richieste volontarie, avanzate da docenti interessati a ricoprire la cattedra orario esterna, la definizione delle modalità e dei criteri di applicazione delle precedenze ex art. 13 c. 1 del presente contratto o di altre agevolazioni di legge (ad es. tutela delle lavoratrici madri) dovrà essere definita in tempo utile dalla contrattazione d’istituto”.

fonte: scuolainforma

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