Graduatorie concorsi straordinari e GAE: cancellazioni entro il 30 ottobre
Graduatorie concorsi straordinari e GAE: cancellazioni entro il 30 ottobre
Orizzonte Scuola segnala le indicazioni del Ministero agli USR per le cancellazioni dalle graduatorie dei concorsi straordinari e dalle GAE entro il 30 ottobre. Sono invece esclusi dalla procedura GPS e concorsi ordinari.
Graduatorie concorsi straordinari e GAE, il Ministero dispone le cancellazioni entro il 30 ottobre: esclusi GPS e concorsi ordinari. Ecco chi riguarda. Scarica la NOTA
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha fornito agli Uffici scolastici regionali le indicazioni per aggiornare, in vista dell’anno scolastico 2026/2027, le graduatorie dei concorsi straordinari e le Graduatorie ad esaurimento.
La nota della Direzione generale per il personale scolastico, datata 9 settembre 2026, individua i docenti da cancellare e chiarisce espressamente quali graduatorie restano invece escluse dall’operazione.
Il riferimento normativo è l’articolo 399, comma 3, del decreto legislativo 297/1994, letto alla luce delle modifiche introdotte nel 2026 alla disciplina sulla conferma in ruolo dopo il periodo di prova.
Cancellazione per chi rinuncia alla nomina in ruolo
Una prima categoria riguarda i docenti che rinunciano alla nomina in ruolo.
Il Ministero precisa che devono essere considerati rinunciatari, ai fini della cancellazione, tutti coloro che si trovano in una posizione di graduatoria superiore a quella dell’ultimo nominato non riservista.
In questi casi la cancellazione riguarda la graduatoria della specifica classe di concorso o tipologia di posto interessata dalla rinuncia.
Cancellazione dopo il superamento del periodo di prova
Il secondo caso riguarda i docenti che hanno superato positivamente il percorso di prova e sono stati confermati in ruolo.
La nota richiama l’articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 59/2017, modificato dal decreto-legge 144 del 7 agosto 2026. La disposizione prevede che, dopo il superamento del test finale e una valutazione conclusiva positiva, il docente venga cancellato dalle graduatorie concorsuali, ad esaurimento e di istituto nelle quali risulta inserito, con una specifica eccezione per le graduatorie dei concorsi ordinari.
Perché scatti la cancellazione indicata dal Ministero devono ricorrere contemporaneamente tre condizioni:
- il docente deve essere stato immesso in ruolo, oppure aver ottenuto un contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo, nell’anno scolastico 2025/2026 o in anni precedenti;
- deve aver svolto il periodo di prova nel 2025/2026;
- deve risultare confermato in ruolo a partire dal 2026/2027.
Non basta, quindi, uno solo di questi requisiti: la nota richiede che siano presenti tutti e tre.
GPS escluse dalle cancellazioni
Uno dei chiarimenti più rilevanti riguarda le Graduatorie provinciali per le supplenze.
Il Ministero ribadisce che le operazioni di cancellazione previste per i docenti confermati in ruolo non riguardano gli iscritti nelle GPS. I docenti che si trovano nella situazione descritta dalla nota non devono quindi essere cancellati da queste graduatorie sulla base della procedura indicata agli Uffici scolastici regionali.
La precisazione delimita il campo di applicazione della disposizione e distingue le GPS dalle Graduatorie ad esaurimento e da quelle derivanti dai concorsi straordinari.
Dal 2026/2027 restano fuori anche i concorsi ordinari
La stessa esclusione vale, dall’anno scolastico 2026/2027, per le graduatorie di merito dei concorsi ordinari.
È una conseguenza del nuovo quadro normativo richiamato dalla Direzione generale: la cancellazione successiva alla conferma in ruolo non si applica più alle graduatorie dei concorsi ordinari.
Gli Uffici scolastici dovranno pertanto intervenire soltanto sulle GAE e sulle graduatorie dei concorsi straordinari indicate nella nota ministeriale.
Quali graduatorie straordinarie saranno interessate
Il documento elenca i provvedimenti relativi alle procedure concorsuali straordinarie sulle quali gli Uffici potranno procedere alla cancellazione.
Tra gli atti richiamati compaiono il D.D.G. 1° febbraio 2018 n. 85, il D.D. 23 aprile 2020 n. 510 e il D.D.G. 6 maggio 2022 n. 1081, oltre a un ulteriore decreto riportato nel testo ministeriale.
Il punto centrale è che l’operazione non riguarda indistintamente tutte le graduatorie concorsuali, ma esclusivamente quelle straordinarie ricomprese nelle indicazioni ministeriali, oltre alle GAE.
Operazioni da chiudere entro il 30 ottobre
Il Ministero ha fissato anche le scadenze per gli Uffici scolastici regionali.
Le operazioni di cancellazione dovranno essere completate entro il 30 ottobre 2026. Resta però la necessità di intervenire prima sulle graduatorie ancora utilizzate per gli scorrimenti finalizzati alle immissioni in ruolo.
Gli Uffici dovranno poi comunicare formalmente alla Direzione generale per il personale scolastico la conclusione della procedura entro il 2 novembre 2026.
Il calendario serve quindi a conciliare due esigenze: aggiornare le graduatorie alla luce delle nuove regole sulla conferma in ruolo e non interferire con gli scorrimenti ancora in corso per le assunzioni.




