Chi paga gli incidenti in gita scolastica?
InsegnantiResponsabilità AUTORE: – 08 AGOSTO 2026 / 06 : 29 Share Twitter Facebook
Chi paga gli incidenti in gita scolastica?
La Voce della scuola, 2.8.2026.
In fondo, in tutta Europa la domanda è la stessa: chi doveva vigilare?
In Italia, però, la risposta arriva più rapidamente al singolo docente.
Un insegnante accompagna una classe in gita. Dopo cena concede agli studenti un’ora di autonomia. Basta poco perché una situazione ordinaria diventi un caso giudiziario: una bravata, una rissa, un ragazzo che si ferisce o danneggia una struttura ricettiva.
La domanda è sempre la stessa: chi risponde dei danni?
In tutta Europa gli insegnanti hanno un dovere di vigilanza. La vera differenza non è questa. Cambia invece il modo in cui gli ordinamenti distribuiscono il rischio tra docente, scuola e Stato.
Ed è proprio qui che l’Italia presenta uno dei modelli più severi.
Il caso italiano: una responsabilità particolarmente rigorosa
L’articolo 2048 del Codice civile stabilisce che insegnanti e precettori rispondono dei danni cagionati dagli allievi, salvo che dimostrino di non aver potuto impedire il fatto.

Si tratta di una disciplina particolarmente incisiva perché introduce una presunzione di responsabilità per cui non basta sostenere di aver vigilato, ma occorre dimostrare di aver adottato tutte le cautele idonee a prevenire l’evento.
Nella pratica, il docente non risarcisce direttamente il danneggiato. L’articolo 61 della legge 312 del 1980 trasferisce infatti allo Stato la responsabilità civile per i danni provocati dagli alunni durante la vigilanza.
Ma qui spesso nasce un equivoco. Molti ritengono che questa norma protegga completamente gli insegnanti. In realtà la tutela è solo parziale, poiché se viene accertata una colpa in vigilando, l’amministrazione può esercitare la rivalsa per danno erariale davanti alla Corte dei conti. È in quella sede che il docente deve dimostrare che l’evento non era prevedibile o evitabile.
Il rischio economico personale, quindi, non scompare: viene semplicemente spostato in un momento successivo.
Francia: lo Stato resta il primo responsabile
Anche in Francia i danni causati o subiti dagli studenti durante le attività scolastiche ricadono, in prima battuta, sullo Stato.
Il principio di sostituzione è quindi simile a quello italiano. La differenza emerge soprattutto nell’organizzazione.
La normativa francese disciplina con maggiore dettaglio il numero degli accompagnatori, l’ordine di missione, la valutazione preventiva dei rischi e perfino l’obbligo degli insegnanti di alloggiare nella stessa struttura degli studenti durante i viaggi con pernottamento.
L’accompagnamento viene qualificato espressamente come servizio, riducendo molte delle incertezze che in Italia alimentano il contenzioso.
Germania: non una sorveglianza assoluta, ma proporzionata
Il diritto tedesco segue una logica diversa.
L’obbligo di vigilanza (Aufsichtspflicht) non viene interpretato come un controllo continuo e totale, ma come un dovere proporzionato ai rischi concretamente prevedibili.
L’insegnante deve organizzare la sorveglianza in modo ragionevole, tenendo conto dell’età degli studenti, del luogo e delle circostanze.
Questo non significa minore responsabilità.
Lo dimostra il caso di una studentessa tredicenne morta durante una gita a Londra, per il quale due insegnanti sono state condannate dal Landgericht di Mönchengladbach. La decisione, tuttavia, non si è fondata su una presunzione di colpa, ma sull’accertamento concreto che le docenti avrebbero dovuto informarsi meglio sulle condizioni sanitarie della ragazza.
La differenza è significativa: in Germania la responsabilità viene costruita caso per caso, non presunta in partenza.
Spagna: il docente come garante
La giurisprudenza spagnola considera l’insegnante garante dell’incolumità fisica degli studenti durante tutte le attività organizzate dalla scuola.
È una responsabilità intensa, che continua anche fuori dall’edificio scolastico.
Diversamente dall’Italia, però, la responsabilità patrimoniale dell’amministrazione richiede la dimostrazione di uno specifico difetto del servizio pubblico, mentre l’organizzazione concreta varia sensibilmente tra le diverse Comunità autonome.
Regno Unito: risponde soprattutto l’istituzione
Il modello britannico segue una logica ancora diversa.
Attraverso il principio della vicarious liability, le azioni risarcitorie vengono rivolte principalmente contro la scuola o la local authority, cioè il datore di lavoro.
L’insegnante può naturalmente essere chiamato a rispondere in presenza di comportamenti gravemente negligenti o dolosi.
Ma il rischio economico ordinario viene assorbito dall’ente attraverso coperture assicurative strutturate.
Scandinavia: la fiducia come modello educativo
Nei Paesi scandinavi la responsabilità tende a gravare sull’istituzione più che sul singolo insegnante.
Il presupposto culturale è diverso. L’autonomia progressiva degli studenti non viene considerata un rischio da eliminare, ma un obiettivo educativo.
Per questo motivo il sistema investe maggiormente nell’organizzazione e nella responsabilità collettiva piuttosto che nella ricerca della colpa individuale.
Il confronto europeo
Paese
Chi risarcisce
in prima battuta
Il docente
paga personalmente?
Modello di vigilanza
Italia
Stato
Possibile rivalsa per danno erariale Molto elevato, con presunzione di responsabilità
Francia
Stato
Solo in casi eccezionali Elevato, con standard organizzativi rigorosi
Germania
Ente pubblico
Solo se la colpa viene accertata
Proporzionato al rischio concreto
Spagna
Amministrazione pubblica Solo se è provato un difetto del servizio
Docente “garante” dell’incolumità
Regno Unito
Scuola o local authority
Eccezionale
Duty of careproporzionato
Paesi scandinavi
Ente pubblico
Residuale
Basato su fiducia e autonomia
Più che le norme, conta come viene distribuito il rischio
Il confronto europeo mostra che quasi ovunque gli insegnanti hanno un dovere di vigilanza. Nessun ordinamento lascia il docente libero da responsabilità durante una gita scolastica.
La vera differenza è un’altra.
In Francia, nel Regno Unito e nei Paesi scandinavi il sistema tende ad assorbire il rischio attraverso lo Stato, l’ente datore di lavoro o un’organizzazione preventiva più strutturata. In Germania il giudice valuta la condotta dell’insegnante in base alle circostanze concrete, senza partire da una presunzione di colpa.
L’Italia presenta invece una disciplina particolarmente rigorosa: lo Stato risarcisce il danneggiato, ma, quando viene accertata una colpa in vigilando, può rivalersi sul docente davanti alla Corte dei conti. È questo meccanismo, più ancora dell’obbligo di vigilanza in sé, ad alimentare il timore di molti insegnanti verso i viaggi d’istruzione.
In fondo, in tutta Europa la domanda è la stessa: chi doveva vigilare?
In Italia, però, la risposta arriva più rapidamente al singolo docente. Ed è questa diversa distribuzione del rischio, prima ancora delle differenze normative, a spiegare perché sempre più insegnanti considerino le gite scolastiche una responsabilità difficile da sostenere.



