Docente condannata a versare 270mila euro per l’attività imprenditoriale

Una docente che, parallelamente al rapporto di lavoro pubblico, gestisce un’attività imprenditoriale con carattere professionale e commerciale può incorrere nelle conseguenze previste per la violazione del regime delle incompatibilità. È quanto emerge dalla sentenza n. 140/2026 della Corte dei conti della Lombardia, che ha condannato un’insegnante a corrispondere al Ministero dell’Istruzione e del Merito 270.235,20 euro, oltre rivalutazione e interessi.

Il caso nasce dalla segnalazione ricevuta dal dirigente di un istituto comprensivo riguardo alla contemporanea titolarità, da parte della docente, di un’impresa individuale. L’insegnante non risultava aver chiesto l’autorizzazione allo svolgimento di un’altra attività e, al momento dell’assunzione, aveva dichiarato l’insussistenza di cause di incompatibilità.

Quando l’attività agricola può essere compatibile

La pronuncia offre indicazioni di particolare interesse per il personale scolastico perché distingue la semplice attività agricola dall’esercizio professionale di un’impresa commerciale.

Secondo la ricostruzione della Corte, l’attività agricola può, a determinate condizioni, essere svolta anche senza autorizzazione del datore di lavoro pubblico. Il Collegio richiama, tra l’altro, l’orientamento secondo cui il divieto previsto per i dipendenti pubblici non si estende alla coltivazione di fondi rustici quando questa sia priva di carattere commerciale e sostanzialmente destinata al consumo familiare. Diversamente, la partecipazione a un’impresa agricola può risultare incompatibile con il lavoro pubblico a tempo pieno quando l’attività presenti caratteri di abitualità e professionalità.

Non basta quindi la qualificazione formale dell’attività come agricola. Occorre considerarne la natura effettiva e le modalità concrete con cui viene esercitata.

Agriturismo e ristorazione prevalenti sull’agricoltura

Nel caso esaminato, proprio le dimensioni e l’organizzazione dell’impresa hanno assunto un peso decisivo. Dalla documentazione risultavano attività di alloggio connesse all’azienda agricola, una struttura organizzativa articolata e un numero di dipendenti arrivato a 15 nel 2021. La stessa consulenza prodotta dalla difesa descriveva un complesso organizzato per offrire ospitalità e ristorazione.

Perché l’agriturismo possa mantenere la propria connessione con l’attività agricola, osserva la Corte richiamando la giurisprudenza, deve sussistere un rapporto di complementarità e l’attività agricola deve rimanere prevalente. Nel caso giudicato, invece, il Collegio ha ritenuto prevalenti agriturismo e ristorazione, qualificando sostanzialmente l’attività come commerciale, di tipo alberghiero o para-alberghiero.

Da qui la conclusione che l’attività esercitata fosse assolutamente incompatibile con il lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione, in base all’art. 60 del D.P.R. 3/1957 e all’art. 53, comma 1, del D.Lgs. 165/2001.

La procura a un’altra persona non elimina l’incompatibilità

Un altro passaggio significativo riguarda l’affidamento della gestione dell’impresa a un procuratore. La docente aveva conferito una procura generale proprio in concomitanza con l’assunzione in servizio.

Per la Corte, questa circostanza non rende lecita l’attività. Il conferimento della procura costituisce una scelta organizzativa dell’imprenditore e non comporta l’abbandono dell’impresa né delle responsabilità connesse alla sua titolarità.

Il Collegio ha tuttavia considerato questa circostanza nella valutazione dell’elemento soggettivo. Non ha ravvisato il dolo, ritenendo possibile che la docente avesse erroneamente confidato nell’effetto della procura, ma ha riconosciuto la colpa grave, considerando inescusabile il protrarsi per otto anni della violazione dei doveri connessi al rapporto di pubblico impiego.

La questione del riversamento resta controversa

La sentenza affronta anche un punto giuridico sul quale esistono orientamenti differenti: l’applicazione dell’obbligo di riversamento dei compensi previsto dall’art. 53, commi 7 e 7-bis, del D.Lgs. 165/2001 alle attività assolutamente incompatibili, e quindi non autorizzabili.

Le Sezioni Riunite della Corte dei conti, con la sentenza n. 1/2025/QM richiamata nello stesso provvedimento, hanno affermato che l’obbligo di riversamento previsto da quelle disposizioni riguarda le situazioni di incompatibilità relativa, cioè gli incarichi astrattamente autorizzabili ma svolti senza autorizzazione. Per le attività radicalmente incompatibili resta invece possibile il risarcimento delle conseguenze patrimoniali negative derivanti dalla violazione del dovere di esclusiva.

La Sezione Lombardia dichiara però espressamente di mantenere il proprio diverso orientamento sulla quantificazione del danno, richiamando altre pronunce conformi e osservando che la questione è stata nuovamente rimessa alle Sezioni Riunite. La conclusione della sentenza va quindi letta tenendo conto di questo contrasto interpretativo ancora rilevante.

Come è stata calcolata la condanna

La Procura aveva inizialmente quantificato il danno in oltre 544mila euro. La Corte ha assunto come riferimento il reddito d’impresa depurato dalle imposte, individuando un importo di 337.794 euro. Ha poi applicato una riduzione discrezionale del 20%, anche in considerazione dell’errore commesso dalla docente circa gli effetti del conferimento della procura.

La somma posta definitivamente a carico dell’insegnante è così scesa a 270.235,20 euro, cui si aggiungono rivalutazione monetaria e interessi legali.

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