Immissioni in ruolo: attenzione all’accettazione della sede
Per i docenti destinatari di una nomina in ruolo o di un contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo è previsto l’obbligo di accettazione della sede assegnata attraverso l’apposita funzione. In assenza di accettazione nei termini previsti si può determinare la rinuncia all’incarico.
da orizzonte scuola
Con avviso del 7 luglio il Ministero dell’istruzione e del merito fornisce indicazioni sull’obbligo di accettazione della sede assegnata per i docenti destinatari di contratto a tempo indeterminato o determinato finalizzato al ruolo.
Istruzioni
Entro 5 giorni dall’assegnazione della sede o, comunque, entro il 1° settembre qualora l’assegnazione intervenga a decorrere dal 28 agosto, il candidato dovrà espressamente dichiarare la volontà di accettare la sede assegnata, servendosi di una specifica funzione messa a disposizione dal sistema informativo e raggiungibile da un apposito link contenuto nella lettera di notifica
dell’assegnazione e pubblicato dagli Uffici territorialmente competenti nel relativo atto.
In assenza dell’accettazione, il candidato sarà considerato rinunciatario, con conseguente decadenza dall’incarico e cancellazione dalla graduatoria dell’insegnamento per il quale la nomina è stata conferita.
Riferimenti normativi
L’avviso ministeriale richiama l’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, cosiddetto decreto PNRR, che ha introdotto un aggiornamento all’articolo 399 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, noto come Testo Unico in materia di istruzione. In particolare, è stato inserito il nuovo comma 3-quater, che regola le modalità di accettazione della sede scolastica per i docenti nominati a partire dall’anno scolastico 2025/2026.
La norma dispone che “I docenti della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria, a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto ovvero di nomina a tempo determinato ai sensi dell’articolo 13, comma 2, e dell’articolo 18-bis, commi 4 e 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, accettano l’assegnazione della sede scolastica ovvero rinunciano alla stessa entro cinque giorni dalla data di assegnazione della sede scolastica e, in caso di assegnazione a decorrere dal 28 agosto, comunque
entro il 1° settembre dell’anno scolastico di riferimento. La mancata accettazione della sede scolastica nei termini indicati al primo periodo è considerata d’ufficio come rinuncia alla nomina e determina la decadenza dall’incarico conferito, e, conseguentemente, la cancellazione dalla graduatoria dell’insegnamento per il quale la nomina è stata conferita. […]”.




