Anno di formazione e prova: chi deve svolgerlo? Chiarimenti e Infografica.

Obiettivo scuola

 

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha emanato la Nota 65741 del 7 novembre 2023 concernente la disciplina del periodo di formazione e prova per i docenti neo-assunti e per i docenti che hanno ottenuto il passaggio di ruolo.

La nota definisce e chiarisce la platea dei soggetti interessati al periodo di formazione in questione.

CHI DEVE SVOLGERE L’ANNO DI FORMAZIONE E PROVA

Secondo quanto previsto dall’articolo 2, comma 1, del DM 226/2022, sono tenuti al periodo di formazione e prova:

  • I docenti al primo anno di servizio con incarico a tempo indeterminato, a qualunque titolo conferito, che aspirino alla conferma nel ruolo;
  • I docenti per i quali sia stata richiesta la proroga del periodo di formazione e prova o che non abbiano potuto completarlo negli anni precedenti. In ogni caso la ripetizione del periodo comporta la partecipazione alle connesse attività di formazione, che sono da considerarsi parte
    integrante del servizio in anno di prova;
  • I docenti che, in caso di mancato superamento del test finale e di valutazione negativa, devono
    ripetere il periodo di formazione e prova;
  • I docenti per i quali sia stato disposto il passaggio di ruolo;
  • I docenti vincitori di concorso, che abbiano l’abilitazione all’insegnamento o che l’acquisiscano ai sensi dell’articolo 13, comma 2 del Decreto Legislativo del 13 aprile 2019 n. 59 e ss.mm., che si trovano al primo anno di servizio con incarico a tempo indeterminato.
  • I docenti assunti a tempo determinato in attuazione delle procedure di cui all’articolo 5, commi
    da 5 a 12, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74;
  • I docenti assunti a tempo determinato in attuazione delle procedure di cui all’articolo 59, comma 9-bis, del decreto legge 25/05/2021, n. 73 (Concorso Straordinario BIS). Qualora il personale interessato abbia già esperito positivamente il periodo di formazione e prova nello stesso ordine e grado, sarà comunque tenuto ad acquisire i 5 CFU di cui all’articolo 18 del Decreto ministeriale 22 aprile 2022, n. 108.

CHI NON DEVE SVOLGERE L’ANNO DI FORMAZIONE E PROVA

Secondo la nota non sono tenuti al sostenimento dell’anno di prova i seguenti soggetti:

  • che abbiano già svolto il periodo di formazione e prova o il percorso FIT ex DDG 85/2018 nello stesso grado di nuova immissione in ruolo;
  • che abbiano ottenuto il rientro in un precedente ruolo nel quale abbiano già svolto il periodo di formazione e prova o il percorso FIT ex DDG 85/2018;
  • già immessi in ruolo con riserva, che abbiano superato positivamente l’anno di formazione e di prova ovvero il percorso FIT ex D.D.G. 85/2018 e siano nuovamente assunti per il medesimo ordine o grado;
  • che abbiano ottenuto il trasferimento da posto comune a sostegno e viceversa nell’ambito del medesimo grado;
  • che abbiano ottenuto il passaggio di cattedra nello stesso grado di scuola. Sono ricompresi nella categoria in esame coloro che hanno concluso positivamente l’anno di formazione ed il periodo di prova a seguito di selezione di nomina finalizzata all’immissione in ruolo e siano successivamente immessi in ruolo su classe di concorso del medesimo grado di scuola sulla base di una diversa procedura selettiva.

DOCENTI CHE HANNO GIÀ SVOLTO IL PERIODO DI FORMAZIONE E PROVA NELLO STESSO GRADO

Sono esonerati dallo svolgimento dell’anno di formazione e prova coloro che hanno già svolto l’anno di formazione e prova o il percorso FIT ex DDG 85/2018 nello stesso grado di nuova immissione in ruolo. Per converso devono invece effettuare il periodo di formazione e prova coloro che sono stati immessi in ruolo in un diverso grado\ordine di scuola.

TRASFERIMENTO DA POSTO COMUNE A POSTO DI SOSTEGNO (O VICEVERSA)

Parimenti non devono effettuare l’anno di prova i docenti che abbiano ottenuto il trasferimento da posto comune a sostegno e viceversa nell’ambito del medesimo grado. L’anno di prova dovrà essere ripetuto invece nel caso di “passaggio di ruolo”, da posto comune a posto di sostegno o viceversa, nell’ambito di un diverso grado\ordine di scuola.

 

DOCENTI CHE HANNO OTTENUTO IL PASSAGGIO DI RUOLO C.D. “DI RITORNO”

Un caso particolare è costituito dai docenti che, dopo essere passati da un ruolo ad un altro, decidono di tornare a quello di precedente appartenenza (es. da infanzia a primaria e successivo ritorno all’infanzia). Si può parlare in questi casi di di passaggi di ruolo “di ritorno”.

La Nota 65741 del 7 novembre 2023 ha previsto esplicitamente che i docenti che abbiano ottenuto il rientro in un precedente ruolo nel quale abbiano già svolto il periodo di formazione e prova o il percorso FIT ex DDG 85/2018 non devono svolgere il periodo di prova i docenti.

DOCENTI CHE HANNO OTTENUTO IL PASSAGGIO DI RUOLO

Il passaggio di ruolo consiste nella mobilità professionale da un ordine\grado di scuola all’altro (es: passaggio da scuola primaria a scuola dell’infanzia oppure passaggio da scuola dell’infanzia a scuola secondaria di secondo grado o, ancora, passaggio da scuola secondaria di primo grado a scuola secondaria di secondo grado).

Il DM 226/2022 e la Circolare Ministeriale Nota 65741 del 7 novembre 2023 prevedono che i docenti che ottengono il passaggio di ruolo sono tenuti ad effettuare nuovamente sia il periodo di formazione sia quello di prova.

DOCENTI CHE HANNO OTTENUTO IL PASSAGGIO DI CATTEDRA

Il passaggio di cattedra consiste, invece, nel passaggio da una classe di concorso ad un’altra all’interno dello stesso ordine o grado di scuola (es. passaggio dalla classe A-18 alla A-19, entrambe relative alla scuola secondaria di secondo grado).

Il DM 226/2022 (così come il precedente DM 850/2015) non prevedono la ripetizione dell’anno di prova né tanto meno dell’anno di formazione.

Sono ricompresi nella categoria in esame coloro che hanno concluso positivamente l’anno di formazione ed il periodo di prova a seguito di selezione di nomina finalizzata all’immissione in ruolo e siano successivamente immessi in ruolo su classe di concorso del medesimo grado di scuola sulla base di una diversa procedura selettiva (es: docente assunto da GPS I fascia che ha svolto positivamente anno di formazione e prova per la CDC A-12, ma che viene poi assunto da altra procedura selettiva – es: concorso ordinario – su CDC A-11, non deve risvolgere anno di formazione e prova).

DOCENTI ASSUNTI DA GPS I FASCIA SOSTEGNO

La nota dello scorsa anno, nel caso di docenti assunti da GPS I fascia (in attuazione delle procedure di cui all’articolo 59, da comma 4 a comma 9, del decreto legge 25/05/2021, n. 73) prevedeva che “Qualora il personale interessato abbia già esperito positivamente il periodo di formazione e prova nello stesso ordine e grado, sarà comunque tenuto a sostenere la prova disciplinare di cui al comma 7 del citato articolo 59″.

Com’è noto, decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, ha prorogato le assunzioni da GPS I fascia anche per l’anno scolastico 2023/2024 prevedendo, in luogo della prova disciplinare, lo svolgimento di una lezione simulata dinanzi al Comitato di valutazione, che esprime un giudizio di idoneità o non idoneità. Per la lezione simulata  il Comitato di valutazione è integrato da un componente esterno individuato tra dirigenti scolastici, dirigenti amministrativi e dirigenti tecnici.

La nota di quest’anno invece, nel caso di docenti che hanno già esperito positivamente il periodo di formazione e prova nello stesso ordine e grado, non prevede lo svolgimento della lezione simulata.

Condividi questa storia, scegli tu dove!