Abilitazione docenti, pubblicate linee guida su valutazione requisiti accreditamento iniziale dei percorsi abilitanti (TESTO PDF)

Percorsi formativi abilitanti all’insegnamento, ANVUR ha pubblicato le linee guida sulla valutazione dei requisiti di accreditamento iniziale.Di

Percorsi formativi abilitanti all’insegnamento, l’ANVUR (Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della ricerca’ ha pubblicato le linee guida per la valutazione dei requisiti di accreditamento iniziale dei percorsi di formazione per insegnanti per gli anni accademici 2023/24 e 2024/25. Le linee guida ANVUR rientrano nella definizione del percorso universitario e accademico di formazione iniziale dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, ai fini del rispetto degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza” pubblicato nella G.U. n. 224 del 25/9/2023.

Percorsi formativi abilitanti all’insegnamento, ANVUR pubblica linee guida su valutazione requisiti accreditamento iniziale

Nelle linee guida pubblicate dall’ANVUR, si fa riferimento all’articolo 4, comma 6 del DPCM 4 agosto 2023 riguardante i percorsi universitari e accademici di formazione iniziale e abilitazione dei docenti delle Scuole di primo e secondo grado. Il provvedimento, infatti, affida all’ANVUR la definizione delle linee guida per la valutazione dei requisiti di cui al comma 4, lettere da c) a g) dello stesso articolo 4, oltre che la valutazione, con il supporto dei Nuclei di valutazione delle istituzioni universitarie e AFAM, dei requisiti dei suddetti percorsi e l’invio del relativo parere al Ministero dell’Università e della Ricerca.

Si sottolinea che, ai fini dell’elaborazione delle linee Guida, si è tenuto altresì conto di quanto previsto dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 e ss.mm.ii e, in particolare, dell’articolo 18-bis, comma 6-bis secondo cui “Per gli anni accademici 2023/2024 e 2024/2025 i percorsi universitari e accademici di formazione iniziale possono essere svolti, a esclusione delle attività di tirocinio e di laboratorio, con modalità telematiche, comunque sincrone, anche in deroga al limite previsto dall’articolo 2-bis, comma 1, secondo periodo, e in ogni caso in misura non superiore al 50 per cento del totale.

Restano fermi, anche negli anni accademici di cui al primo periodo, i requisiti di accreditamento dei percorsi individuati dal decreto di cui all’articolo 2-bis, comma 4”. In forza delle disposizioni richiamate, vengono riportati i requisiti e le linee guida per la relativa valutazione, che si riferiscono ai percorsi formativi della durata di 60 CFU. Le istituzioni potranno erogare percorsi formativi da 30 o 36 CFU solo a seguito dell’accreditamento del relativo percorso formativo da 60 CFU. A questo indirizzo, è possibile consultare il testo integrale delle linee guide pubblicate dall’ANVUR riguardanti la valutazione dei requisiti di accreditamento iniziale dei percorsi formativi abilitanti.

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